Cass. civ., sez. VI, ordinanza 24/02/2020, n. 04751
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25706-2018 proposto da: NUOVO MODULO SRL A SOCIO UNICO IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato M R, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati M G, INNOCENZO GORLANI;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;- controricorrente - avverso la sentenza n. 402/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 29/01/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. R M CNA. Ric. 2018 n. 25706 sez. MT - ud. 14-11-2019 -2- Ragioni della decisione La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue;La CTR della Lombardia con sentenza n. 402/23/2018, depositata il 29.1.2018 pronunciata dopo la riassunzione del processo, conseguente alla sentenza di questa Corte n.13314/2016, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate nei confronti di Nuovo Modulo s.r.l. avverso la pronuncia di primo grado della CTP di Bergamo che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento conseguente a una verifica fiscale, all'esito della quale era emersa l'errata applicazione dell'aliquota al 4% in luogo del 20% sulle fatture emesse per la costruzione di un immobile abitativo avente caratteristiche di lusso. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
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