Cass. civ., sez. I, ordinanza 03/03/2021, n. 05802

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 03/03/2021, n. 05802
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05802
Data del deposito : 3 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

5 ORDINANZA sul ricorso 28779/2015 proposto da: B M, B G, B I, B R e B R, elettivamente domiciliati in Roma, Via Monte Zebio, 37 presso lo studio degli Avvocati M e C F e rappresentati e difesi dagli avvocati A A e G A per procura speciale in calce del ricorso -ricorrenti -

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 domiciliano -controricorrenti-ricorrenti in via incidentale- Nonché Fintecna S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni, 288 presso lo studio dell'Avvocato B G C che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'Avvocato G P per procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 886/2015 della Corte di appello di Palermo, depositata il 10/06/2015;
udita ía relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2021 dal Cons. L S.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Palermo, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta, in qualità di eredi di F B nato il 2 novembre 1922, nelle more del giudizio deceduto, da M B, questi anche in qualità di avente causa di F B, nato nel 1899 e deceduto nel 1993, nonché da G B, lignazio B, Rosalia B e Rita B, ed in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Palermo n. 1048 del 2008, ha dichiarato il difetto di legittimazione processuale di F B, nato nel 1922, con riguardo alle domande proposte nella qualità di procuratore di F B, nato il 27 novembre 1899 e deceduto negli Stati Uniti d'America il 25 febbraio 1993. Tanto è avvenuto in un giudizio introdotto per l'accertamento della indennità di occupazione temporanea d'urgenza, reclamata misura di euro 180.423,16, di un terreno in comproprietà degli appellanti, sito in Palermo, in catasto al foglio 18 particella 274, la cui occupazione — che era stata disposta dalla concessionaria Italspaca, poi Fintecna S.p.A., per la rimozione di materiali di discarica nel quartiere "Zen 2" di Palermo, giusta decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 1988 — era cessata il 5 febbraio 1990. Nel resto, la Corte di merito ha confermato la sentenza appellata nella parte in cui il primo giudice aveva escluso la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Presidenza della Regione Siciliana ritenendo che il rapporto dedotto in giudizio fosse riconducibile alla Gestione denominata "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo in liquidazione coatta amministrativa", in persona del commissario Liquidatore, Quanto alia concessionaria Fintecna S.p.A., la Corte di appello di Palermo ne ha rilevato, del pari, il difetto di legittimazione passiva perché nella Convenzione stipulata tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e dante causa della prima, Italspaca, era statuito che la concessionaria avrebbe agito in nome e per conto del concedente, con conseguente esclusiva legittimazione passiva di quest'ultimo.

2. Ricorrono per la cassazione dell'indicata sentenza M B, G B, Ignazio B, Rosalia B e Rita B con cinque motivi. Resiste con controricorso Fintecna S.p.A. e ancora la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la Presidenza della Regione Siciliana che propongono, altresì, ricorso in via incidentale. Il rappresentante della Procura Generale della Corte di cassazione ha fatto pervenire conclusioni scritte ex art. 380bis.1 cod. proc. cív. in cui ha chiesto l'accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso ed il rigetto di quello incidentale.I ricorrenti, ia Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Presidenza della Regione Siciliana hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con I primo motivo (indicato in ricorso come 1.1) ì ricorrenti fanno valere violazione o falsa applicazione dell'art. 1105 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. La Corte di appello aveva errato nel denegare all'attore la legittimazione attiva alla proposizione della domanda di accertamento dell'intero indennizzo per l'occupazione del terreno in comproprietà e tanto perché ciascun proprietario è legittimato ad agire in giudizio per fare accertare l'intero indennizzo.

