Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/12/2019, n. 34429

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime7

Non è ammissibile la ricusazione di un collegio astrattamente considerato, dovendo essa essere piuttosto diretta contro ciascuna delle persone fisiche che lo compongono, sul presupposto che, per ciascuna di esse, singolarmente ricorrano i motivi tassativamente indicati dalla legge per tale istituto.

La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza,anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione che rileva solo ai fini delle spese. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto priva di effetti la rinuncia contenuta in una nota depositata dal difensore dopo l'inizio dell'adunanza in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c., per di più in difetto di prova dell'avvenuta comunicazione alla controparte).

Il provvedimento di cancellazione dall'albo professionale per mancanza di un requisito necessario per l'iscrizione, emesso dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati in osservanza della procedura di cui all'art. 17, comma 12, della l. n. 247 del 2012, non ha natura disciplinare e non richiede la preventiva citazione a comparire dell'interessato, (prevista, invece, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari, dall'art.45 del r.d.l. n. 1578 del 1933), atteso, che, ai sensi del comma 3 del detto art. 17, la normativa sul procedimento disciplinare è chiamata ad integrare quella sulla procedura di accertamento dei requisiti per l'iscrizione all'albo solo in quanto quest'ultima non contenga una regolamentazione specifica incompatibile con la prima; nella specie, la specifica disciplina dettata dal citato comma 12 dell'art.17 della l. n. 247 del 2012 - nel prevedere che il Consiglio dell'Ordine, prima di deliberare la cancellazione, ha l'obbligo di invitare l'iscritto a presentare le sue osservazioni, provvedendo altresì ad ascoltarlo personalmente ove egli ne faccia richiesta - è incompatibile con quella dettata per la procedura disciplinare, che impone sempre e comunque la citazione dell'incolpato, né può ritenersi lesiva del principio del contraddittorio, in quanto l'invito a comparire costituisce pur sempre un obbligo per il COA, anche se nella sola ipotesi in cui l'iscritto ne faccia richiesta.

In tema di cancellazione dall'albo professionale degli avvocati, le funzioni al riguardo svolte dai Consigli locali dell'Ordine degli avvocati e il relativo procedimento hanno natura amministrativa e non disciplinare; pertanto le eventuali violazioni delle norme sul procedimento medesimo non comportano una nullità processuale ma determinano vizi di legittimità del provvedimento di cancellazione che si differenziano in ragione del regime giuridico delle decisioni, a seconda che le stesse siano state adottate da organi collegiali reali (che necessitano dell'unanimità) o virtuali, i quali deliberano con il voto favorevole della maggioranza. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che nel passaggio da un'udienza all'altra il collegio era stato integrato da dodici a quattordici componenti, risultando comunque rispettato il requisito del quorum prescritto per la validità delle deliberazioni).

In tema di cancellazione del professionista dall'albo degli avvocati, la circostanza che il Consiglio Nazionale Forense, nella sua funzione di indirizzo e di coordinamento dei vari Consigli dell'ordine territoriali, abbia sollecitato gli stessi all'adozione di provvedimenti di cancellazione, non costituisce violazione dell'art. 111 Cost. sotto il profilo del difetto di terzietà, giacché le norme che disciplinano, rispettivamente, la nomina dei componenti del C.N.F. ed il procedimento di cancellazione dell'iscritto offrono sufficienti garanzie con riguardo all'indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi; deve pertanto ritenersi legittimo il riconoscimento ad un organismo a rilevanza pubblica, quale il Consiglio Nazionale Forense (deputato ad emanare provvedimenti organizzativi e di indirizzo per i propri iscritti), del potere di decidere sulle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti dei Consigli locali che formalmente si fondino su proprie disposizioni di carattere generale.

A norma dell'art. 36 della l. n. 247 del 2012 - il quale riproduce, nella sostanza, una disposizione già precedentemente in vigore perché contenuta nel r.d.l. n. 1578 del 1933 - spetta al Consiglio Nazionale Forense la competenza a conoscere dei ricorsi avverso i provvedimenti di iscrizione, di diniego di iscrizione e di cancellazione dall'albo professionale degli avvocati, emessi dai Consigli dell'Ordine degli avvocati, così integrandosi una ipotesi di giurisdizione speciale.

