Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/11/2020, n. 25518

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In materia di IVA, qualora il consorzio acquisisca una commessa e proceda autonomamente ad eseguirla, svolgendo una propria attività commerciale a scopo di lucro indipendentemente dalla partecipazione delle consorziate, non si deve procedere ad alcun ribaltamento dei relativi costi e ricavi tra tutti i consorziati che, invece, è doveroso nel caso in cui il consorzio, pur avvalendosi di proprie strutture, svolga servizi complementari comunque correlati alla finalità mutualistica di utilizzo del servizio consortile. Ne consegue la doverosità del ribaltamento: dei costi per spese di gestione generale del consorzio, ripartiti tra i singoli consorziati prò quota rispetto alla partecipazione di ciascuno di essi al consorzio ma in occasione di commesse eseguite dallo stesso consorziato o miste, dei costi di specifici servizi forniti dal consorzio al consorziato in relazione a commesse assunte da quest'ultimo o miste, nonché dei costi e dei ricavi inerenti commesse svolte dal singolo consorziato (mandante) ed assunte tramite il consorzio (mandatario senza rappresentanza).

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F. 

Il ribaltamento di costi e ricavi tra tutti i consorziati è doveroso nel caso in cui il consorzio, pur avvalendosi di proprie strutture, svolga servizi complementari comunque correlati alla finalità mutualistica di utilizzo del servizio consortile. Qualora, come nel caso di specie, il consorzio acquisisca una commessa e proceda autonomamente ad eseguirla, indipendentemente dalla partecipazione delle consorziate, non si deve procedere ad alcun ribaltamento di costi e ricavi tra tutti i consorziati e con riguardo al mandato senza rappresentanza ai fini IVA, il mandatario è come se ricevesse o fornisse i servizi in nome proprio e da ciò discende che non è legittima alcuna differenza tra importo fatturato dal mandatario al terzo e dal mandante al mandatario salvo la rilevanza fiscale della provvigione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In materia di Iva, se il consorzio acquisisce ed esegue una commessa autonomamente, nell'ambito di una propria attività commerciale e a scopo di lucro, non dovrà procedersi ad alcun ribaltamento dei costi e ricavi tra i consorziati, che, per converso, dovrà operarsi se il consorzio, pur avvalendosi di strutture proprie, abbia svolto servizi complementari, correlati alla finalità mutualistica e dunque nel caso di spese di gestione generale - da ripartirsi tra i singoli consorziati "pro quota" in relazione alla partecipazione di ciascuno al consorzio e alle commesse eseguite dallo stesso consorziato o miste -; di costi di specifici servizi forniti dal consorzio al consorziato in relazione a commesse assunte da quest'ultimo o miste; di costi e ricavi inerenti commesse svolte dal singolo consorziato, quale mandante, ed assunte tramite il consorzio, quale mandatario senza rappresentanza.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/11/2020, n. 25518
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25518
Data del deposito : 12 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo



1. L'Agenzia delle Entrate ("A.E.") propone ricorso, fondato su un motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto degli appelli dalla stessa proposti avverso le sentenze nn. 4, 5 e 6 emesse nel 2009 dalla CTP di Biella (seconda sezione), di accoglimento di altrettanti ricorsi avverso tre avvisi di accertamento IVA e IRAP 2000, 2001 e 2002.



2. La (------) s.r.l., in particolare, propose separati ricorsi avverso gli avvisi n. (------) per l'anno 2000, n. (------) per l'anno 2001 e n. (------) per l'anno 2002, con i quali l'A.E. accerto' maggiori IRAP e IVA.

La pretesa fiscale consegui' ad una verifica della G. di F. a carico di (------), al quale aderiva la contribuente, che evidenzio' anomalie di contabilizzazione nei rapporti tra i committenti, il consorzio e i consorziati.

Nel dettaglio, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, per le commesse eseguite dalle consorziate il Consorzio (quale mandatario) opero' un ricarico (coincidente con una percentuale media del 25h detratta dal corrispettivo percepito dal terzo committente) che determino', quindi, da un lato, un mancato "ribaltamento" dell'utile prodotto dalle commesse, e, dall'altro, un mancato "ribaltamento" dei costi sopportati per le medesime commesse.

Per le commesse eseguite direttamente dal Consorzio (anche tramite soggetti terzi ma sempre estranei ad esso), l'A.E. ricostrui' i costi non ribaltati e sulla base di essi calcolo' i costi e i correlativi utili in proporzione alla partecipazione di ciascuna consorziata al fondo consortile.

L'A.E., infine, verifico' che i ricavi e i costi per le commesse miste (cioe' eseguite parzialmente dal Consorzio e dal consorziato) non furono ribaltati sulla consorziata.

3 La CTP accolse i ricorsi sull'assunto che il comportamento del (------), da cui derivava l'accertamento in capo alla Cooperativa Consorziata, risultava legittimo.



4. La CTR, riuniti gli appelli proposti dall'A.E., respinse le impugnazioni richiamando, a conferma delle statuizioni di primo grado, altre decisioni della medesima CTR, rese tra le parti o nei confronti di altro consorziato, che avevano ritenuto legittimo l'operato dei contribuenti.

In particolare la CTR escluse che il Consorzio ( (------)) fosse un centro di imputazione di rapporti giuridici da ripartire per trasparenza, sotto specie di ricavi e costi, a tutti i consorziati in relazione alla quota consortile sottoscritta. Tale imputazione fu accertata come essere esclusa dalle intese e dagli accordi sottoscritti dai consorziati per regolare i reciproci rapporti tra loro sorti, non potendo pertanto operare il ribaltamento dei costi e dei compensi delle commesse in quanto meccanismo operante nel solo caso di commesse acquisite dal consorzio e svolte da tutte le imprese consorziate.



5. Contro la sentenza d'appello l'A.E. ha proposto ricorso fondato su un motivo, la contribuente (regolarmente intimata) non si è costituita, all'adunanza camerale del 12 novembre 2019 questa Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza (ex articolo 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 197 del 2006, articolo 1 bis) ed all'odierna udienza le parti concludono nei termini di cui in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni e nei termini di seguito evidenziati.



2. Con motivo unico, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce violazione di legge "con riferimento al combinato disposto dell'articolo 1706 c.c., dell'articolo 1713 c.c., comma 1, dell'articolo 1719 c.c., dell'articolo 1720 c.c., comma 1, degli articoli 1709, 2602, 2615 ter c.c. nonchè del principio generale dell'abuso del diritto desunto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 37 bis, comma 1, dall'articolo 53 Cost. e dal principio di primazia del diritto comunitario in tema d'IVA, dell'articolo 1241 c.c., dell'articolo 1705 c.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 3, comma 3, ultimo periodo, articolo 6, comma 3, primo periodo, articolo 13, commi 1 e 2, nonchè articolo 21, comma 1".

L'Amministrazione ricorrente, in particolare, preso atto della circostanza per la quale la stessa CTR avrebbe ricostruito sullo schema del mandato senza rappresentanza i rapporti tra Consorzio e consorziate (tra le quali la (------) s.r.l.), critica la statuizione impugnata che

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