Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2023, n. 01089
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da K D nato in ALBANIA il 20/10/1989 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere M T B;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persone del Sostituto Procuratore Generale, F C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Udine - che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato D K colpevole dei reati a lui ascritti di lesioni personali giudicate guaribili in giorni otto e di minaccia con un punteruolo, avvinti in continuazione, - ha escluso la contestata recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale e ha rideterminato la pena, confermando nel resto le statuizioni di primo grado.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, avv. A T, affidandosi a due motivi.
2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 48 del D. Lgs. n. 274/2000, con riguardo al reato sub a), per l'omessa declaratoria di incompetenza per materia in favore del Giudice di pace, non ricorrendo un caso di concorso formale di reati - che legittima la deroga alla competenza del Giudice di pace - ma di continuazione tra reati, assegnati, ex lege, alla competenza di giudici diversi.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia l'illegalità della pena detentiva inflitta, per il medesimo reato sub a), dalla Corte di appello, in violazione della previsione di cui all'art. 63 cit., secondo cui, nei casi indicati dall'art. 4 co. 1 e 2 del medesimo testo di legge, tra
udita la relazione del consigliere M T B;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persone del Sostituto Procuratore Generale, F C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Udine - che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato D K colpevole dei reati a lui ascritti di lesioni personali giudicate guaribili in giorni otto e di minaccia con un punteruolo, avvinti in continuazione, - ha escluso la contestata recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale e ha rideterminato la pena, confermando nel resto le statuizioni di primo grado.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, avv. A T, affidandosi a due motivi.
2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 48 del D. Lgs. n. 274/2000, con riguardo al reato sub a), per l'omessa declaratoria di incompetenza per materia in favore del Giudice di pace, non ricorrendo un caso di concorso formale di reati - che legittima la deroga alla competenza del Giudice di pace - ma di continuazione tra reati, assegnati, ex lege, alla competenza di giudici diversi.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia l'illegalità della pena detentiva inflitta, per il medesimo reato sub a), dalla Corte di appello, in violazione della previsione di cui all'art. 63 cit., secondo cui, nei casi indicati dall'art. 4 co. 1 e 2 del medesimo testo di legge, tra
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi