Cass. pen., sez. III, ordinanza 04/08/2021, n. 30333

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, ordinanza 04/08/2021, n. 30333
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30333
Data del deposito : 4 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da A C, nato ad Arbus il 13/08/1950 avverso la sentenza in data 02/07/2020 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A C.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza adottata in data 2 luglio 2020, e depositata in data 10 agosto 2020, la Corte di cassazione, Quarta Sezione penale, per quanto interessa in questa sede, pronunciando sul ricorso di C A, ha annullato, nei confronti del medesimo, la sentenza emessa in data 22 maggio 2018 dalla Corte d'appello di Cagliari limitatamente al reato sub XIV della rubrica e alla conseguenziale confisca, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Cagliari, mentre ha rigettato nel resto l'impugnazione. C A, con la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Cagliari in data 22 maggio 2018, era stato condannato per i reati di: -) associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, a norma dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestata al capo B;
-) acquisto, in concorso con altri, di circa 10 kg. di eroina acquistati da una persona di nazionalità albanese, con consegna del denaro in Milano, a norma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestata al capo 3;
-) sostituzione di una somma di denaro pari a 250.000.000,00 di euro, a norma dell'art. 648-bis cod. pen., contestata al capo XIV).

2. Ha presentato ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 625- bis cod. proc. pen. avverso la sentenza indicata in epigrafe C A, con atto sottoscritto dall'avvocato S M, munito di specifica procura speciale, articolato in un unico motivo, con il quale si denuncia l'errore di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio nel pronunciare la sentenza del 2 luglio 2020, consistito nell'aver «del tutto trascurato e omesso di valutare la memoria difensiva dell'Avv. Barbu datata 1.6.2020, contenente motivi nuovi, ex art. 611 c.p.p., tempestivamente inviata nella cancelleria della 4° sezione penale della Corte di Cassazione mediante PEC e lettera raccomandata». Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha omesso di confrontarsi con le questioni proposte con la memoria, in quanto si è limitata
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