Cass. pen., sez. V trib., sentenza 26/09/2022, n. 36232

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 26/09/2022, n. 36232
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36232
Data del deposito : 26 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Z M nato a PISA il 18/09/1961 V L nato a LA SPEZIA il 23/06/1975 B S nato a LA SPEZIA il 21/06/1976 P S nato a LA SPEZIA il 11/11/1959 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale P L che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso di Pia ed il rigetto per tutti gli altri ricorsi;
uditi i difensori degli imputati: l'avv. D, che si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento dei ricorsi;
l'avv. S, che si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Genova con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale di La Spezia del 9.10.2017, che ha assolto M Z, L V, S B e Stefano Pia dai reati loro ascritti ai sensi dell'art. 483 cod. pen., perché il fatto non sussiste, e li ha condannati, per il residuo delitto di concorso in falso ideologico in atto pubblico ex art. 479 cod. pen. a ciascuno ascritto (aggravato dalla falsificazione che, in parte, riguardava atti facenti fede fino a querela di falso, in relazione alla data ed al procedimento di autentica della firma del privato apposta in calce agli atti stessi), alla pena di: - un anno di reclusione in relazione al capo 1, Pia;
- un anno e sei mesi di reclusione, in relazione al capo 2, Z e B;
- tre mesi di reclusione, in relazione al capo 2, V, a titolo di continuazione tra il delitto di cui alla presente pronuncia ed i reati oggetto della sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di La Spezia n. 202 del 23.3.2011, irrevocabile, revocando all'imputata il beneficio della sospensione condizionale con tale sentenza.

1.1. Gli imputati sono coinvolti in una più ampia vicenda criminosa che, secondo quanto accertato nel corso del processo, li ha visti protagonisti insieme ad altri soggetti, giudicati separatamente, di una sistematica "gestione di comodo" delle pratiche amministrative del comune di Riomaggiore e dell'Ente Parco Cinque Terre nell'anno 2010, nelle loro qualità di responsabili dell'Ente Parco o pubblici funzionari comunali (tra questi, il Presidente dell'Ente Parco, F B) ovvero di proprietari di terreni ubicati nel Parco, in vista del conseguimento di interessi privati. Dalla sentenza di primo grado si evince che le indagini avevano portato ad accertare la tenuta dei registri di protocollo dei suddetti due enti locali in modo tale da poter consentire di retrodatare qualsiasi atto, inserendo nel registro alcune annotazioni fittizie, redatte a matita ed inutili, al posto delle quali, se necessario, si sarebbe potuto inserire un qualsiasi altro atto in un momento successivo. Inoltre, in seguito ad una perquisizione effettuata il 28.9.2010 nell'ufficio della coimputata Francesca T, impiegata dell'ufficio protocollo del comune di Riomaggiore, sono stati sequestrati 350 fogli firmati in bianco dal segretario comunale di Riomaggiore, Maria Luisa C - anch'ella poi imputata nel processo - con le sottoscrizioni, una per ogni foglio, apposte a varie altezze, in modo da poter adattare graficamente la sottoscrizione al contenuto dell'atto, che avrebbe dovuto essere compilato in epoca successiva.

2. Avverso la citata sentenza d'appello hanno proposto ricorso gli imputati Z, V, B e Pia, con distinti atti di impugnazione.

3. Maria Laura Z, tramite il difensore, avv. D, deduce quattro diversi motivi di censura.

3.1. Il primo argomento che oppone la difesa alle conclusioni delle sentenze di merito rappresenta i vizi di violazione di legge e di motivazione contraddittoria, avuto riguardo alla configurabilità del reato di falso ideologico, aggravato dalla natura fidefacente, nei confronti della ricorrente, la quale è stata condannata per aver formato il contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al capo 2, la cui firma - apposta da H B, figlio di F B - poi sarebbe stata autenticata dalla segretaria comunale, C, falsamente retrodatandola ed in assenza del dichiarante. La tesi difensiva è che il contenuto di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e cioè quel che il privato dichiara al pubblico ufficiale, ha natura di atto privato, poiché è solo l'autentica della firma da parte del pubblico ufficiale a costituire l'estrinsecazione del potere certificativo che la legge attribuisce al soggetto qualificato, mentre questi non attesta la veridicità di quanto dichiarato dal privato, tantomeno con valore facente fede fino a querela di falso. Il ricorrente, richiamando Sez. 5, n. 9777 del 6.7.1994, Ferrofino, Rv. 199853, evoca la valenza precettiva dell'art. 2700 cod. civ. al fine di stabilire che, in caso di atti fidefacenti, l'attestazione riguarda ciò che viene compiuto dinanzi al pubblico ufficiale in sua presenza, sicchè nel caso di specie, non può essere ipotizzata alcuna "validazione" del contenuto della dichiarazione. La sentenza impugnata, dunque, è errata, là dove configura - ripetendo l'errore del primo grado - il concorso nel reato da parte della ricorrente, autrice, come ammettono gli stessi giudici di merito, soltanto della condotta di falsificazione dei contenuti della dichiarazione sostitutiva, dimenticando di centrare il suo contributo rispetto alla condotta rilevante della falsa autentica di firma da parte del segretario comunale e confondendo la valenza della data apposta dal dichiarante con quella dell'autentica (benchè nel caso di specie coincidano). La sentenza si è dimostrata, altresì, incapace di sciogliere la contraddittorietà della pronuncia del Tribunale che, in una parte (a pag. 29), circoscrive l'oggetto del reato di falso alla solo_ apposizione della data e dell'autentica della firma da parte del segretario comunale dinanzi a sé, mentre, nel dispositivo, riferisce il falso all'intero documento descritto al capo 2, abbinando la fidefacenza. In ogni caso, anche a voler ritenere sussistente il reato di concorso in falso ideologico, non si può configurare l'aggravante del falso in atto pubblico fidefacente, poiché il contenuto della dichiarazione sostitutiva del privato ritenuta falsa è di mero impegno da parte sua all'asservimento del posto auto, di per sé estranea ai poteri certificativi del pubblico ufficiale che pone l'autentica. Il reato, riqualificato in falso non aggravato, sarebbe, pertanto, prescritto.

