Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/02/2019, n. 03624

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/02/2019, n. 03624
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03624
Data del deposito : 7 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28214/2012 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

- ricorrente -

contro

La soc. Fanton s.p.a. corrente in Conselve (PD), in persona del legale rappreséntante pro tempore, con gli avvocati professori F M e Francesco d'Ayala Valva e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, in Viale del Parioli, n. 43;
- con troricorrente e ricorrente incidentale - nonché Equitalia Polis s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il Veneto, Sez. 04, n. 112/04/11, depositata il 14 ottobre 2011 e non notificata. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2019 dal Co: M M F;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S D M, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso principale, il rigetto del ricorso incidentale condizionato, il rigetto del ricorso incidentale ed il rigetto del ricorso del contribuente;
uditi per le parti, l'Avvocato dello Stato B D e l'Avv. A D F.

FATTI DI CAUSA

1 Con provvedimento MIUR la società contribuente era ammessa a beneficiare di un credito di imposta a valere sull'anno 2003 per la somma di €.205.000,00, in ragione delle assunzioni di personale a tempo pieno ex art. 5 I. n. 449/1997. 1.1. Il credito era utilizzato nel maggio 2004 per il pagamento di ritenute di imposta, mentre veniva inserito nella contabilità societaria relativa all'esercizio 2003, cioè l'anno cui era stato imputato con il provvedimento di concessione, ma non veniva indicato nel quadro R.U. della dichiarazione dei redditi nel Modello Unico 2005 (relativo all'anno 2004) e tale errore veniva rilevato in sede di controllo automatizzato e comunicato con nota del 14 settembre 2007. 2. Istruito „il contraddittorio procedimentale, le ragioni ed i successivi adempimenti interattivi della contribuente non erano apprezzati dall'Ufficio che la riteneva decaduta dal beneficio e procedeva al recupero del credito di imposta, irrogando le relative sanzioni.

3. La contribuente quindi reagiva impugnando la cartella esattoriale: a) contestando la previsione di una decadenza dal 11 -28214-12 -17/01/19 MMF 2 beneficio fiscale con decreto ministeriale, anziché con fonte primaria, pari cioè a quella che tale beneficio accorda;
b) affermando il potere del giudice tributario di accertare l'effettivo debito dovuto per legge;
c) in subordine, di aver regolarizzato la dichiarazione per il 2004 con integrazione del 4 dicembre 2007;
d) in via gradata lamentando la lesione del principio di leale collaborazione per aver segnalato più volte all'Ufficio la presenza del credito di imposta, di cui doveva quindi ritenersi a conoscenza;
e) in ultimo subordine, contestava l'irrogazione delle sanzioni per quella che, in ogni caso, non poteva essere più che violazione meramente formale;
f) eccepiva poi i vizi propri della cartella circa la mancata indicazione del responsabile del procedimento e per insufficienza e contraddittorietà di motivazione in violazione dell'art. 7 I. n. 212/2000 e art. 3 I. n.. 241/1990. 4. Costituiti sia l'Agenzia che il concessionario per la riscossione, il giudice di prossimità era favorevole alla contribuente, ritenendo non proporzionata la decadenza dal credito di imposta a fronte della sua esposizione nel Modello 2005 anziché nel Modello 2004, deducendo che la violazione formale non può comportare la conseguenza estintiva, anche a fronte dell'attività collaborativa - precedente e successiva- svolta dalla contribuente e concludendo per la disapplicazione del decreto ministeriale che quella decadenza prevede.

5. Appellava l'Ufficio, insistendo per interpretazione letterale della fonte ministeriale che prevede espressamente la decadenza per il mancato rispetto delle formalità nella dichiarazione annuale, non altrimenti emendabili. La contribuente contestava in via pregiudiziale di rito l'ammissibilità dell'appello perché privo di contestazioni precise, mentre riproponeva ex art. 56 d.lgs. n. 546/1992 le censure rimaste assorbite.

5.1. Il giudice d'appello respingeva l'eccezione preliminare di inammissibilità per genericità del gravame e confermava la sentenza di primo grado, senza esaminare peraltro le ulteriori 11 —28214-12 —17/01/19 MMF 3 eccezioni rimaste assorbite in primo grado perché riproposte in comparsa di costituzione e risposta e non -come riteneva dovuto- con appello incidentale. Respingeva altresì le eccezioni di irregolarità del contraddittorio nei propri confronti eccepite dal concessionario per la riscossione.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi