Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2024, n. 7966

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Sentenza
9 gennaio 2024
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9 gennaio 2024

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Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, nel concorso di due aggravanti ad effetto speciale, avendo escluso quella più grave, applichi, per la residua, un aumento sulla pena base per il reato più grave, pur se non determinato in misura inferiore in primo grado, irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta con la sentenza di condanna. (In motivazione, la Corte ha precisato che, all'esito dell'esclusione dell'aggravante ad effetto speciale, non trova applicazione il meccanismo di contenimento previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen.).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2024, n. 7966
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7966
Data del deposito : 9 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

07966-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez.20 GEPPINO RAGO UP 09/01/2024 FRANCESCO FLORIT R.G.N. 36208/2023 US NICASTRO -Relatore - SANDRA RECCHIONE MARZIA MINUTILLO TURTUR ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TO LI, nato a [...] il [...] UG SI, nato a [...] il [...] RI SC US, nato a [...] il [...] NG NI AN, nato a [...] il [...] SCRAN NU ID, nato a [...] il [...] DI IO GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/04/2023 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere US NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FELICETTA MARINELLI, la quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
preso atto che l'Avv. PIERPAOLO MONTALTO, difensore di Di MA IO, ha fatto pervenire, a mezzo della PEC, dichiarazione di rinuncia alla trattazione orale. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza n. 44428 del 05/10/2022, resa sui ricorsi che erano stati proposti avverso la sentenza del 09/07/2021 della Corte d'appello di Catania, la Sesta sezione penale della Corte di cassazione: a) annullava senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ON IV LO limitatamente al reato di cui al capo Y), in quanto assorbito nel reato di cui al capo W); b) annullava senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. nei confronti di: b.1) MO NO in relazione ai reati di cui ai capi D), H), M), P), Q), R), S), U) e Z); b.2) LI NA in relazione ai reati di cui ai capi D) e H); b.3) IO Di MA in relazione al reato di cui al capo D); b.4) NU AV NO in relazione ai reati di cui ai capi D), F) e H); b.5) US RE CA in relazione ai reati di cui capi D) e G); b.6) ON IV LO in relazione ai reati di cui ai capi D) e W); c) rinviava ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania per la rideterminazione della pena nei confronti dei menzionati imputati;
d) rigettava, nel resto, i ricorsi degli stessi;
d) dichiarava irrevocabile l'affermazione di responsabilità dei medesimi imputati per i reati sopra indicati loro rispettivamente ascritti. Con sentenza del 04/04/2023, la Corte d'appello di Catania, giudicando in sede di rinvio giudizio che, per quanto si è detto, atteneva esclusivamente alla - rideterminazione della pena in conseguenza dell'esclusione, per tutti gli imputati, dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e, per quanto riguardava il solo ON IV LO, anche dell'assorbimento del reato di cui al capo Y) nel reato di cui al capo W) rideterminava la pena: a) per MO NO, in dieci anni e quattro mesi di reclusione;
b) per LI NA in sette anni di reclusione;
c) per IO Di MA in sette anni e quattro mesi di reclusione;
d) per NU AV NO in sette anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione;
e) per ON IV LO in tredici anni e dieci mesi di reclusione;
g) per US RE CA in cinque anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione.

2. Avverso tale sentenza del 04/04/2023 della Corte d'appello di Catania, hanno proposto ricorsi per cassazione, per il tramite dei propri rispettivi difensori, LI NA, MO NO, US RE CA, ON IV LO, NU AV NO e IO Di MA.

3. Il ricorso di LI NA è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce il «vizio della motivazione» della sentenza impugnata, in quanto la Corte d'appello di Catania si sarebbe «limitat[a] [...] ad evidenziare generiche affermazioni, assolutamente inidonee a fungere da motivazione» e, in particolare, ad esplicitare i calcoli matematici senza nulla aggiungere in ordine alla valutazione discrezionale del quantum».

4. Il ricorso di MO NO è affidato a due motivi.

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), violazione di legge per avere la Corte d'appello di Catania rideterminato la pena in violazione dei divieto di reformatio in peius. 2 Il NO deduce che la Corte d'appello di Catania, in quanto giudice del rinvio, sarebbe stato «obbligato [alla] mera determinazione della pena previa l'esclusione della contestata recidiva;
senza possibilità di rimodulare il computo dosimetrico attraverso l'applicazione di ulteriori circostanze aggravanti precedentemente escluse (anche implicitamente attraverso la decisione di non aggravare ulteriormente l'aumento per l'aggravante speciale di cui all'art. 416 bis 1 c.p.)» e che la stessa Corte d'appello, «travalicando i limiti imposti dal giudizio di legittimità incorso ha determinato un trattamento sanzionatorio in violazione del divieto di reformatio in peius».

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), la mancanza della motivazione con riguardo agli aumenti della pena "base" operati dalla Corte d'appello di Catania per ciascuno dei reati-fine attribuitigli.

5. Il ricorso di US RE CA è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce che, «[s]e è pur vero che l'aggravante di cui all'art. 416 bis n. 1 fosse già stata esclusa nei confronti del RE, la Corte territoriale avrebbe potuto rivalutare l'incidenza della stessa sulla pena e rideterminarla di conseguenza», mentre, «[s] ul punto nessuna motivazione è stata offerta».

6. Il ricorso di ON IV LO è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la «violazione di legge» e l'«insufficienza» e la contraddittorietà della motivazione, con riguardo all'irrogato aumento di pena di un anno di reclusione per la continuazione per il reato di cui al capo W). Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania non avrebbe dato conto «del percorso motivazionale seguito nel giungere alla detta determinazione sanzionatoria» e deduce, altresì, l'eccessività del suddetto aumento di pena di un anno di reclusione per la detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, atteso che «[t] rattasi [...] del reato fine utilizzato per affermare la pronuncia di responsabilità per il reato associativo, contestato al capo D) della rubrica. La pena avrebbe dovuto essere fissata in misura sensibilmente inferiore, ma sulle ragioni che hanno indotto la Corte alla quantificazione censurata, come già evidenziato, non c'è traccia in sentenza».

7. Il ricorso di NU AV NO è affidato a un unico motivo con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 597, comma 3, dello stesso codice, «per

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