Nel giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense del provvedimento di cancellazione dall'albo dell'avvocato stabilito per inefficacia del titolo abilitativo conseguito in uno Stato membro, l'accertamento della provenienza del titolo per l'esercizio della professione, da un organismo effettivamente abilitato a rilasciarlo nel proprio ordinamento, deve essere compiuto attraverso il ricorso al sistema IMI, obbligatorio e vincolante per lo Stato che accede a tale sistema informativo, dovendosi escludere la legittimazione a partecipare al giudizio del predetto organismo quale soggetto onerato della prova di certificazione al rilascio dell'attestato abilitativo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/12/2019, n. 34429
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34429
Data del deposito : 24 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

344 291 19 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINARE GIOVANNI MONE - Primo Presidente - AVVOCATI PIETRO CZIO - Presidente Sezione - Ud. 14/10/2019 - - Presidente Sezione - BIAGIO VIRGILIO CC R.G.N. 3840/2019 M AO - Consigliere - Cron 34428 Rep. FABRIZIA G - Consigliere - A G - Consigliere - G MO - Consigliere - FRANCESCO M C - Consigliere - - Rel. Consigliere - M F ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3840-2019 proposto da: INCARDONA ROMINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato L C, rappresentata e difesa dall'avvocato O P;

- ricorrente -

contro

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 29, presso lo studio dell'avvocato E R, 482 79 Y M rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA SNARA e SALVATORE WALTER POMPEO;

- controricorrente -

nonchè

contro

PROCATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE, PROCATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA, PROCATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 194/2018 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 18/12/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2019 dal Consigliere M F;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, il quale conclude chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con delibera in data 23 febbraio 2017, il COA di Caltagirone comunicava a Romina Incardona, in possesso del titolo di Avocat rilasciato in Romania dall'U.N.B.R. struttura "Bota", l'avvenuta cancellazione dall'elenco speciale degli avvocati stabilizzati ex D.lgs. 96/2001. Avverso detto provvedimento l'odierna ricorrente proponeva ricorso avanti al Consiglio Nazionale Forense che, con sentenza n. 194 depositata il 21 dicembre 2018, lo rigettava. Ritenute inammissibili ed in ogni caso infondate le istanze di ricusazione, nonché le questioni di legittimità costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, il Consiglio Nazionale Forense my Ric. 2019 n. 03840 sez. SU ud. 14-10-2019 -2- rilevava che il COA avesse correttamente agito, nel pieno rispetto delle norme di legge quanto alle denunziate violazioni di norme procedimentali, trovando nella specie applicazione il combinato disposto degli artt. 17 legge n. 247 del 2012 e 45 R.D. n. 1578 del 1933, per cui la partecipazione dell'iscritto al procedimento una volta comunicato l'invito a comparire, costituiva una facoltà il cui esercizio era riservato allo stesso, relativamente al merito della delibera impugnata, condivideva la conclusione, nel senso che la valutazione di idoneità del titolo di iscrizione spetta all'autorità competente dello Stato da cui il titolo è rilasciato. Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione, articolato in diciassette motivi, Romina Incardona, chiedendo altresì, la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, la trasmissione alla Corte di Giustizia delle questioni pregiudiziali ed alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità. Resiste con controricorso il Consiglio dell'Ordine Forense di Caltagirone. Attivato il procedimento camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dall'art.

1-bis, comma 1, lett. f), D.L. 31 agosto 2016, n. 168
, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi dell'art.

