Cass. civ., sez. I, sentenza 24/08/2005, n. 17256

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Massime1

Il processo di interdizione o inabilitazione ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che incide sullo "status" della persona e si conclude con una pronuncia qualificata espressamente come sentenza, suscettibile di giudicato. Le peculiarità di detto procedimento, determinate dalla coesistenza di diritti soggettivi privati e di profili pubblicistici, dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, e specificamente segnate dalla posizione dei soggetti legittimati a presentare il ricorso, i quali esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo (art. 417 cod. civ.), dalla previsione che essi possono impugnare la sentenza, pur se non abbiano partecipato al giudizio (art. 718 cod. proc. civ.), e dagli ampi poteri inquisitori del giudice (art. 419 cod. civ. e art. 714 cod. proc. civ.), non escludono che esso si configuri, pur con tali importanti deviazioni rispetto al rito ordinario, come un procedimento contenzioso speciale, ritenuto dal legislatore come il più idoneo ad offrire garanzie a tutela dell'interesse dell'interdicendo e dell'inabilitando e ad assicurare una più penetrante ricerca della verità, e che quindi esso resti disciplinato, per quanto non previsto dalle regole speciali, dalle regole del processo contenzioso ordinario, ove non incompatibili. Da tanto deriva che anche nel processo di interdizione o di inabilitazione è ammissibile la pronuncia di cessazione della materia del contendere in ogni caso in cui, per motivi sopravvenuti, una pronuncia sul merito si profili come non più necessaria. (Nella specie la corte d'appello, pronunciando sull'appello del solo P.M., aveva dichiarato essere venuta meno la materia del contendere in relazione al giudizio di impugnazione, una volta preso atto che l'impugnante - che in primo grado aveva promosso il giudizio di interdizione - all'esito dei nuovi accertamenti tecnici aveva concluso per la insussistenza di elementi idonei a giustificare il mutamento della pronuncia di inabilitazione adottata dal primo giudice in quella di interdizione; che l'interdicendo aveva chiesto la conferma della sentenza impugnata e che l'interveniente non aveva proposto appello incidentale, limitandosi a formulare valutazioni critiche avverso una parte della motivazione della sentenza del tribunale. Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto la legittimità di tale declaratoria).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/08/2005, n. 17256
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17256
Data del deposito : 24 agosto 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI MA Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OF DE CU MA TO rappresentata dall'avvocato MESCOLI Renzo come da procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Pietro Deodato in Roma, via Sardegna 40.

- ricorrente -

contro
OF DE CU ES rappresentato dagli avvocati CAPPELLARI Giovanni e Maurizio Cerchiara, come da procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Britannia 29;

- controricorrente -

Paolo Todeschini, in qualità di curatore di ES SC De MA.
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia e Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Padova.

- intimati -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia depositata il 29 gennaio udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27 giugno 2005 dal Consigliere Dott. MA Gabriella Luccioli;

udito per la ricorrente l'avvocato Bontempo, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'avvocato Cappellari, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova chiedeva a detto Tribunale di dichiarare l'interdizione di ES SC De MA, che risultava incapace di attendere ai propri interessi. Lo SC De MA, costituitosi in giudizio, ammetteva di avere dei problemi psichici, ma escludeva che essi fossero di tale gravità da giustificare la sua interdizione.
MA TO SC De MA, sorella dell'interdicendo, interveniva nel processo, in un primo tempo rimettendosi alla giustizia e successivamente aderendo alla richiesta di interdizione. Nominato dopo l'esame diretto dell'interessato un curatore provvisorio ed espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 10 - 30 ottobre 1996 il Tribunale dichiarava l'inabilitazione dello SC De MA, ritenendolo portatore di una sindrome psicotica, con spunti deliranti prevalentemente di carattere persecutorio, in fase di compenso farmacologico, che gli aveva tuttavia sempre consentito di mantenere una sufficiente coscienza di sè e dei propri problemi, e che pertanto non appariva così grave da giustificare l'interdizione. Proposto appello dal Pubblico Ministero e disposta una nuova indagine medica sulle condizioni dello SC De MA, con sentenza del 18 ottobre 2001 - 29 gennaio 2002 la Corte di Appello di Venezia dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda diretta ad ottenere la declaratoria di interdizione, in luogo di quella di inabilitazione, osservando che il pubblico ministero aveva riconosciuto, sulla base delle emergenze della consulenza tecnica espletata e della documentazione sanitaria prodotta, non esservi le condizioni per trasformare la pronuncia di inabilitazione in quella di interdizione, che lo SC De MA aveva chiesto in via principale la conferma della sentenza

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