Cass. civ., sez. VI, ordinanza 14/12/2021, n. 40038
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3763-2021 proposto da: ROSATI LUCA, ROSATI ANDREA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEI NAVIGATORI N 7/L, presso lo studio dell'avvocato C R, rappresentati e difesi dall'avvocato C T;- ricorrenti -contro RISTORI PAOLA, RISTORI ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA PRATI DEGLI STROZZI 21, presso lo studio dell'avvocato F G, rappresentati e difesi dall'avvocato F D C;- controricorrenti - avverso la sentenza n. 5881/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/11/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere Dott. GPE TEDESCO. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3763/2021 Numero sezionale 10590/2021 Numero di raccolta generale 40038/2021 Data pubblicazione 14/12/2021 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L R e A R, eredi di Ristori Elio in rappresentazione della madre Ristori Daniela, figlia premorta del de cuius, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale, con la quale era stata accolta la domanda di riduzione di una donazione immobiliare elargita dal defunto in favore dei nipoti rappresentanti (domanda proposta dal coniuge del defunto Angela Profeta e dai figli di lui Ristori Roberto e R P). Il ricorso è proposto sulla base di un unico motivo, con il quale si censura la decisione per avere riconosciuto che la donazione fatta ai rappresentanti è soggetta a conferimento, imputazione e riunione fittizia. Si sostiene che, ai sensi dell’art. 740 c.c., il discendente che succede per rappresentazione è tenuto a conferire ciò che è stato donato al rappresentato, non anche le donazioni a lui fatte personalmente. Secondo i ricorrenti, una volta accertato che la donazione non è soggetta a collazione, sarebbe inevitabile riconoscere che essa non è soggetta neanche a riunione fittizia e riduzione, in applicazione della regola secondo cui tali ultimi istituti non comprendono ciò che è esente da collazione. R P e R R hanno resistito con controricorso. Il ricorso è stato fissato dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza. Le parti hanno depositato memoria. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Per il diritto vigente l’erede è tenuto a conferire in collazione soltanto le donazioni personalmente F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3763/2021 Numero sezionale 10590/2021 Numero di raccolta generale 40038/2021 Data pubblicazione 14/12/2021 ricevute, con esclusione di ogni altra liberalità fatta al di lui discendenti o al coniuge (art. 739 c.c.). Tale regola subisce una rilevante eccezione nel caso del discendente che subentra per rappresentazione all’ascendente. In questo caso, il discendente deve infatti conferire «ciò che è stato donato all’ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunciato all’eredità di questo». La ratio della disposizione è riposta nella considerazione che i coeredi non debbono subire pregiudizio dal fatto che in luogo del donatario partecipino alla successione i suoi figli e nipoti. Sulla questione se il discendente, il quale succede per rappresentazione, debba conferire, oltre a ciò che è stato donato al rappresentato, anche le donazioni a lui fatte personalmente dal de cuius, in dottrina prevale la soluzione negativa. Si rileva che il rappresentante, subentrando nell’identica posizione del rappresentato, non può essere costretto a conferire le liberalità che ha ricevuto dal de cuius, di cui mai il rappresentato ha beneficiato e che mai avrebbe dovuto conferire se questo fosse venuto alla successione. Chi sostiene tale tesi mette in luce la diversa formulazione della norma dell’art. 741c.c. rispetto alla previsione dell’art 564, comma 3, c.c. Ora tale tesi, ancora richiamata nella memoria, non ha alcuna incidenza ai fini della soluzione della presente causa. Nel caso in esame, infatti, la donazione fatta ai discendenti, chiamati in rappresentazione della figlia premorta del donante, non veniva in considerazione ai fini della collazione, ma era stata impugnata con l’azione di riduzione perché lesiva della legittima, essendo il de cuius deceduto lasciando beni insufficienti. Ammesso che la donazione fatta personalmente al discendente che succede per rappresentazione non sia soggetta a collazione, da ciò non si ricava alcun argomento per sostenere che quella medesima donazione F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3763/2021 Numero sezionale 10590/2021 Numero di raccolta generale 40038/2021 Data pubblicazione 14/12/2021 non è soggetta neanche a riunione fittizia e a riduzione. È principio sul quale non sono mai sorte discussioni che la riunione fittizia, diversamente dalla collazione, comprende tutte le donazioni, incluse quelle fatte con dispensa da collazione o a soggetti non tenuti al conferimento (Cass. n. 17926/2020;n. 28196/2020).
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