Cass. civ., sez. II, sentenza 10/06/2003, n. 9257

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Qualora la procura negoziale rilasciata all'estero per la stipulazione di un contratto sia stata allegata al relativo atto pubblico non è necessario il previo suo deposito presso un notaio o l'archivio notarile atteso che in tal modo - con la necessaria consegna al notaio rogante- sono assicurate le esigenze di conservazione e di custodia alle quali tende il deposito previsto in caso d'uso dall'art. 106 legge 89/1913 per ,e gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 10/06/2003, n. 9257
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9257
Data del deposito : 10 giugno 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S M - Presidente -
Dott. S O - Consigliere -
Dott. C C - Consigliere -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. B E - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SAINT CLAIR DE LA MARE RICHARD, WALSH FRANCIS JOSEPH, rappresentati dalla procuratrice generale S M J CICHTON HEPBURN in DE LA MARE, elettivamente domiciliati in

ROMA VIA SALARIA

314, presso lo studio dell'avvocato C A, difesi dall'avvocato G P, procura notaio JESSICA MARGARET REEVE di

LONDRA DEL

14/2/00 prot.g.715968 e prot.715958;



- ricorrenti -


contro
T F, A E C, elettivamente domiciliati in

ROMA VIA BERTOLONI

44, presso lo studio dell'avvocato A F C, che li difende, giusta delega in atti;



- controricorrenti -


avverso la sentenza n. 1514/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 02/12/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/03 dal Consigliere Dott. E B;

udito l'Avvocato P G, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato

CECCHETTI

Andrea F. difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato PINOCCHI GHERSI che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 5 novembre 1990 F T ed E C A citarono R S C D L M davanti al Tribunale di Siena, chiedendo che fosse accertata e dichiarata la loro qualità di proprietari (contestata dal convenuto con comportamenti materiali di immissione in possesso e con il vanto di un suo contrario diritto) del podere "Il Poggetto", ubicato nel comune di Castellina di Chianti, che avevano acquistato il 18 gennaio 1986, con un rogito del notaio Giovanni Ginanneschi, da F J W nato a Londra il 22 aprile 1926 (rappresentato da C P, per procura conferita con atto del notaio statunitense Barbara J), il quale a sua volta lo aveva acquistato da Francesco Chiostri il 9 marzo 1967, con un rogito del notaio Fabio Marelli (venendo rappresentato da O O, per procura conferita con atto del notaio inglese Alan Rickett). Il convenuto si costituì in giudizio affermando che F J W, nato in realtà a Dublino il 4 aprile 1936, aveva comprato l'immobile come suo prestanome, impegnandosi a ritrasmetterglielo e rilasciando una procura a tale scopo, ne' aveva poi venduto il bene ad alcuno. La stessa tesi fu sostenuta da F J W nato a Dublino il 4 aprile 1936, che intervenne volontariamente nel processo, negando di aver mai sottoscritto la procura utilizzata per l'atto Marelli, in relazione al quale propose querela di falso, dichiarata ammissibile dal collegio con ordinanza del 20 gennaio 1993, ma rimasta senza seguito. Nel corso ulteriore del processo il giudice istruttore dispose la chiamata in causa di F J W nato a Londra il 22 aprile 1926, al quale però il relativo atto non potè essere notificato, essendo il destinatario risultato irreperibile all'indirizzo di New York, che figurava come quello di sua residenza nella procura J. Con sentenza del 6 ottobre 1995 il Tribunale dichiarò F T ed E C A proprietari del podere "Il Poggetto" e convalidò il sequestro giudiziario del bene (che su autorizzazione del giudice istruttore era stato eseguito in corso di causa dagli attori), correlativamente disattendendo le domande concordemente formulate dal convenuto e dall'interventore, intese ad ottenere, con pronuncia sostitutiva di rogito, il trasferimento al primo dell'immobile in questione.
Impugnata da R S C D L M, la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Firenze, che con sentenza del 2 dicembre 1999 ha rigettato il gravame, al quale si era associato F J W nato a Dublino il 4 aprile 1936.
Contro tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione R S C D L M e F J W nato a Dublino il 4 aprile 1936, in base a quattro motivi, poi illustrati anche con memoria. F T ed E C A si sono costituiti con controricorso e hanno presentato a loro volta una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i quattro motivi addotti a sostegno vengono denunciate, rispettivamente:
- "falsa applicazione e violazione della norma prevista dall'art. 51 della legge 16.2.1913 n. 89, modificato dalla l. 31.10.1955 n. 1064
in relazione al disposto dell'art. 1325 e dell'art. 1418 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)", per avere la Corte di appello erroneamente
disconosciuto l'invalidità del rogito Marelli del 9 marzo 1967, conseguente all'incompletezza della procura utilizzata da chi che era comparso come rappresentante della parte acquirente, della quale non erano indicati il luogo e la data di nascita;

- "violazione dell'art. 2657 c.c. e artt. 15 e 17 L. 4/1/1968 n. 15 per mancata certificazione e legalizzazione della

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