Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/09/2020, n. 18874
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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19753/2012 R.G. proposto da B R, rappresentato e difeso dall'avv. C L, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via San Crescenzio, - ricorrente -contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 39/10/11, depositata il 10 giugno 2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2019 dal Consigliere P C;RILEVATO CHE: - B R, esercente l'attività di commercio al dettaglio di carni e affini, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 10 giugno 2011, di reiezione dell'appello dal medesimo proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l'annullamento di un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha rettificato la dichiarazione resa per l'anno 2002;- il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha disatteso il gravame del contribuente, evidenziando, in particolare, che la rettifica era stata operata sulla base di «calcoli precisi», condivisi dal contribuente, e che la scheda carburanti era stata compilata in modo non corretto e priva delle indicazioni necessarie per identificare l'automezzo e verificarne il suo utilizzo;- il ricorso è affidato a due motivi;- l'Agenzia delle Entrate non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all'eventuale udienza di discussione;- nelle more del giudizio le parti depositano documentazione da cui si evince che il contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 11, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv., con modif., nella I. 21 giugno 2017, n. 96, e che a tale istanza, ritenuta regolare dall'Ufficio, è conseguito il pagamento integrale di quanto dovuto CONSIDERATO CHE: - sulla base della documentazione prodotta, attestante l'avvenuta definizione della lite secondo la normativa statuale richiamata, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi art. 46, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso, con conseguente cassazione senza rinvio della pronuncia impugnata (così, Cass. 9 settembre 2016, n. 17817). - le spese dell'intero giudizio sono poste a carico delle parti che le hanno anticipate, come disposto dall'art. 10, d.l. n. 50 del 2017, in coerenza con l'art. 46, terzo comma, d.lgs. n. 546 del 1992;
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