Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2022, n. 34746

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2022, n. 34746
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34746
Data del deposito : 20 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15.12.2021, la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza emessa in data 05.07.2018 dal Tribunale di Novara, con la quale TO RI era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 582 c.p., per aver cagionato a SS RG all'esito di un'accesa lite, ripetutamente strattonandola e facendola cadere più volte a terra, lesioni personali - consistite in contusioni multiple all'emisoma destro e lombosacrali, con fattura composta del sacro - giudicate guaribili in giorni trenta.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il TO, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, Avv. Mattia Cesarotti, affidando le proprie censure a tre motivi, con i quali deduce:

2.1 con il primo motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale fondato il giudizio di responsabilità esclusivamente sulle dichiarazioni della p.o. e mancato di pronunciarsi sulla richiesta, avanzata dalla difesa in primo grado, dì disporre perizia medico legale, al fine dì accertare l'effettiva sussistenza di una correlazione tra le lesioni lamentate dalla persona offesa e l'evento che le avrebbe provocate, atteso che sul punto l'unico supporto scientifico acquisito agli atti è costituito dalla consulenza espletata su incarico della parte civile e dai referti depositati dalla difesa della stessa;
invero, appare incompatibile con le multiple contusioni e lesioni refertate la dinamica fattuale per come ricostruita, sulla base delle deposizioni testimoniali, dai giudici di merito - la SS, spintonata a terra dal ricorrente, si rialzava prontamente, si spostava all'ingresso della concessionaria in cui era avvenuta la colluttazione, si sedeva a terra per attendere l'arrivo dei Carabinieri e, infine, addirittura si recava, guidando la propria automobile, presso la propria abitazione-;
la sentenza impugnata, come anche la pronuncia di primo grado, ha mancato di procedere al necessario riscontro delle dichiarazioni rese dalla p.o., posto che, ontologicamente, tale non può considerarsi la documentazione prodotta dalla difesa della SS;

2.2 con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge, per avere la Corte territoriale confermato la responsabilità penale del TO sulla base del contenuto del filmato della telecamera di videosorveglianza collocata presso la concessionaria in cui avveniva la colluttazione, visionato in camera di consiglio dalla Corte stessa, non alla presenza e nel contraddittorio delle parti, ma solo nella segretezza della camera di consiglio, senza possibilità di interlocuzione difensiva e in palese violazione del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato, dell'imputato;

2.3 con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge, quanto all'erronea applicazione dell'art. 533 co. 1 c.p.p., atteso che, nel caso di specie, plurimi elementi determinano ragionevoli dubbi circa la colpevolezza dell'imputato, a ragione delle contraddittorietà presenti nella ricostruzione dei fatti offerta dalla parte civile rispetto a quanto affermato

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