2. Con il secondo motivo (indicato in ricorso come 1.2) i ricorrenti denunciano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. La Corte di merito aveva ritenuto erroneamente che la morte di F B, nato nel 1899, lntervenuta in corso di lite, avesse reso inefficace :a procura generale da lui conferita a B Francesco, nato nel 1922. Al momento della riassunzione della causa davanti al tribunale di Palermo in primo grado (in seguito a declaratoria di incompetenza della Corte di appello di Palermo originariamente adita sulla indennità) e nel successivo grado di appello, F B, nato nel 1922, aveva agito soltanto in nome proprio.

3. Con ulteriore motivo (formulato da p. 12 del ricorso), ricorrenti deducono la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ. e dell'art. 9 della Convenzione del 8 aprile 1988 intercorsa tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di concedente, e Italispaca, oggi Fintecna, in qualità di concessionaria, ed omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. La Convenzione indicata distingueva tra occupazione temporanea dei beni, attività rispetto alla quale riconosceva esclusiva legittimazione alla concessionaria, ed attività di esproprio, asservimento ed acquisti immobiliari che sarebbero stati curati dalla i:rima in nome e per conto della concedente, evidenza confermata dai verbali di avviso di immissione in possesso (del 6 ottobre 1988), di immissione in possesso (del 27 ottobre 1988) e di riconsegna (del 20 dicembre 1988 e del 5 febbraio 1990).

4. Con successivo motivo (indicato in ricorso come II) i ricorrenti fanno valere la violazione degli artt. 2043 cod. civ., 112 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. L'occupazione del fondo da parte della concessionaria Italispaca si era protratta oltre i sei mesi assegnati decorrenti dalla immissione in possesso;
era stato integrato come tale un illecito ex art. 2043 cod. civ. di cui Fintecna, avente causa dell'originaria concessionaria ::talispaca, doveva rispondere in solido con il Ministero. La Corte dì appello nonostante gli appellanti avessero dedotto la responsabilità della concessionaria per l'occupazione protrattasi in difetto di proroghe, aveva omesso l'esame della censura.

5. Con ulteriore motivo (indicato in ricorso come III) i ricorrenti denunciano la violazione della normativa sulle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici soggetti a sua vigilanza e interessanti comunque la finanza statale, con riferimento alle gestioni costituite per le città di Palermo e Catania (legge n. 1041 del 1071;
legge n. 559 del 1993;
legge n. 1404 del 1956;
di. n. 19 del 1988 conv. in legge n. 99 del 1988) e degli artt. 42 Cost. e 832 cod civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 ccd. proc. civ.;
omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. La Corte territoriale aveva fatto propria la motivazione del primo giudice, che aveva richiamato, senza dimostrare però di aver esaminato !e censure contro la prima proposte e di averle ritenute infondate. I rapporti interni tra concedente e concessionaria quanto all'istituito fondo di contabilità speciale, secondo convenzione intercorsa tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Italispaca, non potevano riguardare il privato avente diritto. La Corte di merito aveva omesso l'esame della deduzione difensiva sulla sussistenza della responsabilità solidale dell'Amrninistrazione. Di contro a quanto erroneamente ritenuto dalla Corte palermitana, in adesione alle conclusioni del tribunale, le competenze del Commissario liquidatore della gestione fuori bilancio non potevano riguardare la determinazione dell'indennità di occupazione né l'accertamento dei danno per quella parte avvenuta senza titolo. Alla data del 1 gennaio 1999 l'occupazione del fondo di F B era conclusa da nove anni, l'ultima porzione gli era stata restituita il 5 febbraio 1990 e trattandosi di un rapporto esaurito la competenza sulla procedura di occupazione e restituzione delle aree comprese era della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della concessionaria. Secondo corretta interpretazione del D.P.C.M. 20623 del 9 settembre 1999, con cui il Sindaco di Palermo era stato nominato commissario Liquidatore, la Gestione era chiamata per sua competenza a gestire le somme necessarie per le opere ancora da eseguire e non per quelle già eseguite, come l'occupazione, non preordinata all'esecuzione delle opere, da tempo cessata. Anche la statuizione sulle spese, ingiustamente compensate, andava cassata.
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