1-bis, comma 2, del medesimo D.L. n. 168/2016), la causa è stata riservata in decisione. In prossimità dell'adunanza camerale, sono state acquisite le conclusioni scritte del Procuratore Generale, dott. L C. In data 14 ottobre 2019 è pervenuto alla cancelleria della Corte atto di rinuncia depositato da parte della ricorrente. Ric. 2019 n. 03840 sez. SU ud. 14-10-2019 -3- му CONSIDERATO IN DIRITTO Con la nota depositata il 14.10.2019, la ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso per cassazione. O, in assenza di ulteriore documentazione, non è dato comprendere con certezza se la rinuncia sia stata notificata alla controparte. Al riguardo va ricordato che ove il ricorrente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, (atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione. In particolare, la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, benchè non le sia stata notificata, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass. 29 luglio 2014 n. 17187). Invero, poiché l'art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra, come detto, un atto cosiddetto "accettizio" (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), né un atto recettizio in senso stretto, dal momento che l'art. 390, ultimo comma, ne consente in alternativa alla notifica alle parti costituite la - - semplice comunicazione agli "avvocati" delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti. E' di tutta evidenza, pertanto, la sua irrilevanza, giacché è intervenuta dopo l'inizio dell'udienza, come da attestazione della cancelleria (da cui risulta che il deposito è avvenuto alle ore 11.10, ormai avviata la camera di consiglio fissata per le ore 10.00), per di più in difetto di prova dell'avvenuta comunicazione alla controparte. Ric. 2019 n. 03840 sez. SU - ud. 14-10-2019 -4- my Le considerazioni che precedono inducono ad analizzare i motivi di gravame. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione e l'omessa applicazione dell'art. 17 legge n. 247 del 2012 e dell'art. 43 R.D. n. 1578 del 1933 in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., nonché la violazione ovvero la falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame di un punto decisivo della controversia oggetto di discussione fra le parti, con riguardo alla circostanza che il COA abbia disposto la cancellazione degli avocat senza previa convocazione degli stessi. A sostegno della censura la ricorrente richiama un precedente di questa Corte, l'ordinanza del 21 luglio 2016, n. 15042 adottata in sede cautelare e confermata con la sentenza n. 6963 del 17 marzo 2017. Il motivo è privo di pregio alla luce delle considerazioni che verranno di seguito illustrate. E' pacifico, nella vicenda in esame, che l'avocat sia stata invitata a presentare eventuali osservazioni entro il termine di trenta giorni, come accertato dal CNF e a norma dell'art. 17 della legge professionale forense, e specificamente del comma 12, allo stesso̟_ spettava la facoltà di chiedere di essere ascoltatą personalmente. La ricorrente pur non avendolo fatto, sostiene che il COA avrebbe comunque dovuto citarla dinanzi a sé, in applicazione dell'art. 45 R.d.L. 1578/1933, che disciplina la procedura per applicazione dei provvedimenti disciplinari, in questi termini: "(nessuna sanzione disciplinare) può essere inflitta (dal Consiglio dell'Ordine) senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito a sue discolpe". Come le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 3706 del 2019 (non massimata) hanno chiarito, la procedura di cancellazione regolata dall'art. 17 non è una procedura disciplinare. Se lo fosse, la Ric. 2019 n. 03840 sez. SU - ud. 14-10-2019 -5- my disciplina dei procedimenti disciplinari sarebbe applicabile in via diretta, circostanza che al contrario non si verifica. Del resto, la legge professionale distingue e regola in gruppi di norme diverse procedura di cancellazione per carenza dei requisiti (art. 17) e procedura disciplinare (titolo V). La disciplina del procedimento disciplinare è chiamata ad integrare la regolamentazione dell'art. 17 "in quanto applicabile", cioè solo in quanto manchi una norma specifica nella disciplina sulla iscrizione e cancellazione dall'albo per assenza dei requisiti di legge e solo in quanto non vi sia rapporto di incompatibilità tra le due normative. Ciò non avviene nel caso in esame. Infatti, come si è visto, la disciplina specifica dettata dal comma 12 dell'art. 17, prevede che il COA quando rilevi la mancanza di un requisito necessario per l'iscrizione, prima di deliberare la cancellazione ha l'obbligo di invitare l'iscritto a presentare le sue osservazioni;
riconoscendosi a quest'ultimo la facoltà di essere ascoltato, il COA è obbligato a provvedervi, in tal casi non può adottare alcuna deliberazione senza avere preventivamente convocato l'iscritto. Questa disciplina è specifica ed incompatibile con quella dettata per la procedura disciplinare, che impone sempre e comunque la citazione dell'incolpato. Né può ragionevolmente sostenersi che la disciplina specifica leda il principio del contraddittorio (pag. 10 del ricorso), perché l'invito a comparire costituisce pur sempre un obbligo per il COA anche nella procedura per la cancellazione, ma nella sola ipotesi che l'iscritto ne faccia richiesta. La scelta dell'eventuale partecipazione è, dunque, rimessa ad un'iniziativa dell'avocat interessato. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità del procedimento avanti al CNF, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., giacché a suo avviso in detta fase del giudizio vigerebbe il principio, valevole per quello penale, della immutabilità della composizione del Collegio, Ric. 2019 n. 03840 sez. SU - ud. 14-10-2019

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi