Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/07/2020, n. 16464

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/07/2020, n. 16464
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16464
Data del deposito : 31 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 25014-2018 proposto da: A I SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA XXIV MAGGIO

43, presso lo studio dell'avvocato P P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALBERTO MULA, NICOLA L, giusta procura a 2019 margine;
2002

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Dirttnre pu;(;) L, ulunivdmente domicilinta 'n

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 163/2018 della COMM.TRIB.REG. àat, poLouNar-n-epositata il 23/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2019 dal Consigliere Dott. G C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato L che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente l'Avvocato P che ha chiesto il rigetto del ricorso. RGN 25014/2018

AXPO ITALIA

Spa c. Agenzia delle Dogane

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 188/4/2014 la Commissione Tributaria Provinciale di Parma accolse parzialmente — riducendo la più gravosa sanzione ex art. 59, comma 1, del D. Lgs. n. 504 del 1995 da euro 115.540, 96 ad euro 258,23- il ricorso proposto dalla

AXPO ITALIA

Spa, già EGL

ITALIA

Spa, cliente grossista di energia elettrica, contro l'atto di contestazione dell'Agenzia delle Dogane di Parma n. 9/2007 con cui erano state contestate le violazioni dell'art. 52, comma 1, del TUA, punita ai sensi dell'art. 59 dello stesso TUA, per avere la società omesso di presentare la dichiarazione annuale di consumo dell'energia elettrica per l'anno 2006 e dell'art. 56, comma 1, del TUA per non avere effettuato alla prescritta scadenza il versamento delle imposte, punita ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997;
adempimenti ritenuti dovuti dalla Agenzia alle rispettive scadenze e quindi sanzionabili, sulla base di una verifica fiscale, benchè nel frattempo, con nota del 17 luglio 2009, l'Area Centrale della Agenzia delle Dogane, su istanza di compensazione presentata dalla contribuente in data 16.11.2007, avesse dato avvio al procedimento di compensazione tra crediti e debiti della società impartendo istruzioni volte ad armonizzare l'operato dei vari Uffici Provinciali coinvolti nella procedura. La CTP, in applicazione dell'art. 1242 c.c., ritenne che la compensazione ex lege avesse determinato la caducazione dei reciproci rapporti di debito dalla loro coesistenza ed in conseguenza la inapplicabilità delle sanzioni per omesso versamento, mentre, in relazione alla omessa dichiarazione, applicò la sanzione residuale di euro 258,23 per intralcio all'esercizio della azione di controllo da parte della Amministrazione Finanziaria. La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, investita dall'appello principale della Agenzia delle Dogane e da quella incidentale della contribuente per quanto di rispettiva soccombenza, con sentenza n.163/13/2018, depositata in data 23 gennaio 2018, accolse l'appello principale e rigettò l'appello incidentale e per l'effetto rigettò il ricorso iniziale della contribuente. La CTR ritenne che la omessa presentazione della dichiarazione non fosse stata un mero inadempimento formale, essendo la contribuente tenuta in qualsiasi caso alla dichiarazione ed a versare la imposta alle scadenze, anche se avesse ipotizzato di potere godere alla fine del 2006 di un credito in relazione alla intera area nazionale, non avendo in proposito alcun rilievo la circostanza che ex post i debiti fossero stati compensati con i crediti, poiché non era applicabile in proposito l'art. 1242 c.c., in quanto incompatibile con il sistema di accertamento e di riscossione delle accise, in assenza di una norma specifica del TUA, mentre la compensazione accordata dall'Area Centrale della Agenzia delle Dogane nel 2009 era una mera facilitazione nell'estinzione del debito tributario che non elideva però l'inadempimento e le sue conseguenze sanzionatorie, tanto più che la contribuente aveva richiesto la compensazione solo dopo la contestazione delle violazioni e l'operatore professionale non poteva ignorare la esistenza dell'obbligo di dichiarazione, in assenza del quale l'imposta sarebbe rimasta inevasa se la Agenzia delle Dogane non avesse scoperto RGN 25014/2018

AXPO ITALIA

Spa c. Agenzia delle Dogane l'inadempimento. La mancata evasione dell'imposta era dipesa dalla attività accertativa della Guardia di Finanza e la circostanza che la imposta fosse stata recuperata nel 2009 con la compensazione non escludeva la evasione iniziale conseguente alla mancata dichiarazione ed al mancato versamento alle scadenze. Contro la sentenza di appello, non notificata, ha presentato ricorso per cassazione la

AXPO

Italia Spa, con atto notificato in data 23 luglio 2018, affidato a due motivi e successiva memoria. Resiste con controricorso la Agenzia delle Dogane.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 55 e 59 del D. Lgs. n. 504 del 1995, 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997 e 1242 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto irrilevante la compensazione nazionale, benchè la omessa presentazione della dichiarazione non avesse messo in pericolo gli interessi erariali in quanto le somme a debito erano già nelle casse dell'Erario ben prima della scadenza dei relativi versamenti e peraltro il sistema della compensazione fosse insito nel funzionamento sulla accisa, considerato che le somme eventualmente versate in eccedenza si possono detrarre dai successivi versamenti in acconto e che le Agenzie fiscali sono istituzioni unitarie, al di là delle loro articolazioni locali, tanto è vero che tutti i versamenti avvengono su un unico capitolo del bilancio erariale. Non rilevava poi la circostanza che la compensazione fosse stata opposta solo dopo la contestazione delle violazioni poiché la estinzione opera dal momento della coesistenza delle posizioni di debito e credito.
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