Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2022, n. 18904

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2022, n. 18904
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18904
Data del deposito : 12 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GETACHEW SIMONETTA natqa DEBRE ZEY( ETIOPIA) il 27/03/1979 avverso l'ordinanza del 21/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere E T;
lette le conclusioni del PG PIERGIORGIO MOROSINI che ha chiesto l'annullamento con rinvio del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, anche nelle forme della detenzione domiciliare, da svolgersi nello Stato di residenza (Germania), formulata da S G, in relazione alla pena di un anno e quindici giorni inflitta per i reati di cui agli artt. 594 e 610 cod. pen. Il Tribunale, pur ritenendo la domanda astrattamente ammissibile sulla scorta dell'indirizzo della Corte di legittimità secondo cui «a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, è consentita l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell'Unione Europea dove il condannato abbia residenza legale e abituale, in conformità a quanto disposto dal menzionato decreto legislativo» (Sez. 1 n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338), l'ha rigettata evidenziando come l'istante, trasferita in Germania in località sconosciuta, come segnalato dal locale Commissariato di P.S. in data 13 luglio 2021, non aveva fornito alcun elemento per il suo rintraccio, così rendendo impossibile ogni doveroso accertamento sulle sue attuali condizioni di vita e sulla sua affidabilità.

2. S G ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo - con un unico, articolato motivo - violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen e 666, comma 5, cod. proc. pen. Il Tribunale ha trascurato di considerare quanto emergeva dagli atti e, segnatamente, che la ricorrente aveva costantemente fornito informazioni in ordine all'avvenuta fissazione della residenza dapprima a Ilford (Inghilterra), successivamente a Darmstadt (Germania);
sicché - a fronte di tali indicazioni - il Tribunale avrebbe dovuto attivare i poteri ufficiosi di cui all'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., acquisendo le informazioni al Ministero degli Affari Esteri per il tramite del Consolato Italiano in Germania, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 71 del 2011. L'inosservanza della norma del codice di rito si riflette inevitabilmente nella violazione dei principi comunitari dei diritti fondamentali dell'uomo. L'ordinanza sarebbe, per tali ragioni, meritevole di annullamento.

3. La difesa ha depositato memoria scritta con la quale, nel ribadire le superiori argomentazioni, ha allegato un documento, datato 21 settembre 2021, che attesta l'avvenuta "presa in carico" della ricorrente da parte dei competenti Uffici Territoriali della città di Darmstadt, in Germania.
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