Cass. civ., sez. III, ordinanza 09/08/2007, n. 17449

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La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge. Ne discende che una clausola (nella specie di condizioni generali di contratto), con la quale sia "stabilita" la competenza di un certo foro "per qualsiasi controversia" è inidonea ad individuare un foro esclusivo, poiché a siffatte espressioni - in mancanza di una specificazione della volontà delle parti di considerare quest'ultimo come l'unico applicabile (come avrebbe potuto rivelare l'uso dell'aggettivo "esclusivo" o dell'avverbio "esclusivamente" o di altre espressioni consimili) - deve attribuirsi soltanto il significato di individuare l'ambito oggettivo di applicabilità di quel foro.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 09/08/2007, n. 17449
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17449
Data del deposito : 9 agosto 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
MB CI OL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FULCIERI P. DÈ CALBOLI, presso lo studio dell'avvocato ABBATE CARLO, che la difende unitamente all'avvocato STILO FRANCESCO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
CANALE ITALIA S.R.L., già Serenissima Televisione s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI N. 20, presso lo studio dell'avvocato PACIFICO ANTONIO, che la difende unitamente all'avvocato PORTINARI ROMOLO VITO, giusta delega in atti;

- resistente -
e contro
GA LU;

- intimato -

avverso la sentenza n. 498/06 del Tribunale di TREVISO, emessa il 2/02/06, depositata il 13/02/06, R.G. 1141/03;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 03/04/07 dal Consigliere Dott. Raffaele FRASCA;

lette le conclusioni, scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA, che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, di dichiarare la competenza del Tribunale di Treviso.
RITENUTO IN FATTO

1. TA TI IA, premettendo di avere stipulato con la Serenissima Televisione s.r.l. un contratto per l'utilizzazione di un'emittente televisiva e che tale contratto era stato abusivamente riempito dall'amministratore unico della detta società LU BO, che aveva anche posto all'incasso un assegno di Euro 19.455,00 che, invece, era stato rilasciato in garanzia, chiedeva ed otteneva il sequestro giudiziario dell'assegno e, quindi, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso la Società per sentir dichiarare l'abusivo riempimento del contratto e condannarsi la convenuta alla restituzione della somma illegittimamente incassata, nonché il BO al risarcimento del danno per il suo illecito comportamento. Soltanto la società si costituiva ed oltre a contestare nel merito la fondatezza della domanda, in via pregiudiziale eccepiva l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, per essere competente in forza di una clausola del contratto il Tribunale di Padova.
All'esito dell'istruzione il Tribunale, con sentenza del 13 febbraio 2006 ha declinato la competenza per territorio, ritenendo che la previsione della clausola n. 18 delle condizioni generali del contratto - approvata dall'attrice con sottoscrizione

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