Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 20235

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 20235
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20235
Data del deposito : 11 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di G M, nato a Calvello (PZ) il 30/9/1968, A L, nato a Bari il 25/4/1985, T T V, nato a Potenza il 15/6/1974, avverso la ordinanza emessa in data 13 ottobre 2022 dal Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice del riesame reale, ex art, 324 cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le pedisseque memorie;
udita la relazione svolta dal consigliere M P;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Assunta Cocomello„ che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte, accompagnate da memorie, trasmesse a mezzo p.e.c. dai difensori dei ricorrenti, con le quali i difensori hanno insistito per l'annullamento della impugnata ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 13 ottobre 2022, depositata il 27 ottobre successivo, il Tribunale di Pistoia, adito -ex art. 324 cod. proc. pen.- ha rigettato l'impugnazione proposta dai difensori degli indagati, oggi ricorrenti, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti dei soggetti indagati in data 23 giugno 2022. 2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta ordinanza gli indagati Gallicchio, Annoscia e Triunfo, a ministero dei rispettivi difensori, deducendo in forma assolutamente sovrapponibile i seguenti argomenti:

2.1. la inosservanza della legge processuale prevista a pena di inutilizzabilità (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., con riferimento all'art. 270 cod. proc. pen.), giacché la valutazione del fumus commissf delicti è rimasta decisivamente influenzata dalla stimata utilizzabilità delle conversazioni telefoniche autorizzate in diverso procedimento, in riferimento a reati non legati a quelli per cui oggi si procede da connessione rilevante ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395);
l'ordinanza non avrebbe inoltre specificato il tipo di fraudolenta evasione fiscale realizzato e, dunque, l'astratta configurabilità del tipo;

2.2. con il secondo motivo i ricorrenti deducono i medesimi vizi, difettando qualsivoglia argomentazione in ordine al periculum in mora che deve sostenere il anche il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili per la manifesta infondatezza dei motivi, che neppure si confrontano con le ragioni (tutt'altro che apparenti) poste dal Tribunale a sostegno della decisione.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi