Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/2020, n. 2394

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Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/2020, n. 2394
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2394
Data del deposito : 3 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

M r E e T t s N u 2 E j 0 R I 0 R 2 O / 3 ORIGINALE C 1 5 1 . . 1 R г л c e А D 02394- 2 0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Oggetto: composta dai signori magistrati: OPPOSIZIONE A DECRETO Presidente dott. R F INGIUNTIVO INTERRUZIONE Consigliere dott. E I DEL PROCESSO TITOLI DI CREDITO Consigliere dott. C V Ud. 10/09/2019 P.U. Consigliere dott. Marco DELL'UTRI Consigliere relatore R.G. n. 14745/2017 dott. Augusto TATANGELO Rep. ha pronunciato la seguente 404.2394 SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 14745 del ruolo generale dell'anno 2017, proposto da D G R (C.F.: DGN RSN 43C55 C517N) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'avvocato S C (C.F.: CSO SVR 60L02 B842C) -ricorrente- nei confronti di G G (C.F.: GST GDU 45E24 C9881) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor- so, dall'avvocato I P (C.F.: PLL RNI 71S44 H501W) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ro- ma n. 2797/2016, pubblicata in data 4 giugno 2016;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 10 settembre 2019 dal consigliere A T;
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- 2019 nerale Cardino, che ha concluso perdott. Alberto 1636 Ric. n. 14745/2017 - Sez.

3 - Ud. 10 settembre 2019-Sentenza-Pagina 1 di 15 l'accoglimento del secondo motivo del ricorso, rigettato il pri- mo;
l'avvocato Sara Cistriani, per delega dell'avvocato Saverio Co- si, per la ricorrente;. Fatti di causa Rosina Di Giandomenico ha ottenuto (tra il 1998 ed il 2000) tre diversi decreti ingiuntivi nei confronti di Guido G, sulla base di diversi titoli di credito da questi avallati, per un complessivo importo di £. 48.000.000. Il Tribunale di Roma ha accolto le opposizioni proposte dall'ingiunto, dopo aver provveduto alla riunione dei tre giudi- zi, previo rigetto di una eccezione di estinzione del primo di essi (relativo a decreto ingiuntivo per un importo di £. 13.000.000). La Di Giandomenico ha proposto appello sia contro l'ordinanza che aveva disatteso la sua eccezione di estinzione del primo dei giudizi di opposizione, sia contro la sentenza che aveva definito i tre giudizi successivamente riuniti. La Corte di Appello di Roma ha dichiarato improponibile l'appello avverso l'ordinanza che aveva disatteso l'eccezione di estinzione del primo giudizio (ritenendo che la relativa do- glianza potesse essere avanzata esclusivamente avverso la sentenza definitiva di merito) ed inammissibile (per difetto di procura dell'appellante) quello contro la sentenza che aveva definito i tre giudizi riuniti. Quest'ultima decisione è stata cassata con rinvio da questa Corte, con ordinanza n. 17929 del 4 agosto 2009. La Corte di Appello di Roma, all'esito del giudizio di rinvio, ha confermato nel merito la decisione di primo grado. Ricorre la Di Giandomenico, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il G. Il ricorso è stato in un primo tempo fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 Ric. n. 14745/2017 - Sez.

3 - Ud. 10 settembre 2019-Sentenza Pagina 2 di 15 bis.1 c.p.c., e la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.. La Corte ha peraltro ritenuto opportuna la trattazione in pub- blica udienza. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 con riguardo agli artt. 299, 300, 301 e 305 cpc e 101 cpc». Il motivo, relativo alla dedotta estinzione del primo dei tre giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo proposti dal G (poi riuniti), è infondato. L'opposizione del G è stata notificata al procuratore dell'opposta Di Giandomenico, avvocato N S, co- stituito per la ricorrente in sede monitoria, in data 25 marzo 1999, con citazione a comparire per l'udienza del 7 giugno 1999. Esattamente in data 7 giugno 1999, cioè il giorno fissato per la prima udienza di comparizione delle parti, senza che l'opposta si fosse costituita in giudizio, vi è stato un differi- mento dell'udienza stessa, di ufficio, alla data del 4 luglio 2000. L'avvocato S è stato cancellato dall'albo professionale in data 24 giugno 1999. Il giorno della nuova udienza fissata per la prima comparizio- ne delle parti, in data 4 luglio 2000, si è costituita per l'opposta, in sostituzione dell'avvocato S, l'avvocato G T, la quale ha eccepito l'estinzione del giudizio, so- stenendo che in data 4 ottobre 1999 era stata formalmente comunicata alla controparte la cancellazione dall'albo dell'avvocato S e che il processo, automaticamente in- terrotto ai sensi degli artt. 299 e 301 c.p.c., non era stato tempestivamente riassunto, nel termine previsto dall'art. 305 Ric. n. 14745/2017 - Sez.

3 - Ud. 10 settembre 2019 - Sentenza - Pagina 3 di 15 c.p.c. (il che escludeva ogni possibile efficacia "sanante" della sua stessa successiva costituzione). La corte di appello ha disatteso l'eccezione di estinzione, rile- vando che la cancellazione dall'albo del difensore dell'opposta costituito nel procedimento monitorio non aveva alcun rilievo, essendo intervenuta prima della sua costituzione nel giudizio di opposizione. La decisione è conforme a diritto, con le precisazioni e le inte- grazioni e/o modificazioni che seguono. 1.1 È da escludere che si sia determinata l'estinzione del giu- dizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la sua mancata tempestiva riassunzione. È sufficiente considerare, in proposito, che nessun rilievo, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione del pro- cesso ai sensi dell'art. 305 c.p.c., può essere attribuito alla comunicazione del 4 ottobre 1999, invocata dalla difesa della ricorrente quale fonte della conoscenza legale dell'evento in- terruttivo da parte dell'opponente. Tale comunicazione non può in realtà ritenersi idonea a de- terminare la conoscenza legale dell'evento interruttivo (e quindi a far decorrere il termine per la riassunzione del pro- cesso a carico dell'opponente). Essa non fu effettuata dall'avvocato S (cioè dal difensore dell'opposta nella fase monitoria, successivamente cancellato dall'albo) bensì dal dott. S C (munito di una procura della Di Giandome- nico espressamente limitata all'effettuazione della comunica- zione stessa, ma senza alcun altro potere). Peraltro in tale comunicazione non vi è alcun riferimento alla cancellazione dall'albo professionale dello S (il quale non è neanche nominato nel testo della missiva), ma si afferma esclusiva- mente che nei confronti dell'esponente» (e cioè del dott. Sa- verio Cosi, che compare nell'intestazione e che sottoscrive) è stato emesso provvedimento disciplinare afflittivo con delibera Ric. n. 14745/2017 - Sez.

3 - Ud. 10 settembre 2019 - Sentenza - Pagina 4 di 15 del Consiglio degli Avvocati di Roma in data 25/06/99 che ha vietato all'istante l'esercizio della professione forense». È più che evidente che da tale comunicazione non può in nes- sun modo farsi derivare, per l'opponente G, la cono- scenza legale dell'evento interruttivo del giudizio, e cioè la cancellazione dall'albo dell'avvocato S, per la semplice ma insuperabile ragione che di tale cancellazione nella comu- nicazione stessa non si fa neanche parola. Non potendosi dunque ritenere neanche avere avuto inizio la decorrenza del termine per la riassunzione del processo, la costituzione dell'opposta Di Giandomenico a mezzo dell'avvocato T, all'udienza del 4 luglio 2000, è interve- nuta quando ancora non si era verificata l'estinzione dello stesso, determinandone di fatto la prosecuzione, ai sensi degli artt. 299, 301, 302 e 305 c.p.c., e così sanando ogni eventua- le vizio di contraddittorio. La ricorrente, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c., sostiene che la controparte avrebbe sollevato tar- divamente, solo in sede di legittimità, l'eccezione relativa all'idoneità della comunicazione del 4 ottobre 1999 a determi- nare la conoscenza legale dell'evento interruttivo e che, addi- rittura, sulla stessa vi sarebbe un accertamento con valore di giudicato interno, in quanto la corte di appello, nella decisione impugnata, non censurata dal G sul punto, avrebbe ri- tenuto la comunicazione idonea a rendere noto all'opponente l'evento interruttivo. Tali

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