Cass. civ., sez. VI, ordinanza 02/02/2015, n. 1815
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Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.
Sul provvedimento
Testo completo
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. AMENDOLA Adelaide - rel. Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -
Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3628/2013 proposto da:
OR RO [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 41, presso lo studio dell'avvocato MANFREDI Anna Maria, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI BERTACCHE giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA DISCIOLTA ULSS NR. 8 "VICENZA", in persona del Direttore Generale dell'Azienda ULSSA NR. 6 "VICENZA", nella, qualità di Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato SPADAFORA Giorgio, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
AR CO, IN ZE, IC SILVANA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 99/2012 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA del 26/10/2011, depositata il 16/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito l'Avvocato Antonio Manganiello (delega avvocato Giorgio Spadafora) difensore della controricorrente che si riporta ai motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti. "Il relatore, Cons. Dott. Adelaide Amendola esaminati gli atti, osserva:
1. Con citazione notificata il 2 luglio 1996 RI ME convenne innanzi al Tribunale di Vicenza il Commissario Liquidatore dell'U.L.S.S.. 8 Vicenza nonché il professore Girardi Gianfranco, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di un'operazione al naso eseguita nel dicembre 1993 presso la divisione di chirurgia plastica dell'Ospedale civile di Vicenza.
Costituitisi in giudizio, i convenuti contestarono le avverse pretese, segnatamente deducendo, tra l'altro, che l'intervento era stato eseguito dal Dottor Martini Zeno e dalla Dott.sa Petrovich Silvana. Questi ultimi, chiamati in causa, si opposero all'accoglimento della domanda.
2. Con sentenza del 12 marzo 2004 il giudice adito la rigettò. Proposto dal soccombente gravame, la Corte d'appello lo ha respinto in data 16 gennaio 2012.
Per la cassazione di detta decisione ricorre a questa Corte RI ME, formulando due motivi.
Resiste con controricorso la Gestione liquidatoria della disciolta U.L.S.S. n. 8 Vicenza.
3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall'art. 360 bis, inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a). Esso può pertanto essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per esservi rigettato.
Queste le ragioni.
4. Con il