Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2021, n. 40281

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2021, n. 40281
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40281
Data del deposito : 8 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da CA US, nato a [...] l' 08/04/1977 NO AT, nato a [...] 1'01/08/1955 SS SA, nato a [...] il [...] LO EA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/09/2020 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'avvocato Salvatore Fabio Farruggia, difensore di US CA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Carlo Blengino, difensore di AT NO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato SC Bosco, difensore di SA SS, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 16 settembre 2020, la Corte di appello di Torino, decidendo in sede di giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento disposto in data 25 giugno 2019 dalla Corte di Cassazione della sentenza emessa in data 17 luglio 2018 da altra sezione della Corte di appello di Torino, ha riqualificato il reato ascritto a AT NO al capo A ai sensi degli artt. 110,416-bis cod. pen. ed ha ridotto la pena al medesimo inflitta ad anni quattro mesi nove e giorni dieci di reclusione, ha ridotto la pena inflitta a LO EA ad anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di concorso in estorsione ascrittogli al capo N2), ha confermato le condanne di CA e SS per il reato di cui agli artt.110, 416-bis cod. pen., come già riqualificato il reato di cui all'art. 416- bis ascritto al capo A nella sentenza di primo grado emessa in data 16 maggio 2017 dal G.i.p. del Tribunale di Torino. In particolare, prescindendo dalle posizioni degli altri imputati, con l'anzidetta sentenza emessa dal G.i.p. i ricorrenti SS e CA erano stati dichiarati responsabili del reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa capeggiata dai fratelli CR, denominata 'ndrangheta ed attiva in Torino, per avere gestito per conto della predetta associazione delle bische clandestine, ed il NO, sempre per le medesime attività correlate con l'organizzazione del gioco d'azzardo, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. I predetti imputati sono stati anche condannati per i reati previsti dagli artt.110,718,719 e 721 cod. pen. per avere a vario titolo ed in concorso con i fratelli CR, istituito, gestito ed organizzato giochi d'azzardo presso i circoli di via Breglio 116, via Baltea n. 30 bis in Torino, e di via Montello n. 20 in Venaria (capi C-D-E). Per i predetti capi la sentenza è stata confermata dalla Corte di Cassazione, che ha disposto invece l'annullamento con rinvio della sentenza di appello che aveva riformato la sentenza di primo grado, assolvendo i tre predetti imputati dal reato di cui al capo A. La Corte di appello aveva ritenuto che la cooperazione nell'attività associativa da parte dei predetti imputati, essendo risultata limitata alla gestione del gioco d'azzardo e non configurando dei delitti ma solo dei reati contravvenzionali, non poteva essere ricondotta al programma criminoso dell'associazione a delinquere di stampo mafioso che presuppone la consumazione di delitti e non anche di reati contravvenzionali.In sede di rinvio la Corte di appello, uniformandosi al principio affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione secondo cui il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. è autonomamente idoneo a generare profitti illeciti anche attraverso condotte che non integrano un reato ma che si avvalgono comunque del metodo mafioso, ha condannato i tre predetti imputati per il reato di concorso esterno all'associazione mafiosa, confermando la sentenza del primo giudice emessa in tali termini nei confronti di SS e CA, e riformando il tal senso anche la qualificazione del fatto nei confronti di NO, condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Nei confronti di LO EA la sentenza di appello era stata annullata dalla Corte di Cassazione per carenza assoluta di motivazione sui motivi di appello dedotti dal predetto ricorrente, imputato unicamente per il reato di concorso in una estorsione commessa dal proprio genitore LO DR ai danni di Di AT SC per la riscossione di un credito di gioco (capo N2). Nei suoi confronti, la Corte di appello in sede di giudizio di rinvio ha confermato la condanna, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe indicati, denunciando, a mezzo dei rispettivi difensori, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

2. Ricorso di US CA (avv. Salvatore Fabio Farruggia).

2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in merito alla partecipazione all'associazione di cui al capo A) derubricata nel reato di concorso esterno in associazione mafiosa. La Corte di appello ha operato una valutazione contraddittoria degli stessi elementi che hanno portato, invece, alla riforma in senso assolutorio del coimputato NO, senza dimostrare la corrispondenza dei singoli elementi indiziari ai requisiti di gravità, precisione e concordanza. In particolare, il primo elemento di prova, costituito dalla rilevata presenza nell'autunno 2014 presso il bar di via Nanni, considerato la base logistica dell'associazione, non è stato ritenuto rilevante per NO, sebbene le presenze di quest'ultimo siano state maggiori in termini quantitativi e qualitativi rispetto a quelle di CA. Inoltre, la ragione di dette presenze è stata ricostruita in modo congetturale, potendo anche la consegna dei foglietti contenenti nomi e cifre essere compatibile con il prestito che lo CA ha affermato di avere ricevuto dal CR a giustificazione dei loro incontri.Inoltre, anche a voler ritenere che i foglietti contengano oltre che cifre l'indicazione di nominativi ciò non dimostrerebbe che si riferiscano a presunti giocatori della bisca di Venaria. Si censurano, poi, le argomentazioni con cui è stato ritenuto che CA fosse a conoscenza della mafiosità dei fratelli CR e che la bisca aperta da CA sia poi passata sotto il loro controllo. Al riguardo si osserva che la dichiarazione di CR LD OS di avere gestito anche un circolo a Venaria con la collaborazione di US VO non può essere ritenuta credibile, trattandosi di un coimputato e comunque i rapporti sono stati intrattenuti solo con MÀ e non è provato che CA fosse a conoscenza dei rapporti tra MÀ ed i CR. Si sofferma, poi, il ricorrente a censurare gli argomenti con cui la Corte ha superato il dato costituito dalla dichiarazione di UN che non ha parlato di CA come collaboratore di CR nella gestione delle loro bische nonché le ulteriori considerazioni sulla vicenda del poliziotto NE e sul pagamento del debito di gioco da parte di TE nelle mani di CR, sebbene il debito fosse nei confronti di CA. Manca, in definitiva, secondo il ricorrente la dimostrazione che il contributo di CA abbia avuto una reale efficacia condizionante per l'associazione mafiosa e che sia stato diretto ad agevolarne la vita e lo sviluppo.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione al divieto di un secondo giudizio sul medesimo fatto in relazione al giudicato formatosi sull'accertamento della responsabilità per il reato di cui agli artt.110, 718,719 e 721, in concorso con i fratelli CR e MÀ. La sentenza ha ritenuto detti reati avvinti dal vincolo della continuazione al reato di concorso esterno, laddove trattandosi delle stesse condotte materiali al più poteva ravvisarsi un concorso formale di reati che deve però escludersi perché le violazioni correlate alla gestione del gioco d'azzardo contengono già il medesimo fatto di cui al concorso esterno, pertanto il giudizio per il reato di cui agli artt.110- 416-bis cod. pen. è

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