Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/2023, n. 21698

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/2023, n. 21698
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21698
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AO CA nato a [...] il [...] DI LE RK nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato GIORDANO DOMENICO del foro di PAOLA in difesa di: AO CA l'avv MALLAMACI VINCENZO FORO ROMA il difensore presente si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento E presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato FERRARI GIOVANNI del foro di ROMA in difesa di: DI LE RK l'avv CAMPANELLI GIUSEPPE FORO ROMA il difensore presente si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/9/2021, la Corte di appello di Roma ha ridotto la pena inflitta a Di EO MI e AO MI, confermando nel resto la pronuncia di condanna emessa a carico dei predetti per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Agli imputati era contestato di avere, in concorso tra loro, illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina (grammi 3,2 lordi suddivisa in 13 involucri) e di avere ceduto a persona non identificata un quantitativo imprecisato della medesima sostanza.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati, articolando, a mezzo dei rispettivi difensori, i seguenti motivi di ricorso. Di EO MI ha depositato due ricorsi in data 19/10/2021 e 18/11/2021. La difesa, in un lungo preambolo, rappresenta che i giudici di merito sono rimasti negativamente suggestionati dall'affermazione del M.Ilo Galasso, il quale, in un passaggio della sua informativa, riportato nelle due sentenze di merito, sulla base di fonte confidenziale, additava il ricorrente quale soggetto pregiudicato responsabile di una fitta rete di spaccio nel quartiere San Lorenzo di Roma. Tale affermazione sarebbe del tutto destituita di fondamento. Il ricorrente annovera solo due precedenti penali, risalenti all'anno 2006. Sulla stampa il suo nome è stato ingiustamente associato alla vicenda dell'omicidio di ES IN, essendo stato riportato nelle testate giornalistiche che egli era sospettato di essere autore del mix letale di droga assunto dalla giovane. Per questi fatti pende procedimento penale innanzi al G.i.p. del Tribunale di Roma, in cui l'imputato è persona offesa del reato di diffamazione a mezzo stampa. Nel processo instauratosi per l'omicidio della giovane, il Di EO è stato testimone dell'accusa, colui grazie al quale si è addivenuto alla rapida individuazione e all'arresto di coloro i quali sono stati giudicati e condannati innanzi alla Corte d'assise di Roma. Il procedimento instauratosi a carico del ricorrente nell'ambito della vicenda riguardante l'omicidio è stato archiviato con decreto del 18/2/21 del G.i.p. presso il Tribunale di Roma. Le voci raccolte dal m.11o Galasso, del tutto destituite di fondamento, sebbene provenienti da fonte confidenziale e, dunque, inutilizzabili, hanno giocato un ruolo decisivo nella formazione del libero convincimento dei giudici di merito, influenzando la loro decisione.Tutto ciò premesso, in relazione ai fatti di causa, la difesa lamenta quanto segue. I) Nullità della sentenza per difetto dei requisiti di cui agli artt. 125, 546, comma 1, lett. e ) cod. proc. pen. La corte di merito, nel pervenire alla conferma della responsabilità dell'imputato, non ha tenuto minimamente conto delle allegazioni difensive (S.i.t. acquisite da SI RN e UR OR GI, interrogatorio dell'imputato, ricostruzione alternativa dallo stesso fornita, dichiarazioni del coimputato e allegazioni documentali). Per altro verso, non emerge dalla lettura della sentenza quale sia stato il contributo materiale e morale offerto da Di EO alla condotta di detenzione e di cessione di stupefacente. Il ricorrente ha fornito la sua spiegazione dei fatti, decidendo di sottoporsi ad interrogatorio e giustificando il possesso delle banconote, derivanti da una vincita al Bingo. Pur avendo rappresentato nella immediatezza tale circostanza al Galasso, la documentazione inerente alla vincita non è stata acquisita. Quanto alla contestazione dell'asserita cessione ad ignoti acquirenti, la carenza di motivazione della sentenza sarebbe evidente. Il Di EO è stato accusato di aver ceduto, in concorso con il coimputato, della sostanza "presumibilmente" stupefacente, pur non essendo stato accertato il tipo e la quantità e pur non essendo stati fermati i presunti acquirenti. In tal modo non si è cristallizzata la prova della cessione e non si è accertata l'efficacia drogante della sostanza ceduta. Sul punto la medesima sentenza gravata incorre in un palese vizio logico laddove in motivazione fa riferimento al "THC", principio attivo della cannabis e non certo della cocaina. Allo stesso modo la sentenza è viziata nella parte in cui non spiega le ragioni del concorso nel reato, non sussistendo la prova che la sostanza rinvenuta fosse nel dominio dell'imputato e non essendo stata individuata la banconota che sarebbe stata data dall'HA al Di EO. I giudici di merito non avrebbero fatto buon governo della prova indiziaria: Ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti. Dalla norma si ricava come gli indizi debbano essere plurimi. Nel presente caso il ricorrente è stato condannato sulla base di un unico indizio. Anche a volere ammettere che il Di EO abbia accettato una banconota da HA, ciò non dimostra che i due si siano previamente accordati per gestire insieme l'attività di spaccio. Peraltro, HA, nel corso delle dichiarazioni rese all'A.G., ha escluso il coinvolgimento dell'imputato nella presente vicenda.Nessun peso è stato dato a tale circostanza e agli elementi apportati dalla difesa attraverso le indagini difensive riversate in atti. L'imputato non ha mai avuto intenzione di fuggire alla vista degli operanti. Se è vero che il Di EO alla vista dei Carabinieri si dette alla fuga, non si sarebbe fatto trovare sotto la sua abitazione, a distanza di circa duecento metri dal luogo dei fatti. Il Di EO, non avendo nulla da nascondere, si era normalmente allontanato dal bar dove si trovava poco tempo prima in compagnia di IA RN e del fratello, senza alcun tentativo di fuga. La vicenda è stata meglio descritta nelle sommarie informazioni raccolte dalla difesa, di cui non è stata fatta menzione alcuna nelle sentenze impugnate. Gli operanti, con molta probabilità, non si trovavano a breve distanza dal luogo del fatto, pertanto non erano nelle condizioni di fermare l'acquirente. La descrizione dei fatti operata dai Carabinieri è una commistione tra quanto effettivamente visto e quanto dagli stessi valutato nell'immediatezza. La diversa ricostruzione del Di EO, supportata da elementi di riscontro, può essere idonea a rappresentare una prova

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