Cass. civ., sez. II, sentenza 18/10/2019, n. 26633
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to la seguente SENTENZA sul ricorso 22333-2015 proposto da: D M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell'avvocato A C, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO DE GREGORI, GIOVANNI BATTISTA DE GREGORI;- ricorrente -contro P NICOLETTA, T G, elettivamente domiciliati in ROMA, V.CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato S B, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato M L P;- con troricorrenti - (Y? nonché sul ricorso 22333-2015 proposto da: P NICOLETTA, T G, elettivamente domiciliati in ROMA, V.CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato S B, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato M L P;- ricorrenti incidentali - contro D M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell'avvocato A C, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO DE GREGORI, GIOVANNI BATTISTA DE GREGORI;- con troricorrente - avverso la sentenza n. 896/2014 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 07/07/2014;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2019 dal Consigliere Dott. A S;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C M, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso incidentale;uditi l'Avvocato Capozzi e l'Avvocato Dè Marzi per delega dell'Avvocato Bernardini. FATTI DI CAUSA Il ricorrente principale M D impugna, articolando un unico motivo di ricorso, la sentenza 7 luglio 2014, n. 894/2014, della Corte d'Appello di Genova, che, accogliendo parzialmente l'appello proposto da G T e N P avverso la sentenza n. 1010/2010 del Tribunale di Ric. 2015 n. 22333 sez. 52 - ud. 19-06-2019 -2- Genova, aveva accertato che questi ultimi avessero acquistato per usucapione la proprietà del volume d'aria sovrastante il solaio dei vani dell'appartamento sito in Genova, Salita San Gerolamo 8/11, di proprietà di M D, ad eccezione della parte sovrastante la camera da letto del Dufour. La Corte di Genova ha affermato che al momento della planimetria redatta per conto di Pietro Galastro, precedente proprietario dell'appartamento e dante causa del Dufour, ovvero in data 19 marzo 1986, l'altezza dei vani dello stesso appartamento era stata abbassata da m. 3,80 a m. 3,00 - 3,30;tale documento porta a concludere, secondo i giudici d'appello, che, quanto meno dal giorno prima della redazione della planimetria, il proprietario dell'appartamento fosse consapevole della modificazione dello stato dei luoghi, con conseguente venir meno della clandestinità del possesso e decorrenza del termine utile per usucapire, ormai maturato il 18 marzo 2006, data di notificazione della citazione introduttiva del presente giudizio. La Corte di Genova ha invece negato la sussistenza del possesso ad usucapionem per la parte sovrastante la camera da letto del Dufour, ritenendo irrilevante la scrittura del 18 maggio 1984 con cui Lorenzo Galastro, figlio del proprietario dell'appartamento, autorizzava G T e N P ad occupare tale volume, in quanto non sottoscritta dal proprietario e costitutiva di meri effetti obbligatori fra le parti. L'unico motivo del ricorso principale di M D deduce l'omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e la violazione degli artt. 1158 e 1163 c.c. Osserva il ricorrente che la circostanza pacifica che l'altezza dei vani dell'appartamento all'epoca di proprietà Galastro fosse stato Ric. 2015 n. 22333 sez. 52 - ud. 19-06-2019 -3- ridotto a circa m. 3,00 - 3,30 nulla spiega in ordine alla costruzione dei tre vani ed al loro possesso ultraventennale. G T e N P si difendono con controricorso e propongono ricorso incidentale in unico motivo per violazione dell'art. 116 c.p.c., dell'art. 2700 c.c., e dei criteri di valutazione delle prove in merito al possesso ad usucapionem. I ricorrenti incidentali lamentano che la sentenza d'appello non abbia considerato né la planimetria catastale del 19 marzo 1986, né la concessione in sanatoria del Comune di Genova 21 maggio 1998, documenti aventi valore legale di fede privilegiata anche per l'area sovrastante la camera da letto, e comunque da valutare prioritariamente rispetto alla scrittura privata del 18 maggio 1984. M D si difende con controricorso dal ricorso incidentale. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso principale proposto da M D e il ricorso incidentale proposto da G T e N P potessero essere rigettati per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente fissò l'adunanza della camera di consiglio per il 27 gennaio 2017. Con ordinanza interlocutoria del 24 marzo 2017 il Collegio ritenne, tuttavia, che non ricorresse l'ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso principale e del ricorso incidentale, come prevista dall'art. 375, comma 1, numero 5, c.p.c., e la causa venne perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente. Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
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