Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2023, n. 18325

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2023, n. 18325
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18325
Data del deposito : 3 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HE EL, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
udito il Procuratore generale, ASSUNTA COCOMELLO, la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla richiesta di espulsione, e il rigetto nel resto. L'avv. LIVIO LUCA CORRADO LANTINO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23/3/2021 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del 14/4/2016 del giudice monocratico del Tribunale di Modena, che aveva condannato AD RC alla pena di otto mesi di reclusione per il delitto ex art. 235 cod. pen., perché quale destinatario della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale, emessa dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia in data 22/4/2015, non vi ottemperava, trovandosi in Mirandola il 13/4/2016. Con contestazione della recidiva infraquinquennale. L2. La Corte bolognese ha osservato che il dispositivo emesso all'esito del processo di primo grado era diverso da quello riportato in calce alla motivazione della sentenza. Nel dispositivo originale, manoscritto, risultava che l'imputato era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche. La circostanza, che nella motivazione il giudice avesse espressamente disapplicato la recidiva ed avesse indicato una sola riduzione di un terzo per il rito, andava qualificata come «un ulteriore errore derivante dall'utilizzo di una motivazione relativa ad altro provvedimento - errore copia/incolla - e non poteva prevalere sulla pena finale indicata nell'originario dispositivo». In ogni caso, l'impugnata sentenza ha affermato che la pena di mesi otto di reclusione è congrua ed adeguata alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, dovendosi intendere la pena-base di un anno, indicata nella prima sentenza, come già determinata alla luce delle

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