Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2021, n. 04666

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2021, n. 04666
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04666
Data del deposito : 5 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALLIMENTO GEM IMMOBILIARE S.R.L. avverso l'ordinanza del 15/06/2020 del TRIB. LIBERTA' di T udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale G R, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore, l'Avvocato S G, in difesa della Curatela del FALLIMENTO GEM IMMOBILIARE S.R.L., che ha chiesto l'annullamento senza rinvio o, in subordine, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Curatore del Fallimento Gem Immobiliare s.r.l. ricorre avverso l'ordinanza in data 15/6/2020 del Tribunale di Torino che, in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha respinto l'appello avverso l'ordinanza in data 12/4/2019 con cui il G.i.p. del Tribunale di Torino aveva (a sua volta) respinto l'istanza di dissequestro dell'immobile sito in Collegno e sottoposto a vincolo ablatorio nell'ambito di un procedimento pendente a carico di F G, per il reato di peculato. Deduce:1.1. "Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. In particolare: erronea interpretazione/applicazione della norma penale. Art. 606, comma primo, lett. b), cod.proc.pen.". La prima parte del motivo è dedicato all'esatta interpretazione della richiesta di integrazione documentale disposta dal tribunale all'udienza del 28/2/2020, quando la difesa era stata "invitata a produrre documentazione relativa all'attuale stato della procedura fallimentare con particolare riferimento all'ammontare dell'attivo fallimentare". Si denuncia, dunque, la violazione dei principi di diritto fissati nella sentenza cd. Focarelli (Sez. U, Sentenza n. 29951 del 24/05/2004), dato che il tribunale non si è attivato e non ha preso contatto con il Giudice delegato, pur in assenza di profili di rischio legati alla restituzione del bene alla Curatela, mancando dati certi sulla qualità/composizione/identità dei due creditori fallimentari Italy Group e Fallimento CGE s.r.l. e quindi sulla loro eventuale pericolosità nella prospettiva di una dispersione dei beni. Secondo la difesa, il tribunale -non contattando il giudice civile- ha violato sia i principi di diritto fissati con la sentenza Focarelli, sia quanto disposto la Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, con l'ulteriore aggravante di non avere considerato le decisive prove liberatorie e documentali già presenti in atti, che dimostravano come la CGE fosse stata la società che aveva fatto fallire la GEM con la conseguente impossibilità di additarla a sospetto Si aggiunge che la violazione del dictum della sentenza di annullamento si rinviene anche nella parte di motivazione in cui il Tribunale afferma di non avere poteri istruttori e che il riferimento all'autorità giudiziaria chiamata a sopperire eventuali carenze informative sia da riferirsi al Pubblico ministero ovvero -a seconda dei casi- al G.i.p. o al giudice del dibattimento. A tale ultimo proposito si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dal tribunale, sia nella già richiamata sentenza Focarelli, sia nella c.d. sentenza Sorrentino (Sez. 3, Sentenza n. 20443 del 02/02/2007) «l'invito ad effettuare i dovuti accertamenti era (...) rivolto non a un Pubblico ministero in quanto dotato di potere investigativo, come sostenuto nel provvedimento oggetto del presente ricorso, ma a quello stesso tribunale del riesame che nel caso di specie ha declinato simili poteri/prerogative. La Corte di cassazione -scrive ancora il ricorrente- invita a uno scambio di 'informazioni' e 'conoscenze' palesemente non riconducibili al concetto di 'potere istruttorio' invocato dal tribunale di Torino. Perché la locuzione 'conoscenze' evoca concetto assai più complesso -e soprattutto atecnico- di 'elementi istruttori'». Si deduce, dunque, che è «evidente l'errore in cui incorre il giudice a quo riconducibile ad una duplice violazione: violazione dell'art. 627, comma terzo, cod.proc.pen. integrata dal non essersi uniformato alla sentenza di annullamento;
trasgressione della regola di matrice giurisprudenziale secondo la quale, nel caso di annullamento con rinvio per la violazione di cui all'art. 606 lett. b), cod.proc.pen. (è il caso di specie) "i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, giacché ... nella prima ipotesi il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato" (Cass. pen. Sez. 5, sentenza n. 13800 del 13 febbraio 2020). Nuova valutazione che, cionostante, il tribunale di Torino ha illegittimamente compiuto tanto da giungere, in punto di scrutinio del pericolo di reingresso del cespite nel patrimonio dei prevenuti, ad una conclusione diametralmente opposta a quella -totalmente liberatoria per le ragioni della Curatela- espressa dal primo provvedimento del 19 giugno 2019 poi annullato con rinvio». Con l'ultima parte del ricorso si sostiene la possibilità che il provvedimento impugnato sia sanzionato con l'annullamento senza rinvio, alla luce degli elementi fattuali già acclarati e dato che esso incorre nei medesimi vizi contenuti nel primo provvedimento oltre che per la tutela delle ragioni di celerità sottese alla procedura fallimentare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nel senso di seguito specificato. Va preliminarmente osservato come il ricorrente, in sostanza, lamenti due profili di illegittimità: con il primo sostiene l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui il Tribunale afferma di non essere vincolato alle valutazioni espresse nell'ordinanza annullata con riguardo alla valutazione dell'esistenza della prova rigorosa che fornisca la ragionevole certezza che i beni da confiscare non ritornino nella disponibilità dell'indagato;
con il secondo, sostiene l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui il Tribunale afferma che l'attività di dialogo tra autorità giudiziaria penale e civile indicato dalla Corte di cassazione quale strumento utile a sopperire a carenze informative debba considerarsi riferibile al Pubblico ministero o al G.i.p o al giudice del dibattimento, ma non anche al Tribunale del Riesame, in quanto quest'ultimo è privo di poteri istruttori. Nel contesto di tale seconda censura si fa altresì presente come il tribunale di Torino abbia omesso di valutare la documentazione versata dalla stessa Curatela, con particolare riguardo alla relazione del Curatore.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi