Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2023, n. 10953

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2023, n. 10953
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10953
Data del deposito : 14 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QUADRELLA THOMAS nato a MASSA il 28/02/1981 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L O, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza emessa il 1 febbraio 2022, confermava la sentenza del Tribunale genovese, che aveva accertato la responsabilità penale di T Q, condannato per le lesioni procurate a G A, guaribili in trenta giorni, consistenti nella frattura del complesso zigomatico-mascellare sinistro e dell'orbita omolaterale. Il tutto avveniva all'interno del carcere di Marassi e veniva osservato dal teste Scatena, appartenente alla polizia penitenziaria.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di T Q consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il motivo deduce violazione di dell'art. 195, comma 4 cod. pen. Il ricorrente lamenta per un verso che A, pur citato, non sia comparso. All'udienza del 21 gennaio 2022 non compariva né il predetto né tantomeno il teste Scatena, tanto che le parti acconsentivano alla acquisizione della relazione di servizio resa da quest'ultimo, non quale sostituzione della testimonianza di A. A poi veniva dichiarato irreperibile, con ricerche ritenute dal ricorrente inadeguate. A fronte di ciò la Corte di appello per un verso avrebbe errato, quanto alla delibazione di superfluità operata dal primo giudice, mai operata quanto al teste A, e per altro non avrebbe tenuto in conto che non essendo irreperibile A, per un verso l'annotazione di servizio acquisita su consenso non poteva essere utilizzata quanto al contenuto delle dichiarazioni della persona offesa, e per altro incorreva nella violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
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