Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2023, n. 19340
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AH JA MI nato il [...] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni depositate dall'avvocato CHRISTIAN DORIGATTI, nell'interesse del ricorrente, con le quali, in replica alle conclusioni della Procura generale, illustrava ulteriormente i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di assise di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con la sentenza emessa il 1 ottobre 2021 confermava la pronuncia della Corte di assise di Bolzano, che aveva accertato la responsabilità penale di IL AL AT, condannandolo alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione, in relazione al delitto previsto dall'art. 270-bis, comma 2, cod. pen.
2. AL AT veniva ritenuto responsabile della partecipazione ad una associazione con finalità di terrorismo denominata AW SH. Dalle sentenze di merito in questo procedimento, ma anche dalla sentenza di questa Corte, Sezione Prima, n. 629 del 11/05/2018, che aveva deciso sui ricorsi di AB AH NA e altri coimputati dell'attuale ricorrente — risultando il primo organizzatore e dirigente della 'cellula' italiana della stessa compagine criminale e in contatto con AL AT — emergeva l'esistenza della nuova realtà associativa di stampo terroristico, sorta dalle ceneri di quella analoga denominata SA AI LA ed al cui vertice si poneva l'emiro UL KA, che fu tratto in arresto in Norvegia nel corso del 2012. L'organizzazione era priva di una sede territoriale ed operava prevalentemente attraverso la rete internet, risultava avere per scopo il rovesciamento delle istituzioni di governo del Kurdistan iracheno, per sostituirlo con uno stato teocratico ispirato al modello del Califfato. La successione tra le due organizzazioni (SA Al LA e AW SH) era stata affermata più volte dallo stesso UL KA sia nella chat room virtuale della piattaforma internet Paltalk, sia, dopo l'arresto dello stesso KA, nelle intercettazioni, realizzate nel carcere norvegese ove il predetto era detenuto, nel corso delle quali il UL riaffermava esplicitamente il legame con SA Al LA e la continuità ideologica e di lotta politica che legava i due movimenti. La Corte di legittimità, ripercorrendo le pronunce dei Giudici di merito, rilevava la natura terroristica di Al Qaeda, SA Al LA, AW SH, risultando la seconda organizzazione inserita nella relativa lista delle Nazioni Unite e la terza da intendersi prosecuzione della precedente. Le indagini evidenziavano la costante partecipazione degli indagati al gruppo AW SH mediante dialoghi realizzati tramite utilizzo di una chat room, che per volontà del UL KA era dotata di uno statuto che ne individuava gli scopi, ne regolava il funzionamento, istituiva le cariche direttive fissandone il carattere gerarchico: la finalità di primo periodo della organizzazione era quella di espandere il consenso e raccogliere sempre maggiori adesioni al movimento, il fine ultimo quello di sovvertire il governo vigente in Kurdistan per instaurarvi il califfato islamico basato sulla sharía, ovvero quella teocrazia che rappresentava anche l'obiettivo finale di SA Al LA. Ripercorrendo le emergenze di merito, la Corte di cassazione rilevava anche come il gruppo si muovesse su due livelli: uno pubblico, apparentemente dedito a sola propaganda politico-religiosa, e uno occulto, con accesso ristretto e contenuti improntati a progettualità includenti l'uso della violenza e l'adesione alle forze dell'islam radicale.L'analisi svolta dal UL KA, che di SA Al LA era stato cofondatore, attribuiva il parziale fallimento militare e politico dell'esperienza precedente ad una carente fase di preparazione, anche ideologica, dei consociati ed alla vulnerabilità dimostrata rispetto alle azioni giudiziarie in Europa ed alle forze della coalizione irachena. Ne conseguiva che, prima di coinvolgere AW SH direttamente nell'azione bellica, il progetto era quello di rafforzarne la fase programmatica e di indottrinamento degli associati, caratterizzando la nuova organizzazione per omertà e segretezza, oltre che per la capacità di fidelizzazione di nuovi adepti. Dato rilevante, e innovativo rispetto a ad SA Al LA, era quello che AW SH fosse nata in [...] terroristico doveva essere raggiunto in Kurdistan gestendo oculatamente la comunicazione in modo da assicurare la propria visibilità nell'ambito in cui potesse raccogliere proseliti e finanziamenti, nonché mimetizzarsi nei confronti delle forze di polizia e di servizi di intelligence occidentali. In tale contesto veniva collocato AB AH NA, che risultava inserito in AW SH, operando in Italia.
