Cass. pen., sez. V trib., sentenza 27/12/2019, n. 52057

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 27/12/2019, n. 52057
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52057
Data del deposito : 27 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: G A, nato il 01/05/1984 a Torino avverso la sentenza del 28/03/2019 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore P F, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. A G, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 28/03/2019 la Corte di Appello di Milano - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Corno del 14.3.2017 che aveva condannato G A, quale amministratore e poi liquidatore della G.T. Garage s.r.I., esercente attività di noleggio di autovetture di lusso, dichiarata fallita il 20.5.2013, alla pena di 2 anni di reclusione, oltre alle pene (4- accessorie, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (capo A), di bancarotta impropria da reato societario, per aver cagionato il fallimento mediante false comunicazione sociali (capo B), e di bancarotta semplice, per aver aggravato il dissesto mediante operazioni imprudenti (capo C), e per aver omesso di convocare l'assemblea per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482 c.c. (capo D) - ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo B, ed ha ridotto la pena accessoria ad anni 5, confermando nel resto la decisione di primo grado.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di G A, Avv. A G, deducendo due motivi.

2.1. Con un primo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 224 l.f. di cui al capo C: il fatto sarebbe integrato dall'aggravamento del dissesto in seguito ad alcune operazioni imprudenti, concernenti la vendita di autoveicoli in locazione finanziaria, il cui ricavato non è stato destinato all'estinzione del relativo contratto di leasing;
deduce che erroneamente la Corte territoriale abbia ritenuto che l'appello non avesse devoluto la questione della prova del fatto, e che, comunque, manchi la motivazione in ordine all'aggravamento del dissesto, che deve essere già in atto, non essendo sufficiente che la condotta dell'amministratore abbia incrementato determinate voci di passivo.
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