Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/08/2004, n. 16104

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/08/2004, n. 16104
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16104
Data del deposito : 18 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S B - Presidente -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. F N - rel. Consigliere -
Dott. B S - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;



- ricorrente -


e da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA via DEI

PORTOGHESI

12, presso l'

AVVOCATURA GENERALE DELLO

2004 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;



- ricorrente -


contro
NAPOLEON SRL;



- intimato -


avverso la sentenza n. 1826/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 07/11/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/04/04 dal Consigliere Dott. N F;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P M che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18 settembre 1999 il Tribunale di Firenze, ritenuta l'illegittimità (per contrasto e on l'art. 10, lett. c) della Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 335 del 17 luglio 1969) dell'imposizione della tassa di concessione governativa per il rinnovo dell'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'art. 3 del D. L. n. 853/84, convertito in L. n. 17/85, ha condannato il
Ministero delle Finanze al rimborso, in favore della s.r.l. Napoleon, della somma di lire 59.000.000, con gli interessi legali dalla data della domanda, a tale titolo pagata negli anni fino al 1992. Con sentenza del 7 novembre 2001 la Corte di Appello di Firenze, ritenuta l'inapplicabilità, per incompatibilità col diritto comunitario, dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, intervenuta nel corso del giudizio, sia con riguardo alla detrazione dall'importo da rimborsare delle tasse retroattivamente e forfetariamente introdotte dalla nuova norma per le annualità considerate (comma 1), sia quanto al tasso degli interessi, fissato in misura inferiore a quella ordinaria prevista dall'arti della L. n. 29 del 1961 per la restituzione di tributi indebitamente riscossi,
vigente all'epoca delle istanze di rimborso (comma 3), ha rigettato l'appello proposto dal Ministero delle Finanze inteso ad ottenere l'applicazione di tali disposizioni.
Avverso quest'ultima decisione il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un motivo.
La società intimata non ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col motivo proposto (violazione e falsa applicazione dei commi 1 e 3 dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448) i ricorrenti hanno insistito per l'applicazione di dette disposizioni, di cui hanno dedotto la piena compatibilità con la normativa comunitaria e la conseguente violazione da parte del giudice d'appello. Come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, la norma invocata non può trovare applicazione.
È giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, non solo che l'art. 11 della legge n. 448/98 non ha fatto venire meno l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 10 e 12 della Direttiva del Consiglio CEE n. 335/69, della tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione dell'atto costitutivo, di cui all'art. 3 del D.L. n. 853/84, convertito in L. n. 17/85 (sentenza n. 7176 del 9 luglio 1999), ma che l'analoga tassa retroattivamente e forfetariamente istituita dalla nuova disposizione di legge per il rinnovo o mantenimento dell'iscrizione negli anni successivi al primo (tra cui, appunto, gli anni per i quali la contribuente ha ottenuto il rimborso), è anch'essa illegittima, per incompatibilità con la medesima Direttiva, in quanto non stabilita in funzione di un servizio reso, con conseguente disapplicazione della norma (ex plurimis, sentenza n. 15081 del 28 novembre 2001). Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, per la quale è illegittima la pretesa - in qualsiasi modo realizzata - degli Stati membri di assoggettare a tassazione le operazioni di raccolta di capitali da p arte di società commerciali, con la sola esclusione dei diritti di carattere remunerativo, prevista dall'art. 12, n. 1, lett. e), della Direttiva, in deroga al divieto stabilito nell'art. 10, ossia dei diritti la cui entità sia calcolata in relazione e in base al costo dell'operazione o del servizio concretamente prestato, di cui venga a costituire il corrispettivo (v., in particolare, sentenze 20 aprile 1993, cause riunite Ponente Carni e Cispadana Costruzioni;
28 settembre 1999, causa Modelo;
21 giugno 2001, causa Sonae;
21 marzo 2002, causa Gunderzentrum Betriebs GmbH

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