Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2023, n. 02643
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AD PI nato a [...] il [...] TR SC nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore E presente l'avvocato MENICHETTI FABIO del foro di ROMA, in difesa di DE PI e TR SC, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Roma, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato le pene irrogate a ER RA e NC SI, per fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con sentenza emessa dal Tribunale Roma il 20 settembre 2019. 2. Avverso la sentenza di secondo grado le imputate, tramite il comune difensore, hanno presentato ricorso congiunto fondato su due motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo, nell'interesse di ER RA si deducono vizi motivazionali in merito alla commisurazione giudiziale della pena, essendo sul punto la motivazione apodittica, e alla ritenuta rilevanza nella specie della recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale), considerata equivalente alle circostanze attenuanti generiche.
2.2. Con il secondo motivo, nell'interesse di NC SI, si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali per aver la Corte territoriale, al pari di quanto statuito dal giudice di primo grado e previo richiamo della relativa motivazione, escluso la rilevanza nella specie della contestata recidiva e ritenuto sussistenti le circostanze attenuanti generiche senza poi operare la relativa diminuzione sulla pena base. Nella specie, circa la posizione di SI, la pena sarebbe stata calcolata (dal giudice di primo grado ma in ipotesi di c.d. «doppia conforme») partendo da una pena base, per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 4.500,00 di multa, ridotta per il rito a un anno di