Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/2013, n. 19216
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Richiesto dal creditore il sequestro conservativo di un bene del debitore, solo in seguito da costui alienato ad un terzo, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 2906 cod. civ., che di tale alienazione stabilisce l'inefficacia in pregiudizio del creditore sequestrante, mentre è inconferente l' art. 2905 cod. civ., che disciplina l'ipotesi della richiesta di sequestro nei confronti del terzo dopo l'alienazione del debitore, per garantire al creditore gli effetti dell'azione pauliana già esperita. Pertanto, nell'ipotesi di cui all'art. 2906 cod. civ., il creditore - trascritto, anteriormente all'atto di alienazione, il provvedimento di sequestro, ottenuta la convalida dello stesso e la condanna al pagamento del credito tutelato - può procedere all'espropriazione del bene sequestrato anche nei confronti del terzoacquirente, difettando, quindi, l'interesse all'esperimento dell'azione revocatoria, volta ad assicuragli un risultato (impedire la fraudolenta diminuzione della garanzia patrimoniale generica), già assicurato dal sequestro.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G B - Presidente -
Dott. U F - Consigliere -
Dott. C M M - rel. Consigliere -
Dott. C F M - Consigliere -
Dott. V E - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18619-2007 proposto da:
G M GPMCV60E21L049H, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati F E, E M giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
C GPE CFFGPP61S17F839L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato M S, rappresentato e difeso dall'avvocato A A giusta delega in atti;
ASSICURATORI LLOYD'S OF LONDON, in persona dell'avv. M E procuratore generale, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANDREA VESALIO 22, presso lo studio dell'avvocato N I, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
O M T, TARAS CONSORTIUM, SCORZA PIETRO, COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI LA FONDIARIA - S.A.I. S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 131/2006 della CORTE D'APPELLO DI LECCE - SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 15/05/2006, R.G.N. 201/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2013 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
udito l'Avvocato LORENZO ALBANESE GINAMMI per delega;
udito l'Avv.to SEBASTIANO MASTROBUONO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del maggio 2000 Marco G, premesso di aver ottenuto dal Presidente del Tribunale di Taranto ingiunzione nei confronti del Taras Consortium per il pagamento di L. 50.375.026, oltre accessori e spese, e nel corso del giudizio di opposizione al decreto sequestro conservativo sino alla concorrenza di L. 60 milioni sui beni immobili del Taras, eseguito con trascrizione dell'11 aprile 1997 anche sull'unità immobiliare sita nel Comune di San Giorgio Jonico, via Tiziano Vecellio n. 23, catasto foglio 13, particella 1597, sub 1, c.t.u. e che in data 17 giugno 1997 questo immobile era stato alienato a Pietro S e Maria Teresa O, con atto del notaio C, e trascritto il 26 giugno 1997, chiedeva l'inefficacia e la revoca di tale atto, sopravvenuto all'esecuzione del sequestro, e per l'esistenza del pregiudizio della sua garanzia patrimoniale cagionato dalle plurime vendite, di cui erano consapevoli debitore - venditore e terzo, che pertanto citava in giudizio. Gli acquirenti eccepivano che, essendo la vendita inefficace, ai sensi dell'art. 2906 c.c. a vulnerare l'antecedente sequestro conservativo, era inidonea a recare danno. Esperivano garanzia per evizione nei confronti del dante causa che aveva garantito la libertà dell'immobile da trascrizioni pregiudizievoli e chiamavano in causa il notaio C per responsabilità professionale, non avendo effettuato le visure ipotecarie e catastali, e chiedevano la condanna del venditore e del notaio a risarcire i danni, pari a L. 90 milioni, oltre accessori e spese. Il notaio chiamava in garanzia le assicurazioni Fondiaria s.p.a. e Lloyd's of London. Si costituiva la Fondiaria s.p.a. contestando la domanda.
Con sentenza del 10 marzo 2004 il Tribunale di Grottaglie, pur ritenendo l'esperibilità della revocatoria per il pericolo di danno consistente nell'incerta esecuzione coattiva del credito, la rigettava per mancanza di prova sulla scientia fraudis dei compratori.
Con sentenza del 15 maggio 2006 la Corte di appello di Lecce rigettava il gravame del G sulle seguenti (considerazioni: 1) la domanda di inefficacia dell'atto dispositivo a norma dell'art.2906 c.c. proposta per la prima volta in appello dal G era
nuova e quindi inammissibile;2) la scientia damni sussisteva sia per il debitore che per il terzo, stante la trascrizione del sequestro, ma mancava il danno, richiesto dall'art. 2901 cod. civ., del creditore sequestrante stante nei suoi confronti l'inefficacia ai sensi dell'art. 2906 c.c. degli atti dispositivi successivi e quindi il G era carente di interesse ad esperire la revocatoria ordinaria.
Ricorre per cassazione Marco G cui resistono il notaio C e gli Assicuratori Lloyd's of London. Gli altri intimati non hanno espletato attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. con riferimento all'art. 2905 c.c." e conclude con il seguente quesito di diritto: "È esperibile da parte del venditore l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. allorché il debitore abbia alienato a terzi il bene immobile oggetto di sequestro conservativo conseguito dal creditore stesso e trascritto prima della trascrizione dell'atto di compravendita?". Il motivo è infondato.
L'art. 2905 cod. civ. è inconferente perché disciplina la richiesta di sequestro nei confronti del terzo dopo l'alienazione del debitore per garantire al creditore gli effetti dell'azione pauliana esperita, e quindi presuppone che il bene sia uscito dal patrimonio del debitore prima del provvedimento cautelare, mentre nella fattispecie l'alienazione è successiva.
Quindi la fattispecie è disciplinata, come correttamente affermato dalla Corte di merito, dall'art. 2906 cod. civ. secondo il quale, nei limiti dell'ammontare della somma per cui è stata concessa la cautela, l'acquisto del terzo non ha effetto alcuno su tale garanzia specifica del creditore il quale, ottenuta la convalida del sequestro e la condanna al pagamento del credito tutelato, può procedere ad espropriazione del bene sequestrato (Cass. 8615 del 2004), anche nei confronti del terzo - nei limiti del credito giudizialmente riconosciuto (Cass. 2589 del 1988) - dovendosi escludere qualsiasi affidamento di costui stante la trascrizione del sequestro anteriore al suo acquisto.
E poiché l'effetto del sequestro è di rendere inefficaci gli atti dispositivi del bene vincolato, secondo le norme che disciplinano il pignoramento - in cui il sequestro è convertibile se il sequestrante ottiene sentenza di condanna (art. 2906 cod. civ., art. 686 cod. proc. civ. e art. 156 disp. att. cod. proc. civ.) - correttamente la
Corte di merito ha escluso l'interesse del G ad esperire l'azione pauliana, che è volta a ripristinare la garanzia generica ed impedire la fraudolenta diminuzione della garanzia patrimoniale del creditore, effetto che la legge assicura automaticamente a colui il quale ha ottenuto la specifica garanzia del sequestro. Concludendo il ricorso va respinto.
Non avendo espletato attività difensiva gli intimati S e O e dovendosi ritenere che il ricorso è stato notificato a Giuseppe C e agli Assicuratori Lloyd's of London come litis denuntiatio, non si deve provvedere sulle spese.