Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2022, n. 35952
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ADAMOVYCH YAROSLAV nato il 17/05/1976 in UCRAINA avverso l'ordinanza del 15/12/2021 del TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere A S;letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale M G che ha concluso per il rigetto del ricorso;letta la nota dell'Avvocato A F, che ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, anche alla luce della sopravvenuta sentenza parzialmente assolutoria;all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 dl. n. 137/2020 RITENUTO IN FATTO 1. A Y, a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 15/12/2021 con cui il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati contestati ai capi 1 (497-bis, comma secondo, cod.pen.), 2 (337 cod.pen.), 4 (648 cod.pen.) e 5 (493-ter cod.pen.), così riformando l'ordinanza in data 18/11/2021 con cui il G.i.p. del Tribunale di Monza aveva applicato la misura dell'obbligo di presentazione settimanale alla Polizia giudiziaria, per i soli capi 1 e 2 .Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. - Nullità dell'ordinanza per violazione degli art. 274 - 275 c.p.p. e 310 c.p.p. in relazione all'art. 597 c.p.p. per violazione dei poteri di cognizione in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello proposto dal Pubblico ministero". Il ricorrente premette il Pubblico ministero impugnava l'ordinanza del G.i.p. con un unico motivo di appello, con il quale criticava l'ordinanza impugnata sotto il solo profilo dell'adeguatezza della misura cautelare in relazione al pericolo di reiterazione dei reati, mentre il Tribunale applicava la misura carceraria con riferimento al pericolo di fuga, così esorbitando rispetto alle cuestioni devolutegli dall'appellante. Sulla base di tale premessa deduce che "l'accoglimento dell'appello e la conseguente applicazione della misura infrannuraria per la ritenuta esigenza cautelare del pericolo di fuga fuoriesce dai poteri di cognizione del Tribunale della Libertà e conseguentemente ne inficia la validità". Aggiunge che il vizio non è superato dal fatto che il tribunale ha motivato anche sul pericolo di reiterazione, in quanto l'adeguatezza della misura carceraria è stata parametrata alla valutazione congiunta delle due esigenze cautelari. 1.2. "Violazione ex art. 606, lett. c) c.p.p. - nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dei criteri di proporzionalità ed adeguatezza previsti dall'art. 275 c.p.p.". In questo caso si sostiene che il tempo in cui A è stato sottoposto all'obbligo di presentazione, in assenza di violazioni, dimostra l'adeguatezza di questa misura e la non necessarietà di fare ricorso alla misura carceraria, che si atteggia quale extrema ratio nella gradazione delle misure cautelari applicabili. 1.3. "Violazione dell'art. 606 lett. c) e lett. e) in relazione all'art. 275 comma 2-bis c.p.p. per omessa motivazione sulla sanzione irroganda ed omessa valutazione dell'adeguatezza della misura degli arresti dorniciliari secondo le allegazioni della difesa". A tale riguardo si assume che il tribunale ha omesso di motivare circa la prognosi di una condanna superiore ai tre anni di reclusione. Si sostiene che tale tetto sarebbe stato difficilmente superato nel processo a carico del ricorrente.
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