Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/07/2012, n. 13079

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/07/2012, n. 13079
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13079
Data del deposito : 25 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco - Presidente -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere -
Dott. GRECO Antonio - Consigliere -
Dott. CIRILLO Ettore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17144/2008 proposto da:
LA FUCINATURA DI G. NE SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 43, presso lo studio dell'avvocato SIRENA PIETRO, rappresentato e difeso dall'avvocato COLA Sergio, giusta delega a margine;

- ricorrente -

contro
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE DOGANE DIREZIONE REGIONE CALABRIA & CAMPANIA in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 116/2007 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 24/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/01/2012 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il resistente l'Avvocato ALBENZIO, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
01. Con sentenza del 26 gennaio 2006 la CTP partenopea confermava gli avvisi di pagamento emessi dall'Agenzia delle dogane per omessa presentazione delle dichiarazioni di consumo per il periodo 1997 - 2002 e conseguenti omessi versamenti delle imposte e delle addizionali elettriche sull'energia consumata. In particolare, il giudice di prime cure valorizzava gli esiti delle indagini peritali attestanti che il totale dell'energia elettrica consumata per scopi diversi dalla produzione ammontava a complessivi Kwh 3.172.405. 02. Appellava la soccombente denunciando che: a) il giudice tributario non si era avveduto che, con plurime decisioni passate in giudicato, il tribunale civile di Napoli aveva accertato che non v'era, a carico della contribuente, alcun obbligo tributario per l'utilizzo di energia elettrica ai fini dell'attività siderurgica svolta;
b) il giudice di primo grado era incorso in ultrapetizione, procedendo ad un accertamento non chiesto dall'Agenzia e precluso dai pregressi giudicati, e in vizi motivazionali, per aver illogicamente pronunciato in contrasto con le precitate decisioni civili. 03. La CTR, con sentenza del 24 settembre 2007, ha rigettato l'appello ritenendo che: a) erano state correttamente applicate le disposizioni sull'esenzione di pagamento delle imposte erariali e delle relative addizionali nel solo caso di utilizzo di energia elettrica come materia prima, fermo restando la debenza delle imposte relative a

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