Cass. pen., sez. III, ordinanza 04/08/2021, n. 30333
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da LT AD, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza in data 02/07/2020 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza adottata in data 2 luglio 2020, e depositata in data 10 agosto 2020, la Corte di cassazione, Quarta Sezione penale, per quanto interessa in questa sede, pronunciando sul ricorso di AD LT, ha annullato, nei confronti del medesimo, la sentenza emessa in data 22 maggio 2018 dalla Corte d'appello di Cagliari limitatamente al reato sub XIV della rubrica e alla conseguenziale confisca, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Cagliari, mentre ha rigettato nel resto l'impugnazione. AD LT, con la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Cagliari in data 22 maggio 2018, era stato condannato per i reati di: -) associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, a norma dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestata al capo B;
-) acquisto, in concorso con altri, di circa 10 kg. di eroina acquistati da una persona di nazionalità albanese, con consegna del denaro in Milano, a norma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestata al capo 3;
-) sostituzione di una somma di denaro pari a 250.000.000,00 di euro, a norma dell'art. 648-bis cod. pen., contestata al capo XIV).
2. Ha presentato ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 625- bis cod. proc. pen. avverso la sentenza indicata in epigrafe AD LT, con atto sottoscritto dall'avvocato Sabrina Mura, munito di specifica procura speciale, articolato in un unico motivo, con il quale si denuncia l'errore di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio nel pronunciare la sentenza del 2 luglio 2020, consistito nell'aver «del tutto trascurato e omesso di valutare la memoria difensiva dell'Avv. Barbu datata 1.6.2020, contenente motivi nuovi, ex art. 611 c.p.p., tempestivamente inviata nella cancelleria della 4° sezione penale della Corte di Cassazione mediante PEC e lettera raccomandata». Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha omesso di confrontarsi con le questioni proposte con la memoria, in quanto si è