3.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove del concorso nel reato commesso dalla segretaria 09 comunale C ed ipotizzato a carico della ricorrente, contro la quale vi sono indizi soltanto di un suo contributo alla redazione dei contenuti della dichiarazione falsa al centro della contestazione di cui al capo 2, e non di una sua consapevolezza o ausilio all'autenticazione falsa della firma del dichiarante, apposta dalla coimputata C solo successivamente alla redazione di detti contenuti e senza che quest'ultima abbia avuto mai contatti di alcun genere con la ricorrente. Secondo la difesa, non avrebbero rilievo per il concorso le condotte commesse antecedentemente all'inserimento, nella sequenza fattuale di creazione dell'atto, dell'azione del pubblico ufficiale autenticatore e costituite dalla costante interlocuzione sulla dichiarazione falsa e sulle sue modalità di inserimento retrodatato nel fascicolo, provate da email e intercettazioni tra i coimputati. Mancherebbe la prova, dunque, sia del contributo materiale che di quello morale al reato di falso commesso dalla coimputata C nell'attestare falsamente l'autentica della firma del dichiarante B;
sotto il secondo profilo non è stata esplorata la distinzione tra la mera conoscenza della condotta abusiva del pubblico ufficiale e l'adesione morale ad essa, dimenticandosi che non vi sono prove di un contatto tra la ricorrente e l'autrice reale della falsificazione.

3.3. La terza censura proposta attiene al vizio di violazione di legge avuto riguardo alla normativa extrapenale tenuta in conto per interpretare la legge penale, nonché al vizio di motivazione. Il ricorrente, citando la legge regionale ligure n. 16 del 2008, evidenzia l'art. 19, dal cui testo si evince la non necessità di alcuna dichiarazione relativa all'asservimento del parcheggio a pertinenza dell'abitazione, al fine di ottenere la concessione edilizia, poiché alcun contributo è previsto obbligatoriamente prima dell'ultimazione dei lavori e detto asservimento deve essere formalizzato entro la data, proprio, di ultimazione dei lavori. Venuta meno la necessità, cade anche il legame tra i complici ipotizzato dalle sentenze di merito. La difesa evidenzia, altresì, come, a partire dall'entrata in vigore della legge n. 127 del 1997, che ha modificato la legge n. 15 del 1968, non sussiste più l'obbligo di autenticare la firma posta in calce alle dichiarazioni sostitutive, sicchè l'eventuale falso commesso mediante autenticazione dovrà ritenersi inesistente poiché inidoneo a vulnerare l'interesse tutelato della genuinità del documento ed a conseguire uno scopo antigiuridico (si cita Sez. 5, n. 13623 del 2001);
inoltre, partendo da detto presupposto normativo, viene meno anche l'elemento psicologico del concorso di persone.

3.4. L'ultimo motivo di ricorso formulato dalla difesa della ricorrente eccepisce il vizio di violazione di legge e quello di motivazione con riferimento alla premessa della sentenza impugnata dedicata alla particolare gravità della vicenda complessiva in cui si inscrive la condotta dell'imputata, che tradisce un vizio di fondo preconcetto nella valutazione del reato e sottovaluta la circostanza che la dichiarazione sostitutiva al centro della contestazione di falsità ideologica non è mai stata prodotta al comune di Riomaggiore, cui era potenzialmente destinata, sicché non avrebbe potuto recare alcun danno o pericolo.

4. I ricorsi congiunti di S B e L V, proposti dall'avv. S, si compongono di cinque motivi.
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