Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/2004, n. 14129

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L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, a norma dell'art. 1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (che fa riferimento al criterio del minimale contributivo, pari alla retribuzione dovuta in un determinato settore in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale) è quella desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore.

Sono dovuti dal datore di lavoro i contributi previdenziali in relazione all'utilizzazione dell'alloggio concesso ai dipendenti anche quando tale prestazione consenta ai medesimi di soggiornare in maniera adeguata all'interno del cantiere di lavoro, evitando il disagio di un lungo percorso per accedervi, sia perché per i lavoratori, tenuti a rendere la loro prestazione nel luogo contrattualmente stabilito, il relativo risparmio di energie psicofisiche ed economico si traduce in un'utilità aggiuntiva, anche se accompagnata ad un vantaggio per la produttività dell'azienda, sia perché l'equivalente di tale prestazione di alloggio non è adeguatamente assimilabile ad alcuno degli elementi esclusi dalla retribuzione imponibile, secondo l'elencazione tassativa di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Gli sgravi contributivi, previsti dall'art. 18 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, poi regolati dall'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni, in quanto diretti a sostenere le imprese operanti nel Mezzogiorno e a favorire lo sviluppo di quelle zone, sono riconosciuti alle aziende che, operando nei territori individuati dalle norme citate, abbiano portato ad un effettivo incremento occupazionale e alla creazione di nuovi posti di lavoro in eccedenza rispetto a quelli esistenti ad una certa data, senza che, ai sensi dell'art. 38, comma quinto, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sia più richiesto che le aziende impieghino lavoratori residenti in quei territori. Ai fini del riconoscimento degli sgravi deve aversi riguardo alla nozione di azienda in senso oggettivo, sicché non è sufficiente il mero trasferimento al Mezzogiorno di mano d'opera già impiegata al Nord, ovvero il reimpiego nel Mezzogiorno presso imprese collegate ivi operanti di lavoratori già occupati al Nord e licenziati, in quanto in tali ipotesi non si verifica alcun incremento reale del livello di occupazione, così come sono irrilevanti tutte le variazioni, apparenti o reali, sostanziali o formali, intervenute nella titolarità dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto della società datrice di lavoro agli sgravi, avendo accertato che i lavoratori ai quali gli sgravi si riferivano, erano stati, dapprima, assunti da un'impresa associata ad un'Associazione temporanea di imprese e, poi, dalla società istante, nella quale l'Associazione si era trasformata, per essere utilizzati in un cantiere di lavoro aperto nel Mezzogiorno, sicché non si era verificato alcun effettivo incremento occupazionale ma solo una trasformazione di impresa con trasferimento di lavoratori dal Nord al Mezzogiorno).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/2004, n. 14129
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14129
Data del deposito : 27 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. DELL'

ANNO

Paolino - Consigliere -
Dott. D L M - Consigliere -
Dott. V L - Consigliere -
Dott. D'

AGOSTINO

Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:


BATA

91 SCARL in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEGLI SCIPIONI

288, presso lo studio dell'avvocato M P, che lo difende unitamente all'avvocato G R, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, difeso dagli avvocati A S, F F, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 999999/99 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 06/03/01 - R.G.N. 1971/2000;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/03/04 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;

udito l'Avvocato R;

udito l'Avvocato S;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. N V che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Bari la soc. BATA esponeva che verbale di accertamento del 29.2.1992 l'Inps le aveva contestato: a) che per alcuni dipendenti assunti nel Centro Nord e trasferiti al Sud non spettavano gli sgravi aggiuntivi e (supplementari previsti dall'art. 59 del d.p.r. 218 del 1978;
b) che per alcuni impiegati non erano
stati denunciati a fini contributivi ne' assoggettati a contribuzione i valori convenzionali dell'alloggio concesso in godimento;
c) che, non essendo stati versati i contributi sul valore dell'alloggio goduto dai dipendenti D'Ammando ed A, per questi la società non aveva diritto allo sgravio generale. Tanto premesso la società chiedeva al giudice adito di dichiarare l'illegittimità di tutte le contestazioni contenute nel Verbale di accertamento condannando l'Istituto al rimborso di quanto percepito per i titoli sopra specificati.
Il Tribunale di Bari, con sentenza resa il 10.11.1999, rigettava tutte le domande.
Con sentenza n. 138 depositata il 6 marzo 2001 la Corte di Appello di Bari rigettava l'appello proposto dalla soc. BATA. Con riguardo agli sgravi contributivi aggiuntivi e supplementari la Corte territoriale rilevava che, per quanto per il godimento del beneficio non fosse più necessario che i lavoratori assunti risiedessero nel Mezzogiorno - e ciò per effetto della disposizione di cui all'6e6d-52b7-b9c2-644323b46062::LRCF8F14F2B441B7140E74::2003-08-25">art. 38 commi 5 e 6 della legge n. 488 del 1999 - detti sgravi comunque non potevano essere riconosciuti all'appellante mancando nella specie l'ulteriore requisito dell'incremento occupazionale, da intendersi come incremento in termini assoluti, non contando a questi fini i passaggi di lavoratori tra imprese, i trasferimenti, i licenziamenti contestualmente seguiti dall'assunzione presso altra impresa ecc..
La Corte ha poi ritenuto infondate le doglianze della società con riguardo alla natura retributiva della concessione in uso dell'alloggio ai due dipendenti, poiché, a norma dell'art. 12 della legge 30.4.1969 n. 153, la natura retributiva del beneficio derivava
dalla relazione di corrispettività esistente tra lo stesso e la prestazione lavorativa.
La Corte riteneva poi domanda nuova, inammissibile in appello, quella diretta alla riduzione dei contributi sul valore dell'alloggio formulata dall'appellante in via subordinata.
La Corte, infine, con riferimento alla spettanza dello Sgravio generale, affermava che esso non spettava all'appellante in quanto il godimento dell'alloggio di servizio andava denunciato ai fini contributivi a norma della Legge n. 389 del 1989;
infatti il rispetto dei minimi retributivi, ai quali era subordinato la sgravio, riguardava non solo il minimo stabilito dai contratti collettivi azionali di settore, ma anche quello, eventualmente più elevato, stabilito dagli accordi aziendali e dai contratti individuali. Per la cassazione di tale sentenza la s.r.l. BATA ha proposto ricorso con quattro motivi. L'inps resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società denuncia violazione dell'art. 59 commi 5 e 8 del d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218 e succ. modificazioni e integrazioni, dell'art. 38 commi 5 e 6 della legge n. 488 del 23.12.1999, dell'art. 2112 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli
artt. 20 e 23 bis della legge n. 584 dell'8.8.1977, nonché omessa insufficiente o contraddittoria motivazione. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il diritto agli sgravi aggiuntivi e supplementari e deduce:
che la formulazione dell'art. 38 della legge 488 del 1999, nel riconoscere gli sgravi contributivi a tutte le aziende che impiegano lavoratori anche non residenti nei territori del Mezzogiorno, non distingue tra sgravi ordinari e sgravi aggiuntivi o supplementari, onde anche questi ultimi spettano quando si verifichi un incremento di occupazione nei territori meridionali, ancorché determinato dal trasferimento al Sud di dipendenti residenti al Nord;

