Cass. civ., sez. II, sentenza 31/07/2020, n. 16537

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 31/07/2020, n. 16537
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16537
Data del deposito : 31 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA A.(053 sul ricorso 3938-2016 proposto da: S L, rappresentata e difesa dall'Avvocato A E ed elettivamente domiciliata a Roma, via Cosseria 2, presso lo studio PLACIDI, per procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

SOMMA CARMELA E SOMMA RAFFAELA, rappresentate e difese dall'Avvocato S S ed elettivamente domiciliate a Roma, piazza della Libertà 20, presso lo studio dell'Avvocato S S, per procura speciale a margine del controricorso nonché S MRIA, rappresentata e difesa dall'Avvocato A C ed elettivamente domiciliata a Roma, piazza della Libertà 20, presso lo studio dell'Avvocato S S, per procura speciale a margine del controricorso - controrícorrenti — S A - intimata - avverso la sentenza n. 471/2015 della CORTE D'APPELLO DI SALERNO, depositata il 16/7/2015;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 19/11/2019 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica C M, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
sentito, per la ricorrente, l'Avvocato A E;
sentito, per le controricorrenti, l'Avvocato V M.

FATTI DI CAUSA

La corte d'appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe, pronunciando sull'appello proposto da C S e da R S avverso la sentenza pronunciata dal tribunale di Nocera Inferiore in data 15/5/2008, ha, innanzitutto, dichiarato che: 1) a seguito dell'apertura della successione di A S, deceduto ab intestato in data 11/5/1988, la relativa eredità è devoluta in ragione di 3/15 in favore del coniuge superstite E M, in ragione di 6/15 in favore di C S ed in ragione di un quindicesimo ciascuna in favore di L S, A S, M S e R S;
2) a seguito dell'apertura della successione di E M, deceduta il 10/7/2002, l'eredità è devoluta per legge in parti uguali in favore delle cinque figlie C S, L S, A S, M S e R S;
3) i beni caduti nella Ric. 2016 n. 3938, Sez.

2 - PU del 19 novembre 2019 successione di A S hanno il valore attuale complessivo di C. 193.890,23 e sono costituiti da un appezzamento di terreno ubicato a Nocera Superiore, censito in catasto al f. 3, p.11a 705, del valore di C. 100.380,00, e da un fabbricato di vecchia costruzione, non riportato in catasto ma censito in mappa con la p.11a 705, insistente sul predetto terreno, del valore di C. 93.510,23;
4) i beni caduti nella successione di E M sono costituiti dalla quota di un terzo dei beni caduti nella successione del coniuge premorto, A S;
5) la divisione dei beni caduti nella successione di A S deve aver luogo previa collazione per imputazione del bene che il de cuius, con atto per notar Ansalone del 18/1/1986, aveva donato (a titolo di disponibile e solo per l'esubero sulla quota di legittima) in favore della figlia C S, dichiarando che tale bene resta definitivamente attribuito alla donataria. La corte, poi, ha determinato: - in C. 193.890,23 il valore complessivo delle masse da dividere, comprensivo dei beni caduti nella successione di A S e di quelli caduti nella successione di E M;
- in C. 90.482,11 il valore della quota spettante a C S (comprensivo del valore dell'immobile ad essa donato, stimato all'attualità in C. 49.862,70);
- in C. 25.825,03 il valore della quota spettante a ciascuna delle altre quattro condividenti, vale a dire L S, A S, M S e R S. La corte, inoltre, ha dichiarato che la divisione dei beni caduti nelle due successioni deve avvenire secondo il progetto elaborato dal consulente tecnico d'ufficio, nelle p. 25, 26 e 27 della relazione depositata il 25/6/2014 e secondo i progetti anche grafici di cui agli allegati n. 19 e 20 ed ha disposto l'assegnazione a C S e R S, secondo Ric. 2016 n. 3938, Sez.

