Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/10/2011, n. 20940
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Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'azione risarcitoria proposta nei confronti del rappresentante di un ente pubblico non economico (nella specie Croce Rossa Italiana), titolare di una partecipazione totalitaria in una società di capitali, che abbia esercitato, in nome e per conto dell'ente, i diritti e le facoltà inerenti alla posizione di socio, in modo non conforme al dovere di diligente cura del valore di tale partecipazione, così causando un pregiudizio diretto al patrimonio dell'ente. (Nella specie, il procuratore contabile aveva proposto domanda di risarcimento del danno patrimoniale a carico dell'ente pubblico titolare della partecipazione sociale e, per traslato, della Amministrazione regionale, relativo agli emolumenti versati ad un revisore contabile che, ancorché privo dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge, era stato nominato con il voto determinante del rappresentante del socio pubblico Croce Rossa Italiana).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. L F - Presidente di Sezione -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. R R - rel. Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1644-2011 proposto da:
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LACORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- ricorrente -
contro
P GVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA,32, presso lo studio dell'avvocato B D P D, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STAGNO D'ALCONTRES ALBERTO, per delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 201/2010 della CORTE CONTI - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la regione SICILIA - PALERMO, depositata il 30/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2011 dal Consigliere Dott. RTO RORDORF;
udito l'Avvocato Domenico BONACCORSI DI PATTI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per la giurisdizione della Corte dei conti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 19 gennaio 2009 il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana citò in giudizio dinanzi a detta sezione il sig. Giovanni P riferendo che, a seguito di una convenzione stipulata dal competente assessorato regionale con il locale comitato della Croce Rossa Italiana (in prosieguo indicata come CRI), quest'ultima aveva affidato il servizio di trasporto sanitario d'urgenza ad una società interamente partecipata dalla stessa CRI, denominata Siciliana Servizi Emergenza s.p.a. (in prosieguo SISE). Il sig. P, col voto espresso nell'assemblea della SISE in veste di rappresentante della soda unica CRI, aveva determinato l'attribuzione dell'incarico di revisore contabile di detta società ad un soggetto privo dei requisiti di eleggibilità prescritti dagli artt. 2399 e 2409-quinquies c.c.. Pertanto, il Procuratore regionale chiese che il medesimo sig. P fosse condannato, in favore della Regione Sicilia o, in subordine, della SISE, al risarcimento del danno, commisurato agli emolumenti indebitamente corrisposti al revisore ineleggibile.
L'adita sezione regionale accolse la domanda proposta in via subordinata e condannò il convenuto a risarcire il danno subito dalla SISE, liquidato in Euro 22.009,43.
Chiamata a pronunciarsi sull'impugnazione principale, proposta dal sig. P, e su quella incidentale, proposta dal procuratore generale, la Sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti presso la Regione Siciliana dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, osservando che non risultava alcun rapporto di servizio direttamente intercorso tra la Regione e la SISE, società di diritto privato danneggiata dall'operato del sig. P, onde l'azione risarcitoria avrebbe dovuto essere promossa dinanzi al giudice ordinario.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte dei conti, chiedendo che sia affermata la competenza giurisdizionale del giudice contabile. Il sig. P ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Procuratore generale presso la Corte dei conti censura l'impugnata sentenza per violazione della L. n. 20 del 1994, art. 1 in relazione all'art. 103 Cost., comma 2. Egli muove dal presupposto che risulti irrilevante, ai fini del riparto di giurisdizione, discutere se il soggetto danneggiato dall'illegittimo comportamento del sig. P sia la Regione, da cui provengono i fondi pubblici occorrenti per la copertura finanziaria del servizio di trasporto sanitario d'urgenza gestito dalla CRI attraverso la partecipata SISE, oppure se sia stata quest'ultima ad essere danneggiata dalla nomina di un revisore ineleggibile. Essendo il capitale di detta società interamente in mano al socio pubblico CRI, è infatti pur sempre denaro pubblico quello che è stato mal speso per remunerare il summenzionato revisore. Insiste poi il ricorrente nel sostenere che tra l'ente regionale e la SISE, per il tramite della CRI, intercorse un rapporto di servizio, ravvisabile in ogni ipotesi di relazione funzionale tra la pubblica amministrazione ed il soggetto privato al quale siano stati affidati compiti istituzionali facenti capo all'amministrazione medesima, della quale la SISE costituirebbe un ente strumentale, o organo indiretto, essendo sovvenzionata e controllata dalla Regione Siciliana. Nè potrebbe sostenersi che il rapporto di servizio fa capo alla società, ma non al sig. P, dovendosi in contrario ritenere che l'instaurazione di un tale rapporto si verifichi con chiunque, in seno alla società, ponga in essere i presupposti per la distrazione del denaro pubblico dal fine per cui è stato erogato. Del resto, il sig. P - osserva ancora il ricorrente - era un dipendente dell'ente pubblico CRI ed in tale veste ha partecipato all'assemblea della società partecipata, determinandone col proprio voto l'esito illegittimo, sicché la giurisdizione della Corte dei conti troverebbe qui fondamento pure nella previsione della citata L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 4 che tale giurisdizione estende alla
responsabilità per i danni cagionati dal dipendente anche ad amministrazioni o ad enti diversi da quelli di appartenenza.