Cass. civ., sez. I, ordinanza 15/12/2022, n. 36768

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 15/12/2022, n. 36768
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36768
Data del deposito : 15 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9932/2018 R.G. proposto da : REDEGHIERI SERGIO, elettivamente domiciliato in

ROMA CORSO TRIESTE

87, presso lo studio dell’avvocato A A (NTNRTR42H26H501Q) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VASSALLE ROBERTO (VSSRRT51A08E897L), VIRGILI FRANCESCA (VRGFNC74T44B110Q) -ricorrente-

contro

U S, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI, 72, presso lo studio dell’avvocato B A (BNFCLL58T16F839M) rappresentato e difeso dall'avvocato S M (SSTMHL50L22H294I) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 457/2018 depositata il14/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere A F F DI CA La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 457 del 14.2.2018, in riforma della sentenza n. 2105/2011 del Tribunale di Reggio Emilia, previo accertamento della validità del contratto quadro sottoscritto da S R in data 7.9.2000, ha disposto la risoluzione per grave inadempimento della banca appellante Unicredit s.p.a., dei contratti di investimento in obbligazioni argentina e in quote del Fondo “Pluorifond Fund Global Campoarto Global Telecoms”, con conseguente condanna di Unicredit alla restituzione a favore del R della somma di € 69.442,67 (oltre acccessori di legge) e con condanna del R alla restituzione delle somme ricevute in più del dovuto in esecuzione della sentenza di primo grado (che aveva dichiarato la nullità del contratto quadro e di nove operazioni di investimento poste in essere dal risparmiatore tra l’anno 2000 ed il 2002). Il giudice di secondo grado, ha, in primo luogo, rigettato la deduzione dell’investitore secondo cui le operazioni di acquisto delle azioni Sopaf, Deutsche Telecom e le quote del fondo sopra indicato era avvenuto in mancanza dei relativi ordini, sul rilievo che il R aveva ratificato tali acquisti. Inoltre, ha disposto la risoluzione dei contratti di acquisto di obbligazioni Argentina e delle quote del fondo sopra indicato sul rilievo che si trattava di investimenti aventi un rischio molto alto (o comunque superiore a quello medio) e non adeguati al profilo di rischio dell’investitore, mentre non ha adottato un’analoga statuizione per gli investimenti in azioni Sopaf, Deutsche Telecom, Biosearch Italia s.p.a., Mediaset e Nokia OYJTLXosservando che si trattava di investimenti adeguati per tipologia e dimensione. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione S R, affidandolo a tre motivi. La banca Unicredit ha resistito in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 23 comma 6° del d.lgs n. n. 58/1998 in ordine alla prova del conferimento degli ordini e la falsa applicazione dell’art. 1399 c.c. in relazione alla ratifica delle operazioni prive di ordine. Deduce il ricorrente di avere sin dal primo grado dedotto la mancanza degli ordini relativamente alle operazioni di cui è causa (alcuni dei quali sono stati successivamente prodotti dalla banca, ma non quelli relativi alle azioni Sopaf, Deutsche Telecom e delle quote del fondo “Plurifond). La questione era stata assorbita dalla declaratoria di nullità di tutte le operazioni di investimento, ma era stata comunque riproposta dal ricorrente in grado di appello nella comparsa di costituzione. Si duole il ricorrente che la Corte d’Appello abbia ritenuto che la mancanza degli ordini di investimenti potesse essere superata con il rilievo della loro intervenuta ratifica.

2. Il motivo è infondato. Va preliminarmente osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 4263/2017;
vedi anche Cass. n. 118172012;
Cass. n. 27335/05) che la ratifica di un atto compiuto da un soggetto privo di potere rappresentativo può emergere da “facta concludentia”, ove l’atto posto in essere non richieda la forma scritta ad substantiam. Ne consegue che, coerentemente, la Corte d’Appello ha ritenuto, in ogni caso, perfezionata la ratifica nel comportamento dell’investitore che, reso edotto delle operazioni di investimento concluse a suo nome dalla banca (nella veste di mandataria) e dei relativi addebiti in conto corrente, non abbia sollevato a suo tempo alcuna contestazione (la Corte d’appello ha ritenuto di desumere tali circostanze dai documenti 9,11,13 e 19 prodotti dallo stesso investitore, vedi pag. 7 della sentenza impugnata).
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