2 - PU del 19 novembre 2019 le rispettive quote, dei lotti individuati dal consulente tecnico d'ufficio alla p. 26 della relazione, con il n. 1 e il n. 2, oltre al conguaglio di C. 1.643,91 da porsi a carico delle altre tre condividenti nella misura di C. 547,97 ciascuna, da rivalutare dal mese di giungo del 2014 fino alla pubblicazione della sentenza e con gli interessi legali dalla data del passaggio in giudicato della sentenza fino all'effettivo soddisfo. La corte, invece, ha disposto che l'assegnazione (alle altre tre condividenti) delle porzioni di cui ai lotti n. 3, n. 4 e n. 5, individuate dal consulente tecnico d'ufficio nel predetto progetto, dovrà avvenire mediate estrazione a sorte, ai sensi dell'art. 729 c.c., da effettuarsi a cura della stessa corte d'appello, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza;
La corte, infine, ha posto a carico di ciascun condividente, in proporzione della rispettiva quota ereditaria, le spese del giudizio d'appello, le spese di consulenza tecnica d'ufficio e le ulteriori spese di accatastamento, condono edilizio e frazionamento necessarie per la trascrizione della sentenza. La corte d'appello, in particolare, ha rilevato, innanzitutto, che il consulente tecnico d'ufficio aveva evidenziato: - che per la realizzazione del piano terra, del primo piano e del sottotetto del fabbricato era stata rilasciata autorizzazione con delibera della G.M. in data 5/7/1957;
- che, con licenze n. 48/481 e n. 59/576, era stata autorizzata la realizzazione, in ampliamento, di altri due vani al primo piano;
- che lo stesso consulente, a seguito del raffronto tra l'elaborato grafico relativo all'attuale stato dei luoghi e i grafici allegati ai progetti relativi alle autorizzazioni rilasciate, aveva rilevato l'esistenza di parti del fabbricato realizzate abusivamente (vale a dire, con riferimento ai grafici costituenti l'allegato n. 10 della relazione, il vano n. 1 ubicato al piano interrato, e i vani n.

5-8 e 9 al piano terra e le Ric. 2016 n. 3938, Sez.

2 - PU del 19 novembre 2019 aree coperte n. 1 e 2 sempre al piano terra), e la presentazione, in ordine alle stesse, di istanza di condono ai sensi della I. n. 47 del 1985;
- che il consulente, sulla base della documentazione esaminata e del parere espresso dal responsabile dell'area tecnica-ufficio condono del Comune di Nocera Superiore, aveva evidenziato che le opere in questione sono condonabili, indicando in C. 10.000,00 la spesa a tale fine necessaria. La corte, quindi, in ragione delle conclusioni alle quali è addivenuto il tecnico, ha ritenuto che le porzioni di fabbricato abusivamente realizzate dal de cuius debbano essere inserite nella massa da dividere: sia perché si tratta di opere astrattamente condonabili, sia perché, in ogni caso, la nullità di cui all'art. 17 della I. n. 47 del 1985 riguarda esclusivamente gli atti inter vivos e non è applicabile alle divisioni ereditarie. In effetti, ha osservato la corte, trova applicazione il principio secondo il quale la nullità prevista dall'art. 17 della I. n. 47 del 1985 con riferimento a vicende negoziali relative a beni immobili privi della necessaria concessione edificatoria, tra le quali sono da ricomprendere anche gli atti di "scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti", deve ritenersi limitata ai soli "atti tra vivi", rimanendo esclusa, quindi, tutta la categoria degli atti mortis causa e di quelli non autonomi rispetto ad essi, tra i quali si deve ritenere compresa anche la divisione ereditaria, quale atto conclusivo della vicenda successoria. La corte, inoltre, ha ritenuto che la divisione dei beni caduti nella successione di A S deve aver luogo previa collazione, per imputazione, delle donazioni effettuate dal de cuius. La corte, in effetti, ha accertato che il Somma, con atto per notar Ansalone del 18/1/1986, con riserva dell'usufrutto Ric. 2016 n. 3938, Sez.
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