Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2020, n. 17586

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2020, n. 17586
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17586
Data del deposito : 9 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FIRENZEnei confronti di: C B nato il 14/12/1979 avverso l'ordinanza del 05/11/2019 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
7-7- e lettx/salakke- le conclusioni del PG ;e 22,7,

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale che il 5.11.2019 ha dichiarato nulla la richiesta di rinvio a giudizio datata 3.9.2019 nel procedimento a carico di C B per nullità assoluta dell'avviso ex art. 415 bis che non era stato notificato al nominato difensore di fiducia, bensì al difensore d'ufficio, deducendo l'abnormità del provvedimento che avrebbe determinato la regressione processuale in difetto dei presupposti di legge e violazione dell'art. 143 c.p.p. per essere stata la nomina del difensore di fiducia redatta in italiana, lingua sconosciuta al prevenuto . Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché l'ordinanza non è immediatamente ricorribile e il provvedimento non è abnorme. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. 26 marzo 2009, n. 25957, Toni) hanno individuato l'ipotesi di abnormità strutturale nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge (carenza di potere in concreto) e quella di abnormità funzionale in quello di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, vale a dire nel caso in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;
negli altri casi egli è invece tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice. Se l'atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento, si è in presenza di un regresso "consentito", anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme. Nel caso in esame il provvedimento adottato dal Giudice dell'udienza preliminare non è qualificabile sotto alcun profilo di abnormità, poiché il contenuto dell'atto non è avulso dal sistema e gli effetti di esso non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo (in termini N. 14579 del 2010 Rv. 247030 - 01, N. 10664 del 2013 Rv. 255286 - 01), Il ricorso va dichiarato inammissibile. /i/ P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 28.2.2020 Il Consigliere estensore Il Presi Giovanna
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