3. Tale premessa ricostruttiva, utile alla comprensione dei motivi di ricorso, consegue alla circostanza che le doglianze qui proposte nell'interesse di AL AT non riguardano l'esistenza dell'organizzazione criminale, come accertata nel giudizio definito con la richiamata sentenza della Corte di cassazione, avendo espressamente già chiarito l'attuale ricorrente, con l'atto di appello, di aver limitato le censure alla sola partecipazione al sodalizio da parte dell'imputato.
4. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di IL AL AT consta di sei motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
5. Il primo motivo deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando anche omessa motivazione. La Corte di assise di appello si sarebbe limitata a una motivazione per relationem a fronte di motivi di doglianza puntuali, riproducendo solo la sentenza di primo grado, in difetto di una autonoma valutazione.
6. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. quanto al vizio di motivazione per mancanza della stessa o per illogicità manifesta e contraddizione. La Corte di assise di appello si sarebbe contraddetta, riferendo per un verso la natura indiziaria della prova a carico dell'imputato, in quanto non sussisterebbero prove dirette come gli organigrammi e le liste di affiliati in grado di documentare la partecipazione dei singoli associati all'organizzazione, che invece furono rinvenuti. Per altro verso non avrebbe valutato "a discarico", operando un travisamento per omissione, come AL AT non risultasse indicato negli organigrammi rinvenuti in occasione della perquisizione in danno di KA, oltre che emergenti dall'elenco delle persone di fiducia indicate da altro indagato, MA, o ancora dall'elenco dei soggetti coinvolti con varie responsabilità per la gestione della chat room di Paltalk.
7. Il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 270-bis, comma 2, cod. pen. e 192 e 533 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. La Corte di assise di appello avrebbe travisato per omissione, a fronte delle specifiche deduzioni difensive, anche ulteriori emergenze probatorie favorevoli all'imputato, oltre agli organigrammi nei quali non compariva AL AT, argomento riportato al motivo che precede;
la circostanza che KA indicasse che potessero divenire membri del AW solo coloro che avessero vantato una partecipazione alla fase di formazione per almeno tre anni, da sottoporre poi a un colloquio motivazionale: AL AT ebbe a vedere KA l'ultima volta in carcere il 25 agosto 2018, superò sempre nell'inverno 2012 la prima fase del corso, non risulta avere terminato la seconda fase della formazione, cosicché non era legittimato all'ingresso nella organizzazione;
il corso della scuola coranica denominata Ibn YM Istitute e diretta da KA era aperto al pubblico su internet e AL AT avrebbe iniziato il corso di secondo livello dopol'll novembre 2012, data nella quale KA parla di lui;
sottovalutate, infine, sarebbero state anche le deposizioni dei testi di polizia giudiziaria Platzgummer — che riferiva di una password speciale per l'accesso alle stanze riservate di Paltalk, mentre AL AT aveva solo avuto accesso a 25 stanze della piattaforma aperte ai curdi — nonché il dato riferito dall'ufficiale norvegese Ovstedal, che escludeva che AL AT fosse mai stato rinviato a giudizio in Germania e Svizzera e comunque in Europa.
8. Il quarto motivo deduce violazione dell'art. 270-bis, comma 2, cod. pen. e artt. 192 e 533 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. La Corte territoriale avrebbe travisato il senso della conversazione intercettata nel corso della quale si discuteva di un «comitato segreto», del quale AL AT doveva fare parte su mandato di KA: la Corte territoriale ritiene tale organismo parte dell'organizzazione AW SH, mentre invece sarebbe da intendersi riferito a un comitato di riconciliazione per far rappacificare MA e WA, tanto che quando questi ultimi si ebbero a riconciliare KA non ebbe più necessità di \\P incontrare AL AT. Anche il riferimento alla costituzione di un gruppo di 100 persone da raggruppare in cinque anni, pure tratta da una conversazione intercettata, sarebbe da riferirsi alla scuola coranica e non all'organizzazione terroristica. Sopravvalutata dalla Corte di assise di appello sarebbe la partecipazione di AL AT a una manifestazione pubblica tenuta a Oslo contro chi avevano dato fuoco ad una copia del Corano e non finalizzata a contestare il processo a Krekal, cosicchè l'ospitalità offerta in tale occasione da AL AT a NA proveniente dall'Italia, come anche l'ospitalità data dal secondo al primo a distanza di circa due anni a Merano, esprimerebbero solo reciproci doveri di accoglienza e non il coinvolgimento di AL AT nelle logiche associative criminali. Inoltre, la sentenza impugnata non ha tenuto in conto che la conversazione intervenuta il 24 aprile 2014 fra NA e AL AT, nel corso della quale si discute di AW SH, di KA e della