Cass. civ., sez. I, ordinanza 15/05/2023, n. 13160

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 15/05/2023, n. 13160
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13160
Data del deposito : 15 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12501/2017 r.g. proposto da: PURPLE SPV s.r.l., cessionaria del credito della REV Gestione Crediti s.p.a., a mezzo della mandataria Cerved Credit Management spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato R E C , con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Romeo Rodriguez Pererira n.211.

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DELLA SOC. GL INVESTIMENTI (cod. fisc. p. Iva 00930290440), con sede in Sant’Elpidio a Mare , alla via Faleriense n. 5173, in persona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare dott. A V , rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,dall’Avvocato A d L, con ilquale elettivamente domicilia in Roma, alla Via Catanzaro n.9, presso lo studio dell’Avvocato A M P .

- controricorrente -

avversoil decreto del Tribunale di Fermo, depositato in data 13.04.2017 ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/3/2023 dal Consigliere dott. R A;

RILEVATO CHE

1.La Banca delle Marche s.p.a., nel cui credito è succeduta la Nuova Banca della Marche s.p.a., quale mandataria della Rev-Gestione Crediti s.p.a., proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della società GL INVESTIMENTI s.r.l., dichiarato esecutivo dal giudice delegato in data 30 luglio 2015, deducendo: a) l’esclusione, per non aver documentato l'effettivo accredito delle somme erogate in favore della società fallita, per l'importo di euro 24.824,05;
b) l'esclusione del privilegio pignoratizio sul credito complessivo pereuro 205.973,10 (di cui euro 181.149,06 ammessi in conto chirografo ed euro 24.824,05 esclusi).

2. In sede di giudizio di opposizione, la banca opponente depositava, più in particolare, la documentazione attestante l'accredito sul conto corrente della società fallita della predetta somma di euro 24.824,06, relativa ad anticipi su fatture;
ribadiva inoltre la validità del privilegio, rappresentata dalla costituzione e dai successivi rinnovi, in proprio favore, diben cinque pegni di cui tre su titoli mobiliari e due su polizze assicurative, a garanzia delle linee di credito concesse negli anni alla società in bonis.

3. Il fallimento, costituitosi nel giudizio di opposizione, deduceva, invece, l’invalidità del vincolo pignoratizio poichè non costituito nelle forme previste dagli artt. 83 bis e segg. del d.lgs. n. 58/98, nonché, in ordine alle polizze assicurative, il mancato rispetto delle forme di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 213/98;
eccepiva, altresì , l ’ indeterm inatezza del credito garantito, in violazione dell’art. 2787, 3 comma, cod. civ., concludendo per il rigetto del ricorso. Il Tribunale di Fermo, con il decreto qui impugnato con ricorso per cassazione, ha accolto parzialmente l’opposizione ex art. 98 l fall., dispiegata dalla Nuova Banca della Marche s.p.a., ammettendola per il diverso e minor credito di euro 24.824,05.Il Tribunale ha ritenuto che: a) la banca opponente aveva documentato l'effettivo accredito sul conto corrente n. 2312, intestato alla società fallita presso la filiale di Porto Sant'Elpidio, a titolo di anticipi su fatture, della somma complessiva di euro 24.824,05, rimasta invece esclusa, in sede di verifica, dal passivo fallimentare, e ciò attraverso produzione documentale non contestata e non confutata dalla curatela opposta;
b) non poteva invece essere riconosciuto e richiesto privilegio pignoratizio vantato dal creditore opponente in quanto, in tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà, desumibile dall'art. 2784 cod. civ., comporta la nullità , per difetto di causa, dell'atto costitutivo della prelazione in relazione al credito non ancora esistente,ma non esclude, in applicazione analogica dell'articolo 2852 cod. civ., l'ammissibilità della costituzione della garanzia in favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente, posto che, in quest'ultimo caso, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte, ferma restando la validità e l'efficacia del contratto “inter partes”;
che, comunque, la mera determinab ilità del rapporto comportava l’inopponibilità del pegno agli altri creditori(ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l'art. 2787, terzo comma, cod. civ., manchila sufficiente indicazione del credito garantito;
c) nel caso di specie, gli atti costitutivi di pegno ed i successivi rinnovi allegati dalla banca opponente, pur destinati a garantire crediti futuri - non ancora sorti al momento della stipulazione - risultavano tuttavia validi ed ammissibili, sotto il profilo causale, trovando la loro fonte nelle linee di credito concesse al cliente dal creditore pignoratizio e, dunque, in relazione ad un rapporto già esistent e , e ciò ai sensi dell'art.2852 cod. civ., applicabile in via analogica;
d) il credito, nei rapporti interni tra creditore pignoratizio e debitore, risultava peraltro determinabile, nel suo preciso ammontare, in base all'esame de lla ricostruzione delle movimentazioni del conto indicato nell'atto di costituzione del pegno, in ordine al quale era destinata ad operare l'apertura del credito concessa;
e) la predetta determinabilità del rapporto, tuttavia, se per un verso costituiva il presupposto per la validità e l'efficacia del credito pignoratizio nei rapporti interni tra creditore garantito e debitore, non soddisfaceva,però, il requisito della “sufficiente indicazione del credito” di cui all'art. 2787, terzo comma, cod. civ., ai fini dell’opponibilità della garanzia ai terzi (ivi compresa la curatela fallimentare);
f) gli atti costitutivi dei pegni, infatti, indicavano esclusivamente il limite massimo delle garanzie concesse, ma non contemplavano alcuna indicazione del credito, peraltro non ancora sorto al momento della stipulazione, per la cui esatta determinazione si rendeva necessaria “ la ricostruzione contabile ” del rapporto di conto corrente intercorso negli anni tra le parti, sicché detta operazione non poteva essere imposta - ai fini dell'opponibilità della prelazione - ai terzi estranei a quel rapporto;
g) occorreva pertanto accogliere l'eccezione sollevata dalla curatela fallimentare opposta, in ordine alla indeterminatezza del credito garantito ex art. 2787, terzo comma, cod. civ., con conseguente esclusione dal passivo fallimentare del privilegio pignoratizio, risultando d a gli atti costitutivi della prelazionela mera determinabilità, e non già la “sufficiente indicazione”, del credito futuro.

