Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/05/2023, n. 11713

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/05/2023, n. 11713
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11713
Data del deposito : 4 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28183-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal: TRIBUNALE DI LIVORNO, con ordinanza n. 11858/22 depositata il 10/11/2022 (r.g. 1394/2022) nella causa tra: GAETANI DELL'AQUILA D'ARAGONA DELLA GHERARDESCA OLIMPIA, DELLA GHERARDESCA VERECONDI SCORTECCI COSTANTINO, GAETANI DELL'AQUILA D'ARAGONA FILIPPO;
-ricorrenti non costituiti in questa fase - Ric. 2022 n. 28183 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 2 -

contro

COMUNE DI S VENZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELEII

18, presso lo STUDIO GREZ ASSOCIATI SRL, rappresenta to e dife so dall’avvocatoGUIDO GIOVANNELLI;
-resistente - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere ANIO P L;
lette le conclusioni scritte del l’Avvocato Generale R F G,il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dichiarino la giurisdizione del Giudiceamministrativo. RILEVATO che i signori O G dell’Aquila D’Aragona della Gherardesca, C d G V S, F G Dell’Aquila D’Aragona adivano il Tar Toscana chiedendo di dichiarare la risoluzione dell’atto denominato “Transazione - Cessione di aree”, stipulato tra le parti in data 30.12.2004, per grave inadempimento del Comune di San Vincenzo agli obblighi assunti con l’art. 7 dell’atto stesso, in subordine “in forza dell’istituto della presupposizione”;
di condannare il Comune a restituire la proprietà delle aree cedute e a risarcire i danni per il mancato godimento dei beni e per la rinuncia al contenzioso pendente, con condanna al pagamento delle giuste indennità espropriative e di occupazione d’urgenza;
invia di ulteriore subordine, di accertare il recesso implicito del Comune dall’atto medesimo e di condannarlo al pagamento di un equo indennizzo;
che con l’atto in questione le parti avevano deciso di porre fine a un complesso contenzioso che le contrapponeva in diversi giudizi (ordinari e amministrativi), che prevedeva il pagamento di una rilevante somma di denaro da parte del Comune di San Vincenzo a titolo di indennità di occupazione, espropriazione e a titolo risarcitorio, in relazione a diverse Ric. 2022 n. 28183 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 3 - aree di proprietà dei ricorrenti, costituenti oggetto di procedure espropriative, dietro cessione di ulteriori superfici da destinare alla costituzione del Parco di Rimigliano, con l’obbligo del Comune – secondo i ricorrenti –di tenere ferma la destinazione urbanistica delle aree cedute previste come standard per la realizzazione dell’intervento di recupero della “Villa Cavalleggeri”;
che a tale obbligo che si assume determinante per la formazione della loro volontà transattiva il Comune sarebbe venuto meno, imponendo sulle aree esterne alla Tenuta di Rimigliano, in vista di una futura variante urbanistica, una misura di salvaguardia che escludeva qualsiasi intervento non funzionale all’attività agricola anche nelle aree limitrofe a “Villa Cavalleggeri”, omettendo di dettare una disciplina urbanistica e vanificando la loro facoltà di realizzare su di esse i previsti interventi di recupero;
che il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con sentenza del 28.6.2021, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, rilevando che le controversie in tema di inadempimento di un contratto di transazione avente ad oggetto la parziale cessione di immobili e la determinazione delle indennità appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario;
ad analoga conclusione dovrebbe pervenirsi qualora si qualificasse l’atto transattivo come un accordo sostitutivo con la pubblica amministrazione, in ragione della natura speciale dell’accordo di cessione volontaria di bene espropriato e del suo oggetto, che è la determinazione consensuale delle indennità espropriative;
che, riassunta la causa, il Tribunale di Livorno ha sollevato tempestivamente d’ufficio il regolamento di giurisdizione, indicando nel giudice amministrativo il giudice fornito di giurisdizione, osservando che l’accordo del 30.12.2004 integrava una convenzione urbanistica avente ad oggetto anche le indennità espropriative, ma che le domande dei ricorrenti, e quindi il petitum sostanziale della controversia, Ric. 2022 n. 28183 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 4 - riguardavano direttamente la disciplina urbanistica delle aree rimaste in proprietà dei privati e, in particolare, gli impegni assunti dal Comune di San Vincenzo circa la destinazione urbanistica delle aree nell’ambito di un accordo in materia urbanistica;
che il Comune di San Vincenzo ha depositato memoria chiedendo di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo;
che il Procuratore Generale ha concluso chiedendo di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo.
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