Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2023, n. 19119
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'TE GI nato a [...] il [...] PU GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 4/3/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del D'NT;
accogliersi il ricorso nell'interesse di PU LU, limitatamente al quarto motivo di ricorso, con annullamento con rinvio la sentenza impugnata;
Udito l'Avv. Antimo Giaccio, nell'interesse di D'NT PE, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso;
Udito l'Avv. Valerio Viannello Accorretti, nell'interesse di PU LU, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. ))
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di D'NT PE e PU LU dal G.u.p. del Tribunale di Napoli in data 18 giugno 2021, in ordine al delitto di estorsione in concorso, aggravata anche dal metodo mafioso.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato D'NT PE deducendo, con il primo motivo, violazione di legge processuale e vizio di motivazione, in relazione alla valutazione dell'attendibilità del dichiarato della persona offesa. La sentenza impugnata aveva riconosciuto sicura attendibilità alle dichiarazioni della persona offesa pur in presenza di "clamorose smentite", alcune derivanti da evidenze documentali, con argomenti illogici e contraddittori fondati sull'astratta evocazione del principio della frazionabilità delle dichiarazioni;
i singoli aspetti della vicenda obbligatoria, pacificamente esistente tra il D'NT e la persona offesa TT, erano rimasti privi di puntale descrizione in ordine alle modalità delle dazioni di denaro, all'entità e ai tempi dei bonifici intervenuti tra le parti, alla riferibilità delle singole operazioni ai soggetti coinvolti ovvero a terze persone. Non era stato in alcun modo valutato l'interesse del dichiarante a sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni assunte, descritte nelle dichiarazioni come esorbitanti rispetto all'ammontare ottenuto, e facendo risultare un equivoco intervento di un terzo (il correo PU) funzionale a delineare un contesto aggressivo e intimidatorio.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.393 e 629 cod. pen.;
dalla ricostruzione fattuale risultava l'esistenza del credito vantato dal D'NT, che per oltre un anno aveva invano richiesto ed atteso l'adempimento da parte del debitore senza alcuna prova che la pretesa fosse diversa e esorbitante rispetto al credito (tanto da essere rimasta indimostrata l'originaria imputazione di usura).
2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione, quanto all'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato PU LU deducendo, con il primo motivo, violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 189 e 191, comma 1 e 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta utilizzabilità dell'annotazione di polizia giudiziaria che riproduceva la conversazione intrattenuta tra D'NT PE e la vittima il giorno 11 marzo 2020;
il dialogo era stato ascoltato poiché la persona offesa aveva utilizzato il 2 i proprio apparato cellulare lasciandolo aperto mentre era in comunicazione con i Carabinieri (ove poco prima si era recato per denunciare i fatti riguardanti le minacce che stava subendo ad opera del D'NT) così consentendo ai militari di udire le frasi pronunciate dal D'NT. Era evidente l'inutilizzabilità della prova rappresentata dall'annotazione che riproduceva il contenuto della conversazione, poiché appresa in violazione del necessario provvedimento di autorizzazione dell'autorità giudiziaria per ascoltare conversazioni destinate a rimanere riservate.
3.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.629 cod. pen.;
125, 192 e 546 cod. proc. pen., e vizio della motivazione, in quanto carente in relazione ai plurimi profili di censura sollevati con l'atto di appello concernenti il giudizio circa l'attendibilità della persona offesa. La Corte territoriale non aveva fornito adeguata risposta ai profili critici che erano stati denunciati (l'interesse del dichiarante a sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni contratte con il D'NT;
le plurime smentite in ordine ai supposti incontri del TT con il ricorrente nelle settimane precedenti il momento della denuncia;
il rapporto di conoscenza e amicizia tra il ricorrente ed il TT, che contraddicevano logicamente l'ipotizzato timore della vittima rispetto alla persona del ricorrente);
si trattava di profili evidentemente decisivi e in grado di destrutturare l'apparato logico del giudizio di responsabilità, con particolare riguardo alla rilevanza del contributo fornito dal ricorrente nell'ipotizzata