Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/04/2007, n. 8951
Sentenza
16 aprile 2007
Sentenza
16 aprile 2007
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Massime • 1
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia per l'accertamento del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro promossa da un candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, ritualmente approvata, di un concorso per l'assunzione di personale in un ente pubblico (nella specie, Istituto autonomo case popolari). L'espletamento della procedura concorsuale, con la compilazione della graduatoria finale e la sua approvazione, infatti, fa nascere nel candidato utilmente collocato il diritto soggettivo all'assunzione, a nulla rilevando l'apposizione al provvedimento di approvazione di una clausola con la quale l'amministrazione si riservi il potere di decidere se procedere o meno alle assunzioni, trattandosi di clausola nulla ai sensi dell'art. 1355 cod. civ. (condizione meramente potestativa) perché subordinante l'obbligo di assunzione alla mera volontà dell'amministrazione medesima. Parimenti, non è pregiudicato il diritto soggettivo all'assunzione nel caso di implicita revoca degli atti successivi all'approvazione della graduatoria, in quanto in tal caso il potere autoritativo di revoca sarebbe mancante dei requisiti di forma previsti dalla legge. (Nel caso di specie, il presidente dell'Iacp convenuto, successivamente all'approvazione della graduatoria, aveva con propria delibera ritenuto di dover coprire i posti vacanti con concorsi interni e non mediante nuove assunzioni).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Primo Presidente f.f. -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (I.A.C.P.) DELLA PROVINCIA DI LECCE, in persona del commissario straordinario Gigli Vincenzo, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo, n. 271, presso l'avv. Baldassarre Francesco, che lo difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RI MO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria, n. 2, presso lo studio Alfredo Placidi, difeso dall'avv. Vecchio Corrado con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- resistente -
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce n. 855 in data 21 aprile 2005 (R.g. n. 404/2004);
sentiti, nella pubblica udienza del 20.3.2007:
il cons. Dr. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Pesce per delega dell'avv. Baldassarre e l'avv. Vecchio;
il Pubblico Ministero nella persona dell'Avvocato Generale PALMIERI Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso e conferma della giurisdizione ordinaria.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra specificata, la Corte di appello di Lecce ha giudicato infondata l'impugnazione della decisione del Tribunale della stessa sede in data 28.5.2003, proposta dall'Istituto autonomo case popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Lecce La sentenza confermata aveva accolto il ricorso di MO ME, depositato in data 11.1.2002, per l'accertamento del diritto alla costituzione di rapporto di lavoro di durata annuale con qualifica di "funzionario direttivo", qualifica 8A, essendosi classificato al 1 posto della graduatoria del concorso, approvata con Delib. 3 agosto 1999, nn. 97 e 98 e l'emanazione delle consequenziali statuizioni di condanna.
2. La Corte di Lecce ha così giustificato l'esito di rigetto dell'impugnazione: a) appartiene alla competenza del giudice ordinario la controversia che, come quella proposta dal ME, sia inerente al diritto all'assunzione fondato sulla graduatoria del concorso;
b) l'offerta al pubblico posta in essere con la procedura concorsuale aveva determinato l'insorgenza del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro, cui l'amministrazione non aveva proceduto per ragioni di opportunità, senza che il quadro normativo e contrattuale lo impedisse;
c) in ordine alla misura del risarcimento del danno (nove mensilità di retribuzione), non si configurava ragione di riduzione a causa dell'inerzia del ME, il quale, al contrario, si era attivato diffidando l'Istituto all'adempimento.
3. La cassazione della sentenza è chiesta dall'I.A.C.P. di Lecce con ricorso per due motivi, al quale resiste con controricorso ME MO. Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni unite per essere inerenti alla giurisdizione alcune delle censure. Il resistente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c., difetto di giurisdizione e vizio della motivazione, muove alla sentenza impugnata due distinte censure: 1) omessa valutazione della clausola inserita nella parte dispositiva dell'approvazione della graduatoria, a termini della quale l'amministrazione si riservava di rinviare a successivo atto ogni determinazione in ordine alla chiamata in servizio dei suddetti vincitori, cosicché risultava insussistente una posizione di diritto soggettivo all'assunzione, anche in relazione ai comportamenti successivi tenuti dall'Istituto nell'ambito dei poteri pubblicistici, non essendo stata chiesta e disposta la disapplicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria;
b) all'epoca di proposizione della domanda giudiziale era da tempo divenuta inefficace la graduatoria per la scadenza del termine biennale di cui alla L. n. 488 del 1999, art. 20, (non risultando applicabile della L. n. 127 del 1997, art. 6, comma 21).
2. Con il secondo motivo è denunciato vizio di motivazione in relazione alla conformità a legge del comportamento tenuto dall'Istituto: con Delib. Presidenziale 20 marzo 2000, n. 14 erano state esplicitate le ragioni per le quali non sussistevano i presupposti per procedere ad assunzioni a tempo determinato (richiamando l'art. 16 c.c.n.l.
6.7.1995 e la sopravvenienza del c.c.n.l. 31.3.1999, art. 4), dovendosi coprire le vacanze con concorsi interni e procedure di mobilità;
con Delib. 21 giugno 2001, n. 45, erano stati fissati i criteri per la copertura dei posti vacanti secondo le indicazioni della Delibera Presidenziale e poi, con le Delib. 11 ottobre 2001, nn. 94, 95, 96 si era provveduto alla detta copertura. Nel corpo dello stesso motivo si deduce che non poteva configurarsi diritto soggettivo di fronte ai richiamati provvedimenti dell'Istituto e si censura altresì la liquidazione del danno, operata senza tenere conto che, nel periodo di durata del contratto, era stato