Cass. pen., sez. I, sentenza 04/01/2021, n. 00040

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/01/2021, n. 00040
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00040
Data del deposito : 4 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASQUALI GIANCARLO nato a ALBANO LAZIALE il 09/01/1962 avverso l'ordinanza del 24/01/2020 del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere M B;
lette le conclusioni del PG dott. L T che ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 24.1.2020 il Tribunale di Velletri, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a P G con sentenza pronunciata dal Tribunale di Velletri in data 5.4.2012, irrevocabile 1'11.10.2019, di condanna alla pena di mesi otto di reclusione. L'ordinanza ha rilevato che il pubblico ministero aveva chiesto la correzione dell'errore materiale della sentenza pronunciata in data 5.4.2012 del Tribunale di Velletri - laddove erano stati concessi i doppi benefici - in quanto la sentenza di appello aveva, invece, rilevato che non era stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il Tribunale, rilevato che dal certificato del casellario giudiziale risultava che P G aveva già ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena - con sentenza pronunciata in data 2.4.1992, irrevocabile il 4.5.1992, di condanna alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione -, ha dunque ritenuto che la seconda sospensione condizionale, applicata dalla sentenza 5.4.2012 del Tribunale di Velletri, non poteva essere concessa. Veniva quindi revocato tale beneficio.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di P G, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione in quanto il giudice dell'esecuzione, a fronte di istanza del pubblico ministero, avente ad oggetto la correzione di errore materiale, aveva proceduto, travisando il contenuto della richiesta, a revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dalla sentenza, oggetto della istanza di correzione dell'errore materiale. Con il motivo secondo viene denunciata la violazione dell'art. 168 cod. pen. in quanto il reato della prima condanna era, per il decorso del tempo, estinto e con esso gli effetti penali della condanna, fra i quali l'effetto preclusivo alla concessione di nuovo beneficio.
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