Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2020, n. 02235
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Testo completo
guente SENTENZA sul ricorso 16309-2014 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale 2019 dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli 3681 Avvocati PAOLA MASSAFRA, ANGELO GUADAGNINO;
- ricorrente -
contro
NI IT, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TACITO
41, presso lo studio dell'avvocato PAOLA PEZZALI, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO GIAMPIETRO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 25/2014 della CORTE D'APPELLO di TRENTO depositata il 27/03/2014 R.G.N. 101/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato PAOLA MASSAFRA. n.r.g. 16309/2014 Fatti di causa 1. La Corte d'appello di Trento, con la sentenza n. 25 del 2014, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accertato il diritto di IT BE, dipendente dell'Inps, a percepire la pensione di anzianità in deroga ai requisiti previsti dalla legge n. 214 del 2011 ed art. 1 comma 8 I. n. 243 del 2004, sin dal marzo 2012 e condannato l'INPS a corrispondere la medesima pensione di anzianità.
2. Ad avviso della Corte territoriale la GN aveva i requisiti di cui alla L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 8, come modificata dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in particolare 35 anni di contributi e 57 anni di età), potendo beneficiare anche dei contributi versati volontariamente nel periodo di congedo non retribuito per motivi familiari dal maggio 1983 al marzo 1984. 3. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l'INPS affidato ad un „ unico motivo cui resiste IT BE con controricorso.
4. L'Inps ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 8, come modificato dalla L. n. 247 del 2007, della L. 18 febbraio 1983, n. 47, art. 1 come sostituito dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, artt. 5 e ss. del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 5 (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo la Corte territoriale erroneamente non differenziato tra autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione ed autorizzazione alla integrazione volontaria della contribuzione stessa. Ed infatti, assume l'istituto che la