2. Il decreto, pubblicatoil13.4.2017, è stato impugnat o da Nuova Banca della Marche s.p.a.con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motiv o , cui il Fallimento della GL INVESTIMENTI s.r.l.ha resistito con controricorso. La PURPLE SPV s.r.l. (cessionaria del credito della REV Gestione Crediti s.p.a.) hadepositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1.Con il primo ed unico motivo la societàricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2787 cod. civ. Osserva la società ricorrente che la decisione impugnata sarebbe errata già in punto di fatto, in quanto la domanda di ammissione al passivo in via privilegiata era stata proposta in relazione ai crediti derivanti dagli affidamenti concessi,tra i quali “fido promiscuo estero per anticipo fatture export e/o castelletto comm.le sconto/sbf effetti italia rapp. 2312”, con la conseguenza che sarebbe stata non comprensibile la richiesta ed affermata necessità della ricostruzione contabile del “rapporto di conto corrente”, e ciò anche in considerazione del fatto che il credito insinuato, benché gliaffidamenti fossero regolati in conto corrente, non era relativoal saldo del conto stesso, ma in realtà a quattro specifiche riba e a nove anticipi export insoluti, indicati nella domanda e come tali ammessi al passivo in chirografo. Osserva ancora la società ricorrente che non era dato comprendere neanche il riferimento a “crediti futuri”, al fine di giustificarne l'esclusione, dopo averne affermato l'ammissibilità sul piano generale, in quanto le linee di credito erano state già concesse al momento della sottoscrizione, quantomeno, al momento degli ultimi rinnovi della garanzia pignoratizia. Si evidenzia ancora che, secondo la giurisprudenza di legittimità, affinché il credito garantito possa ritenersi sufficientemente indicato, non occorre che esso venga specificato,nella scrittura costitutiva del pegno, in tutti i suoi elementi soggettivi ed oggettivi, bastando al fine predetto che la scrittura medesima contenga gli elementi idonei a consentirne la identificazione. Sarebbe dunque incorso il Tribunale - aggiunge ancora la società ricorrente - in una erronea lettura e falsa applicazione del disposto normativo di cui all'art. 2787, 3 comma,cod. civ., posto che la norma da ultimo citata richiederebbe la “sufficiente” l'indicazione del credito, nel mentre il Tribunale, dopo aver affermato apoditticamente che non risultava soddisfatto tale requisito, avrebbe tradotto, all'atto pratico, tale difetto nell'assenza di una “esatta determinazione” (che aveva ritenuto colmabile solo tramite una “ricostruzione contabile”), la quale, tuttavia, non sarebbe potuto essere imposta ai terzi, secondo il ragionamento espresso dal Tribunale. Avrebbe dunque errato il T ribunale nel ritenere, ai fini del riconoscimento della natura privilegiata del credito, la necessità, ai sensi dell'art.2787, terzo comma, cod . civ . , di una “esatta determinazione” del credito, non richiesta dalla norma medesima, e nell'aver affidato, in tesi, tale individuazione adattività che assume come inammissibili, con ciò ponendosi in contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale è invece sufficiente, da un lato, la prova dell'indicazione nella scrittura costitutiva del pegno dell'ammontare del credito garantito e della sua natura, e,dall'altro lato, la prova della successiva concessione di tale linea di credito, non essendo invece richiesta, ai fini del riconoscimento del privilegio, quella della sua specifica utilizzazione (prova che rileva, invece , ai fini delle insinuazioni del credito in sé e che, nella fattispecie in esame , risultava pacificamente acquisita, essendo stato comunque ammesso il credito in via chirografaria). Si evidenzia sempre da parte della banca ricorrente che, nel caso in esame, risultavano sia l'ammontare del credito garantito (euro 500.000, poi divenuti euro 1.000.000) e la natura dello stesso (“Fido promiscuo estero per anticipo fatture export e/o Castelletto commerciale sconto/sbf rapp. 2312”), sia l’avvenuta concessione di tale linea di credito (lettera contratto del 22/11/2014), dovendosi così ritenere tali indicazioni sufficienti, perché l'elemento “interno” di collegamento al dato “esterno” risiedeva,infatti, nella menzione della concessione della linea di affidamento per la quale era costituito il pegno e perché il dato “esterno” era immediatamente verificabile ed era costituitodal contratto di affidamento, e non già dalla “ricostruzione contabile”,indebitamente pretesa dal T ribunale ed invecenon richiesta dalla norma dettata dall'articolo 2787 cod. civ.
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