Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2023, n. 16698
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Testo completo
la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da PA MA nato ad [...] il [...] avverso la sentenza resa il 13 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Roma. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Sentite le conclusioni dell'avv. Stefania Di Biagio per la parte civile Class MO RS srl che chiede la conferma della sentenza impugnata e deposita conclusioni scritte e dell'avv. Francesco Saverio Fortuna che insiste nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Latina il 7 Aprile che ha dichiarato la responsabilità di AR AN in ordine al delitto di riciclaggio di un'autovettura provento di furto. Si addebita all'imputato di avere apposto su un'autovettura di provenienza furtiva le targhe ottenute a seguito di reimmatricolazione al PRA per distruzione delle targhe, simulando poi la vendita in suo favore della vettura e successivamente cedendola pochi giorni dopo ad una concessionaria.
2.Avverso la detta sentenza propone ricorso il difensore di fiducia dell'imputato deducendo:
2.1 violazione di legge in relazione agli artt.133 e 648 bis comma 4 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, poiché la corte avrebbe dovuto applicare il quarto comma dell'articolo 648 bis cod.pen. secondo cLi la pena è diminuita se il denaro i beni o le altre utilità provengono da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni di reclusione. Nel caso di specie, l'autovettura era stata oggetto di furto semplice, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2.2 violazione di legge in ordine alla determinazione della pena pecuniaria fissata nella misura di 2.000 C e quindi in misura superiore al minimo edittale di 1.032 C, sebbene la pena detentiva sia stata fissata nel minimo edittale e la corte abbia respinto le censure in ordine al trattamento sanzionatorio affermando erroneamente che la pena è stata determinata nel minimo edittale.
2.3 Violazione degli artt. 178, 420 e 420 bis cod. proc.pen. perché all'udienza preliminare l'imputato è stato dichiarato assente sebbene il gup fosse a conoscenza del suo stato di detenzione, che costituisce legittimo impedimento e preclude la dichiarazione di assenza. Il ricorrente eccepisce, inoltre, la nullità del rinvio a giudizio che è stato notificato presso il domicilio eletto dell'imputato in Terracina,