Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2022, n. 00384
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esto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO che 1.La società Win Rent s.p.a., con ricorso notificato alla società SAP s.p.a., Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni( Sevizi Acqua potabile s.p.a.), per il Comune di Fermo, impugnava l'avviso di accertamento per omesso pagamento dell'imposta dovuta per l'anno 2011, in relazione a numerosi mezzi pubblicitari situati in corrispondenza dei parcheggi situati all'interno dell'aeroporto di Malpensa Linate, assumendo, tra l'altro, che esse non assolvevano ad alcuna funzione pubblicitaria;che il ricorso veniva respinto dall'adita Commissione Tributaria Provinciale di Varese, e con ta sentenza indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l'appello della società Win Rent, sul rilievo che i predetti mezzi segnaletici risultavano svolgere la funzione di diffusione dell'immagine, unitamente a quella di indirizzare i clienti- che avevano in precedenza concluso il contratto di noleggio con la società - nell'area destinata all'autonoleggio, verso il luogo nel quale ritirare il veicolo o riconsegnarlo al termine del noleggio. In aggiunta, affermava che non trovava applicazione il disposto dell'art. 17 lett. e) d.lgs. 507/93, non risultando affatto dimostrato che la società svolgesse noleggio di veicoli con conducente;attività che peraltro dovrebbe svolgersi con servizio al cliente all'air terminal e non nell'area riservata al parcheggio delle auto. Respingeva infine l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della concessionaria Win Rent, avendo essa posta in opera i mezzi pubblicitari tassati. Il Concessionario ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, cui la intimata resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. La pubblica udienza del 3.11.2021 si teneva in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, co. 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modi?. dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'art. 7 d.l. 23 luglio 2021 N. 105, conv. con modif. dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, mentre il Procuratore Generale depositava conclusioni motivate scritte nel senso dell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO che 2. La ricorrente deduce (primo motivo), ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3), violazione degli artt. 5 e 12 del D.Lgs. n. 507 del 1993, per avere errato il giudicante nel ritenere che i mezzi accertati avrebbero anche la funzione di indicare il luogo di esercizio dell'attività commerciale e promuovere la domanda di beni e servizi ovvero migliorare l'immagine del servizio pubblicizzato. La Regionale non avrebbe considerato che gli impianti pubblicitari, anche se riproduttivi del marchio Sixt, hanno l'esclusivo fine di indirizzare e orientare i clienti che hanno già concluso il contratto con la società verso la vettura noleggiata.
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