Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/04/2004, n. 8231

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/04/2004, n. 8231
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8231
Data del deposito : 29 aprile 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

E 6 N 8 O 5 9 e I 6 I 1 . Z C / N 4 A IN NOME0823 1 /04 R / - R 6 A 2 T B S T . . I EPUBBI R L U . G L P B . E A I D R . R L B T E A A D D T I 1 S A E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3 N T 1 E S N R . E I E N S A T SEZIONE QUINTA CIVILE E A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.3247/02 Presidente Oggetto: Irpef;
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO dipendenti CNR;
ritenute su indennità di anzianità Consigliere corrisposta ALTIERI Dott. Enrico in b.p.f.;
inammissibilità del ricorso Consigliere proposto contro ufficio Dott. Massimo ODDO periferico Cron. 15872 Dott. Stefano SCHIRÒ Cons. Rel. Rep. Ud. 04/11/2003 Dott. Giacinto BISOGNI Consigliere 3 ha pronunciato la seguente: CORTE SUPROMA DI CASSA SENTENZA CAMPION C E sul ricorso proposto da: 82619 FONTANA SERGIO, elettivamente domiciliato in Roma, via Macedonia 10, presso l'avv. Mario Barca, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Annamaria Genovese del Foro di Torino, per procura in atti;
* - ricorrente

contro

UFFICIO DELLE ENTRATE di Torino 3, intimato MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e N AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro 1 2655 03 tempore, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge,

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 28/35/01 della Commissione • tributaria regionale del Piemonte, sezione n. 35, in data 20 giugno 2001, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 novembre 2003 dal relatore, cons. Stefano Schirò, 2 uditi per il ricorrente l'avv. Genovese e per i controricorrenti l'avvocato dello Stato Gentili, udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il contribuente GI TA, dipendente del Consiglio nazionale delle ricerche (C.n.r.), in occasione del suo collocamento a riposo, avvenuto nel settembre 1997, subiva la trattenuta I.r.p.e.f sul trattamento di fine rapporto anche per la parte corrisposta in buoni postali fruttiferi e relativi interessi. Ritenendo illegittimo tale prelievo, il TA proponeva istanza di rimborso all'Amministrazione LL finanziaria e avverso il silenzio rifiuto da questa opposto adiva la Commissione tributaria provinciale di Torino, deducendo che: a- il t.f.r. gli era stato corrisposto anche con la consegna di buoni postali fruttiferi, a lui intestati, nei quali il datore di lavoro aveva periodicamente investito le quote di t.f.r. accantonate;
il capitale e gli interessi dei b.p.f. sono b- esenti da ogni imposta di qualsiasi genere presente e futura, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del R.d.l. 26 dicembre 1924, n. 2106. Commissione tributaria provinciale di Torino La respingeva il ricorso, ritenendo una entità economica e giuridica indivisibile la somma liquidata dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro e irrilevanti le concrete modalità di erogazione di detta somma. Il TA proponeva appello, ribadendo che i b.p.f. M non erano

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