che nella specie due lavoratori, originariamente dipendenti da impresa associata (Girala s.p.a.), erano stati assunti, mediante passaggio diretto, dalla soc. BATA, quando questa era subentrata all'Associazione di imprese, con trasferimento nella sede di lavoro nel Mezzogiorno;

che dette assunzioni erano effettive e non fittizie in quanto la soc. BATA costituiva una impresa nuova rispetto a quelle consorziate e non vi era alcuna identità oggettiva delle due imprese;

che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la soc. BATA non sarebbe una nuova impresa rispetto a quella consorziata, è rimasta priva di adeguata motivazione, anche perché frutto di una inadeguata ed errata valutazione delle prove. Con il secondo motivo la società denuncia violazione dell'art. 12 della legge n. 153 del 30 aprile 1969 e degli artt. 115 e 116 c.p.c.,
nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la natura retributiva del valore dell'alloggio concesso in uso gratuito a due pendenti. In merito deduce:
che, a norma dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, la concessione di un alloggio di servizio, in quanto costituisce una reintegrazione del depauperamento economico subito dal lavoratore tenuto a risiedere per esigenze di servizio sul posto ove viene resa la prestazione lavorativa, non è assoggettabile a contribuzione previdenziale, costituendo non sia un elemento retributivo bensì un rimborso spesa;

che la Corte territoriale non ha valutato le testimonianze resa dai testi Grilli e Del Noce, dalle quali si evince che il godimento degli alloggi era determinato esclusivamente da esigenze di servizio (assicurare l'immediata disponibilità dei dipendenti sul cantiere in caso di necessità) e che detti alloggi non erano neppure idonei a soddisfare le normali esigenze abitative dei lavoratori e delle loro famiglie;

che nel caso specifico la soc. BATA non ha sopportato alcun osto specifico per fornire l'alloggio ai due dipendenti, perché è stato provato che l'alloggio a costoro concesso era adibito ad archivio dell'impresa, sicché tale uso abitativo, on avendo determinato alcun costo aggiuntivo per il datore di lavoro, non era assoggettabile a contribuzione, almeno fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 314 del 1997 che in materia ha introdotto il diverso criterio di
valutazione del "valore normale".
Con il terzo motivo la società denuncia violazione dell'art. 12 della legge 30.4.1969 n. 153 e dell'art. 345 c.p.c. e lamenta che il
giudice di appello abbia disatteso il motivo di impugnazione con il quale era stato chiesto di sanare il contrasto esistente tra la motivazione della sentenza di primo grado, nella quale era stata sostenuta la necessità di riduzione della base imponibile contributiva in funzione dall'uso promiscuo dei locali dati in uso a tre dipendenti, ed il dispositivo che nulla statuiva al riguardo. La Corte aveva ritenuto che la domanda di riduzione della base imponibile fosse domanda nuova, inammissibile in appello e che la motivazione della sentenza di primo grado, non avendo riscontro nel dispositivo, non aveva portata decisoria, sostiene al riguardo la società che la domanda non poteva essere nuova, visto che la motivazione della sentenza di primo rado faceva espresso riferimento a tale questione e che il contrasto tra motivazione e dispositivo evidenziava un vizio ella decisione del primo giudice emendabile in grado di appello.
Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 1 comma 1 e 6 comma 9 del d.l.

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