Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/10/2018, n. 23777

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/10/2018, n. 23777
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23777
Data del deposito : 1 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

SENTENZA sul ricorso 1211-2014 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. 00471850016, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SANT'

ANDREA DELLA VALLE

6, presso lo studio dell'avvocato STEFANO D'ERCOLE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato N P, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

- GI GROUP S.P.A. (già WORKNET S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente • domiciliata in ROMA, VIA

PARAGUAY

5, presso lo studio dell'avvocato R S, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati C C, MICHELE MARDEGAN, giusta delega in atti;
- PAGLIARO ANNA STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE

9, presso lo studio dell'avvocato E L, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A C, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 869/2013 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/07/2013 r.g.n. 550/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2018 dal Consigliere Dott. G M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato N P;
udito l'Avvocato A C. PROC. nr. 1211/2014

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza nr. 896 del 2013, la Corte di appello di Firenze rigettava il gravame proposto nei confronti della sentenza non definitiva del locale Tribunale (nr. 128 del 2010) che, accertata un'ipotesi di somministrazione irregolare, aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra Stefania Anna Pagliaro e Teleconn Italia S.p.A.;
accoglieva, invece, parzialmente l'appello avverso la pronuncia definitiva del medesimo Tribunale ( nr. 365 del 2012) che, oltre a condannare Telecom al pagamento dell'indennità ai sensi dell'art.32 della legge nr. 183 del 2010, in misura pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, le riconosceva un inquadramento superiore e poneva la relativa retribuzione a base di calcolo della indicata condanna.

2. Per l'unica questione che in questa sede ancora residua, la Corte territoriale osservava che le mansioni svolte dalla Pagliaro erano riconducibili al quinto livello del CCNL di settore;
nei compiti alla stessa assegnati, infatti, si coglievano i tratti caratteristici dell'operatore specialista «customer care» (id est colui che lavora in autonomia significativa utilizzando procedure non standardizzate bensì personalizzate rispetto al singolo cliente appartenente alla cosiddetta fascia alta adoperando sistemi complessi);
era, infatti, emerso che la lavoratrice si occupava del settore di clienti di fascia alta, gestendo in autonomia i servizi assegnati, con capacità di determinarsi sulla tipologia di attività da svolgere / quindi di individuare le relative priorità adoperando sistemi complessi e svolgendo attività anche di back office. La Corte distrettuale giudicava del tutto irrilevante il fatto che la contrattazione collettiva prevedesse l'inquadramento nel quinto livello del personale che avesse già maturato esperienza specifica;
ciò in quanto la previsione collettiva disciplinava l'ipotesi di regolare sviluppo di carriera del personale dipendente mentre, nella fattispecie, rilevava esclusivamente la posizione professionale che, in concreto, la lavoratrice aveva assunto in azienda.PROC. nr. 1211/2014 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Telecom Italia spa affidato ad un unico ed articolato motivo cui hanno resistito Stefania Anna Pagliaro e Gi Group spa, ciascuna con controricorso.
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