Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2024, n. 20682

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Sentenza
26 marzo 2024
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26 marzo 2024

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In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, anche prima della introduzione, per effetto dell'art. 8 d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173, dell'autonomo reato di cui al terzo comma dell'art. 391-bis cod. pen., che incrimina la condotta comunicativa tenuta dal detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'art. 41-bis ord. pen. in elusione delle relative prescrizioni, era configurabile la responsabilità concorsuale del medesimo soggetto, in forma di istigazione o agevolazione del reato di cui al primo comma dell'art. 391-bis cod. pen., il quale persegue la condotta agevolativa dell'"extraneus" che consenta al detenuto di comunicare eludendo il regime restrittivo ex art. 41-bis cit.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2024, n. 20682
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20682
Data del deposito : 26 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

20682-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Emilia Anna Giordano Sent.n.sez. 455/24 -- Presidente - Maria Silvia Giorgi CC 26/3/2024- Pietro Silvestri R.G.N.2088/2024 Paolo Di Geronimo Relatore Ombretta Di Giovine ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GA SE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/11/2022 emessa dal Tribunale di Bologna visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
udito l'Avvocato Ferdinando Striano, il quale chiede l'accoglimento del ricorso e si riporta alla memoria difensiva. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bologna, pronunciando a seguito di appello cautelare proposto dal pubblico ministero, riformava parzialmente l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva negato la misura cautelare richiesta nei confronti dell'indagato, in relazione al reato di cui all'art. 391-bis cod. pen., ritenendo l'insussistenza delle esigenze cautelari. Per effetto di tale pronuncia (la cui efficacia restava sospesa in attesa della sua definitività) nei confronti dell'indagato veniva applicata la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, avendo il Tribunale ritenuto che i plurimi ceilulari rinvenuti nella cella di GA - detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord.pen. gli fossero stati consegnati in carcere da LA VI, all'epoca in servizio nell'istituto quale infermiera.

2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato due motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, assumendo che la norma all'epoca applicabile non prevedeva l'autonoma punibilità del detenuto, introdotta solo per effetto delle modifiche apportate dall'art. 8, comma 1, lett.a), d.l. n. 130 del 2020. La responsabilità di GA, pertanto, era stata individuata ipotizzando il concorso, nelle forme dell'istigazione a delinquere, nei confronti della VI, la quale, mediante l'introduzione in carcere dei cellulari, avrebbe consentito al detenuto di comunicare con altri, in elusione delle limitazioni insite nel regime detentivo. Sostiene il ricorrente che il concorso nel reato avrebbe richiesto l'individuazione della coscienza e volontà di GA di concorrere nella commissione del reato, non essendo sufficiente che egli abbia beneficiato della realizzazione dello stesso. Argomentando in tal senso, si è sottolineato come la generica individuazione di un interesse alla commissione del reato può costituire motivo di sospetto, senza per ciò solo fondare la gravità indiziaria in ordine al concorso nel reato.

2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., difettando la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione del reato, stante la condizione detentiva - peraltro con sottoposizione al regime di cui all'art. 41-bis, ord.pen. in atto nei confronti dell'indagato.- Evidenzia il ricorrente che, considerando le modalità della condotta, il luogo di svolgimento del reato e la già attuale privazione della liberà, oltre che la sottoposizione a un regime detentivo rafforzato, non vi sarebbe alcuna ulteriore e reale esigenza cautelare meritevole di tutela. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2 2. In relazione al primo motivo di ricorso, deve ritenersi la manifesta infondatezza delle doglianze concernenti

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